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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31759/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona emessa in data 01/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, in sede di rinvio - a seguito della sentenza emessa dalla Prima Sezione Penale n. 18437 in data 23/04/2021, dep. in data 12/05/2021, con cui era stata annullata con rinvio, limitatamente ai periodi detentivi diversi da quelli sofferti presso gli istituti penitenziari di Palmi, di Montacuto e di Fossombrone, l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, in data 11/12/2019, aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Ancona aveva rigettato, a sua volta, in data 18/06/2019, il reclamo ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., proposto in relazione ai periodi di carcerazione sofferti negli istituti di pena di Palmi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Volterra, Ancona e Fossombrone, dichiarando inammissibile l'istanza in relazione ai residui periodo 01/03/1985 - 29/10/1990 e 01/05/1991 - 24/09/1992, in quanto non compresi nel titolo di esecuzione - N. SIEP 2002/267 - della Procura Generale presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale il ricorrente era detenuto in espiazione pena.

2. La Sezione Prima, dopo una lunga ed articolata disamina della giurisprudenza di legittimità e sovranazionale, ha osservato che dagli atti emergessero sia le frazioni temporali sia gli istituti penitenziari ove il detenuto era stato ospitato nei periodi indicati, per cui non poteva essere ritenuta inammissibile la richiesta in riferimento ai periodi dal 01/03/1985 al 29/10/1999 e dal 11/05/1991 al 24/09/1992; inoltre, la sentenza rilevava come l'ordinanza impugnata non si fosse adeguata al complesso dei principi illustrati, in quanto aveva offerto indicazioni metriche sulle dimensioni delle celle, senza specificare quale spazio fosse stato occupato dagli arredi fissi, avendo espresso scarne osservazioni anche in riferimento ai c.d. fattori compensativi, tanto in riferimento ai soli periodi trascorsi dal ricorrente presso gli istituti penitenziari diversi da quelli di Palmi, Montacuto e Fossombrone.

3. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Ancona accoglieva il reclamo in relazione ai periodi di detenzione: dal 03/05/1985 al 23/05/1987 e dal 06/08/1987 al 30/09/1987, presso la Casa di reclusione di Sulmona; dal 11/05/1991 al 24/08/1991 presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]; dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17/03/1988, dal 09/10/1999 al 04/11/1999 e dal 06/12/1999 al 22/08/2000 presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] "Panzera", per un periodo complessivo di 1.208 giorni, disponendo, per l'effetto, che la pena detentiva fosse ridotta di complessivi 120 giorni, liquidando in favore dell'istante la somma di 64 euro a titolo di risarcimento dei danni subiti, rigettando, nel resto, il reclamo.

4. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 4.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 35-ter

I. 354/1975, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza ha disposto, in favore del Cutellé, un risarcimento prevalentemente nelle forme della detrazione di pena, benché il ricorrente, detenuto in esecuzione di condanna all'ergastolo, aveva, sin dall'istanza originaria, specificato di voler ottenere l'eventuale ristoro unicamente nella forma pecuniaria, facoltà pacificamente riconosciutagli dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Va premesso che l'art. 35-ter ord. pen. prevede rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'art. 3 della CEDU.

Il rimedio risarcitorio può essere in forma specifica, concretandosi in uno sconto di pena nella misura di un giorno per ogni dieci giorni di pregiudizio subito o, in via subordinata e in casi residuali, un risarcimento in forma monetaria, nella misura di otto euro per ogni giorno di pregiudizio patito.

Il risarcimento in forma monetaria, di cui al comma 2 dell'art. 35-ter ord. pen., può essere chiesto al Magistrato di Sorveglianza in via subordinata, rispetto alla riduzione di pena di cui al comma 1, o quando il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, oppure quando il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi sia stato inferiore ai quindici giorni.

La giurisprudenza di questa Corte ha già evidenziato la compatibilità della pena dell'ergastolo con il rimedio rìsarcitorio in forma specifica in quanto "In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'azione volta ad ottenere il ristoro in forma specifica ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. è utilmente esperibile anche dal condannato all'ergastolo, sia comune che ostativo, senza che, in contrario, rilevi l'insussistenza al momento della domanda delle condizioni per accedere alla liberazione anticipata (compresa, nel caso di ergastolo ostativo, la collaborazione con la giustizia), atteso che il riconoscimento di tale forma di ristoro, destinato a rimanere privo di concreta utilità per il condannato all'ergastolo ostativo che si determini per una scelta non collaborativa, è suscettibile di incidere sulla determinazione della pena scontata in funzione dell'ammissione del detenuto, ricorrendone i presupposti, alla liberazione condizionale e alle altre misure premiali." (Sez. 1, n. 41649 del 03/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276879).

Peraltro, come indicato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 14/06/2016, il legislatore, introducendo il ristoro economico, si è preoccupato di coordinarlo con il rimedio della riduzione di pena, specificando quando e come al secondo subentra il primo e, con tali indicazioni, la disposizione ha anche la funzione di stabilire la priorità del rimedio costituito dalla riduzione di pena.

Con tale pronuncia, la Corte costituzionale, per i condannati che abbiano scontato una pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 ammettendo, in definitiva, che il magistrato di sorveglianza, in quel caso, possa riconoscere interamente il ristoro patrimoniale al detenuto, in espiazione dell'ergastolo.

L'esame della Corte costituzionale si è appuntato su un caso in cui la questione rilevante era, tuttavia, relativa alla necessità di valutare la situazione in cui il soggetto ristretto avesse già raggiunto il limite temporale d'espiazione per fruire del beneficio della liberazione condizionale.

Da ciò il passaggio argomentativo in cui la Corte stessa - nell'ammettere la priorità del rimedio in forma specifica (costituito cioè dalla riduzione di pena) - ha aggiunto che essa priorità non potesse significare preclusione nel caso in cui non ci fosse stata alcuna detrazione da operare.

Nella vicenda sottoposta a scrutinio di costituzionalità si sarebbe potuto intendere anche che quel riferimento, alla mancanza di detrazioni da operare, non si collegasse all'impossibilità di provvedere in ragione della perpetuità dell'ergastolo, ma in funzione della circostanza che, nella vicenda concreta, il detenuto aveva già raggiunto il tetto d'espiazione che lo avrebbe ammesso alla misura della liberazione condizionale.

Nel caso di specie, né l'ordinanza né l'atto di ricorso, peraltro generico, evidenziano alcunché in riferimento al limite temporale d'espiazione per la liberazione condizionale; dunque, deve riconoscersi l'applicazione del generale e principale ristoro in forma specifica.

Il Tribunale, quindi, non è incorso in alcuna violazione di legge, avendo correttamente applicato l'art. 35- ter ord. pen., riconoscendo, a fronte di 1208 giorni di detenzione disumana, un ristoro pari a 120 giorni di detrazione di pena ed uno economico pari a 64,00 euro corrispondente ai restanti 8 giorni.

Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona emessa in data 01/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, in sede di rinvio - a seguito della sentenza emessa dalla Prima Sezione Penale n. 18437 in data 23/04/2021, dep. in data 12/05/2021, con cui era stata annullata con rinvio, limitatamente ai periodi detentivi diversi da quelli sofferti presso gli istituti penitenziari di Palmi, di Montacuto e di Fossombrone, l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, in data 11/12/2019, aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Ancona aveva rigettato, a sua volta, in data 18/06/2019, il reclamo ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., proposto in relazione ai periodi di carcerazione sofferti negli istituti di pena di Palmi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Volterra, Ancona e Fossombrone, dichiarando inammissibile l'istanza in relazione ai residui periodo 01/03/1985 - 29/10/1990 e 01/05/1991 - 24/09/1992, in quanto non compresi nel titolo di esecuzione - N. SIEP 2002/267 - della Procura Generale presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale il ricorrente era detenuto in espiazione pena. 2. La Sezione Prima, dopo una lunga ed articolata disamina della giurisprudenza di legittimità e sovranazionale, ha osservato che dagli atti emergessero sia le frazioni temporali sia gli istituti penitenziari ove il detenuto era stato ospitato nei periodi indicati, per cui non poteva essere ritenuta inammissibile la richiesta in riferimento ai periodi dal 01/03/1985 al 29/10/1999 e dal 11/05/1991 al 24/09/1992; inoltre, la sentenza rilevava come l'ordinanza impugnata non si fosse adeguata al complesso dei principi illustrati, in quanto aveva offerto indicazioni metriche sulle dimensioni delle celle, senza specificare quale spazio fosse stato occupato dagli arredi fissi, avendo espresso scarne osservazioni anche in riferimento ai c.d. fattori compensativi, tanto in riferimento ai soli periodi trascorsi dal ricorrente presso gli istituti penitenziari diversi da quelli di Palmi, Montacuto e Fossombrone. 3. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Ancona accoglieva il reclamo in relazione ai periodi di detenzione: dal 03/05/1985 al 23/05/1987 e dal 06/08/1987 al 30/09/1987, presso la Casa di reclusione di Sulmona; dal 11/05/1991 al 24/08/1991 presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]; dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17/03/1988, dal 09/10/1999 al 04/11/1999 e dal 06/12/1999 al 22/08/2000 presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] "Panzera", per un periodo complessivo di 1.208 giorni, disponendo, per l'effetto, che la pena detentiva fosse ridotta di complessivi 120 giorni, liquidando in favore dell'istante la somma di 64 euro a titolo di risarcimento dei danni subiti, rigettando, nel resto, il reclamo. 4. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 4.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 35-ter I. 354/1975, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza ha disposto, in favore del Cutellé, un risarcimento prevalentemente nelle forme della detrazione di pena, benché il ricorrente, detenuto in esecuzione di condanna all'ergastolo, aveva, sin dall'istanza originaria, specificato di voler ottenere l'eventuale ristoro unicamente nella forma pecuniaria, facoltà pacificamente riconosciutagli dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va premesso che l'art. 35-ter ord. pen. prevede rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'art. 3 della CEDU. Il rimedio risarcitorio può essere in forma specifica, concretandosi in uno sconto di pena nella misura di un giorno per ogni dieci giorni di pregiudizio subito o, in via subordinata e in casi residuali, un risarcimento in forma monetaria, nella misura di otto euro per ogni giorno di pregiudizio patito. Il risarcimento in forma monetaria, di cui al comma 2 dell'art. 35-ter ord. pen., può essere chiesto al Magistrato di Sorveglianza in via subordinata, rispetto alla riduzione di pena di cui al comma 1, o quando il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, oppure quando il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi sia stato inferiore ai quindici giorni. La giurisprudenza di questa Corte ha già evidenziato la compatibilità della pena dell'ergastolo con il rimedio rìsarcitorio in forma specifica in quanto "In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'azione volta ad ottenere il ristoro in forma specifica ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. è utilmente esperibile anche dal condannato all'ergastolo, sia comune che ostativo, senza che, in contrario, rilevi l'insussistenza al momento della domanda delle condizioni per accedere alla liberazione anticipata (compresa, nel caso di ergastolo ostativo, la collaborazione con la giustizia), atteso che il riconoscimento di tale forma di ristoro, destinato a rimanere privo di concreta utilità per il condannato all'ergastolo ostativo che si determini per una scelta non collaborativa, è suscettibile di incidere sulla determinazione della pena scontata in funzione dell'ammissione del detenuto, ricorrendone i presupposti, alla liberazione condizionale e alle altre misure premiali." (Sez. 1, n. 41649 del 03/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276879). Peraltro, come indicato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 14/06/2016, il legislatore, introducendo il ristoro economico, si è preoccupato di coordinarlo con il rimedio della riduzione di pena, specificando quando e come al secondo subentra il primo e, con tali indicazioni, la disposizione ha anche la funzione di stabilire la priorità del rimedio costituito dalla riduzione di pena. Con tale pronuncia, la Corte costituzionale, per i condannati che abbiano scontato una pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 ammettendo, in definitiva, che il magistrato di sorveglianza, in quel caso, possa riconoscere interamente il ristoro patrimoniale al detenuto, in espiazione dell'ergastolo. L'esame della Corte costituzionale si è appuntato su un caso in cui la questione rilevante era, tuttavia, relativa alla necessità di valutare la situazione in cui il soggetto ristretto avesse già raggiunto il limite temporale d'espiazione per fruire del beneficio della liberazione condizionale. Da ciò il passaggio argomentativo in cui la Corte stessa - nell'ammettere la priorità del rimedio in forma specifica (costituito cioè dalla riduzione di pena) - ha aggiunto che essa priorità non potesse significare preclusione nel caso in cui non ci fosse stata alcuna detrazione da operare. Nella vicenda sottoposta a scrutinio di costituzionalità si sarebbe potuto intendere anche che quel riferimento, alla mancanza di detrazioni da operare, non si collegasse all'impossibilità di provvedere in ragione della perpetuità dell'ergastolo, ma in funzione della circostanza che, nella vicenda concreta, il detenuto aveva già raggiunto il tetto d'espiazione che lo avrebbe ammesso alla misura della liberazione condizionale. Nel caso di specie, né l'ordinanza né l'atto di ricorso, peraltro generico, evidenziano alcunché in riferimento al limite temporale d'espiazione per la liberazione condizionale; dunque, deve riconoscersi l'applicazione del generale e principale ristoro in forma specifica. Il Tribunale, quindi, non è incorso in alcuna violazione di legge, avendo correttamente applicato l'art. 35- ter ord. pen., riconoscendo, a fronte di 1208 giorni di detenzione disumana, un ristoro pari a 120 giorni di detrazione di pena ed uno economico pari a 64,00 euro corrispondente ai restanti 8 giorni. Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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