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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28392/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/01/2022 del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Procuratore generale, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari, sezione del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 25 novembre 2021 in relazione all'ipotesi accusatoria di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416 bis.1 cod. pen. per avere preso parte in qualità di partecipante a un'associazione finalizzata allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 T.U.

Stup. con l'aggravante di essersi avvalsi delle condizioni stabilite nel territorio di competenza dell'associazione mafiosa e al fine di agevolare l'attività criminosa di quest'ultima, in Manfredonia dal 2017 all'attualità (capo B) nonché del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 1, T.U.

Stup. per avere illecitamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto a fini di spaccio un quantitativo variabile di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in Manfredonia dal 2017 sino all'attualità (capo B8).

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con un primo motivo, per violazione dell'art. 73, comma 5, T.U.

Stup. e per mancanza grafica della motivazione in relazione al motivo di riesame concernente la qualificazione della condotta assunta dal ricorrente ai sensi degli artt. 81 cod. pen. 73, comma 5, T.U.

Stup. sul presupposto che la condotta indicata nell'imputazione fa riferimento a un quantitativo variabile.

2.1. Con un secondo motivo censura l'ordinanza per violazione degli artt.192 e 273 cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 74 T.U.

Stup., inosservanza degli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U.

Stup. nonché vizio di motivazione per non essersi il tribunale confrontato con le censure svolte.

In particolare, si erano indicati plurimi elementi che avrebbero dovuto supportare la qualificazione della condotta ascrivibile quale forma di concorso nel delitto associativo.

In particolare, l'esistenza di contrasti sorti a causa del ricorrente, che praticava un prezzo dello stupefacente al di sotto della soglia minima stabilita dall'associazione, e non rispettava le aree di competenza per la vendita stabilite dall'associazione, l'assenza del ricorrente nei momenti topici dell'organizzazione dell'associazione e l'estraneità ai delitti-fine che vanno dal capo B2 al capo B7 della rubrica, nonché l'obbligo posto a suo carico di pagare la somma di euro 1.500 mensili senza ricevere alcun vantaggio.

La difesa aveva evidenziato plurimi dati captativi, da cui emergeva che il ricorrente non fosse fidelizzato all'organizzazione, ma l'ordinanza trascura tali dati in quanto, pur riportando gli argomenti difensivi in sintesi, poi affronta le deduzioni difensive relative a coindagati confutando le argomentazioni specificamente riferibili al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con motivazione apodittica, utilizzando i dati probatori a sostegno dei reati-fine per sostenere la gravità indiziaria del delitto associativo.

Si era evidenziato come non fosse provato l'effettivo contributo del ricorrente all'associazione né la stabilità del rapporto, data l'assenza di ruolo e funzioni, essendo censurabile la parificazione del «pizzo» per spacciare, che è oggetto di un'estorsione, al contributo all'associazione.

Sul tema della stabilità del contributo iliribunale ha indicato argomenti generici e impersonali, non riferibili al ricorrente, che è peraltro intervenuto in un'associazione operante da anni per un periodo di tempo limitato alla detenzione a fini di spaccio di cui al capo B8).

2.2. Con un terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e omessa motivazione sulla tema dell'aggravante della finalità agevolatrice dell'associazione di tipo mafioso.

Il 'fribunale ignora la recente decisione delle Sezioni Unite n. 8545 del 19 dicembre 2019 Chioccini, che ha affermato la natura soggettiva dell'aggravante mafiosa, per cui l'elemento soggettivo in capo al ricorrente avrebbe dovuto costituire oggetto di rigorosa verifica, laddove il giudice della cautela non ha individuato circostanze idonee a provare rigorosamente il fine specifico del ricorrente.

Una recente sentenza n.9513 del 10 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/ afferma che non rileva la mera ignoranza per colpa né la mera accettazione della portata agevolatrice della condotta; in ogni caso, la valutazione operata dal tribunale non è individualizzate.

2.3. Con un quarto motivo deduce violazione degli artt. 274, 275, 275 bis cod. proc. pen. e omessa motivazione in quanto il -tribunale ha ritenuto apoditticamente che il legame con l'organizzazione abbia natura tendenzialmente permanente e che [OSCURATO:PERSONA] sia pienamente inserito nel contesto delinquenziale con costante e consapevole disponibilità offerta al sodalizio.

Tali valutazioni sono frutto di omessa valutazione dei dati captativi, dai quali emergeva che il ricorrente non è soggetto fidelizzato all'organizzazione; né può ritenersi sufficiente la natura permanente del legame, atteso che il {ribunale del riesame non ha tenuto conto dell'assenza di condotte successive all'anno 2018, dell'assenza di carichi pendenti, dell'incensuratezza; dati oggettivi militanti in direzione dell'assenza di attuale vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] a contesti criminosi.

Il tempo trascorso di tre anni dall'ultima condotta materiale è stato ignorato; la motivazione spesa in ordine all'adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere, ritenuta in sé insuperabile pur in assenza di elementi denotanti incapacità di autocontrollo del ricorrente, è apodittica e cita principi afferenti all'associazione di tipo mafioso, della quale il ricorrente non risponde.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice del riesame ha, dapprima, indicato gli indici sintomatici dell'esistenza del reato associativo di cui al capo B), segnatamente la pluralità di violazioni della normativa in materia di stupefacenti consumata in un breve arco di tempo, la stabilità dei rapporti di frequentazione fra coindagati, il ricorso a una terminologia gergale di uso comune fra loro, la suddivisione dell'attività di spaccio in «piazze» affidate a singoli pusher, nonché l'esistenza di una struttura verticistica, desunta dai numerosi contatti registrati durante le operazioni di captazione e dai ripetuti incontri tra sodali, alcuni dei quali direttamente osservati dalla polizia giudiziaria nell'attività di monitoraggio.

Lo schema operativo desumibile dall'attività di indagine, che ha consegnato secondo i giudici. numerosi elementi di prova, è connotato dall'esistenza di un organismo a carattere verticistico (l'associazione di tipo mafioso di cui al capo A) costituito da numerosi sodali e facente capo alle figure apicali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di un separato organismo associativo operante nello specifico campo del traffico degli stupefacenti, soggetto al controllo dell'associazione mafiosa.

Infatti, si legge nell'ordinanza, in Manfredonia e negli altri luoghi controllati dal clan possono operare solo i pusher dell'associazione sub capo B); per altro verso, ove i singoli spacciatori violino le regole poste dal clan si tramutano in vittime della forza di intimidazione dell'associazione mafiosa.

1.1. La figura di [OSCURATO:PERSONA] emerge in occasione di un contrasto scaturito tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], che lo accusava al capo [OSCURATO:PERSONA] di vendere la droga a un prezzo inferiore alla soglia pattuita; le indagini hanno dimostrato l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] per richiamare all'ordine [OSCURATO:PERSONA].

Sempre nell'ambito della medesima contesa, era anche emerso che [OSCURATO:PERSONA] garantiva ad ogni associato un'area in cui spacciare in via esclusiva.

1.2. Il tribunale ha, poi, indicato gli altri elementi a sostegno della gravità indiziaria circa l'esistenza di un contesto associativo.

Ricordando come proprio la controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto emergere l'esistenza del vincolo associativo, delle regole che lo presidiavano e del ruolo dirigenziale ricoperto da [OSCURATO:PERSONA].

A pag.10 si fa espresso, analitico, richiamo all'episodio del 24 marzo 2018, quando le captazioni avevano fatto emergere la vicenda delle reciproche lamentele dei due pusher, risolta dal [OSCURATO:PERSONA] in veste di capo.

A pag.12 il tribunale ha indicato le intercettazioni ambientali di due conversazioni, dalle quali ha desunto l'intraneità del ricorrente al sodalizio, richiamato al rispetto delle regole dal capo [OSCURATO:PERSONA] in quanto non rispettoso dei prezzi di vendita della droga stabiliti dal clan e, per altro verso, protetto da possibili invasioni di piazza di spaccio da parte di altri.

1.3. Particolare rilevanza è stata attribuita dai giudici del riesame al dialogo intercettato il 7 aprile 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un bar di Manfredonia, desumendone gravi indizi dell'assoggettamento del [OSCURATO:PERSONA] alle direttive del [OSCURATO:PERSONA], pur mantenendo il pusher libertà di manovra nell'approvvigionamento di droga, ma con altrettanti riferimenti a una «entità sovraindividuale» al cui vertice vi era il cognato di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA].

1.4. I giudici del riesame hanno, altresì, rilevato come nella istanza di riesame e nella memoria difensiva depositata il 30 dicembre 2021 la difesa si fosse limitata a contestare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione dell'indagato all'associazione di cui al capo B), ma tale contestazione è stata ritenuta infondata sulla base del compendio indiziario sopra esposto, sottolineandosi come numerose captazioni avessero evidenziato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore dell'attività dei pusher, da un lato, e come anello di congiunzione fra l'associazione di stampo mafioso e quella di cui al capo B).

I giudici hanno evidenziato il momento genetico della volontà di associarsi, laddove hanno constatato che i pusher accettavano di pagare la somma di euro 1.500 mensili per godere della protezione dell'associazione mafiosa, nonché l'elemento funzionale, rappresentato dagli stabili legami relazionali intercorsi tra gli associati, assoggettati a un codice comportamentale comune.

Il pagamento del cosiddetto «punto» è stato considerato la regola di base di operatività del gruppo organizzato, laddove nel ricorso si tende a proporre di tale argomento una lettura alternativa.

2. Con particolare riferimento al ricorrente, i giudici hanno ritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] presentasse tutti i caratteri dell'accordo associativo, ma con gli elementi posti a base di tale valutazione il ricorso omette di confrontarsi.

L'elemento più significativo ai fini del giudizio circa l'affectio societatis è stato ritenuto proprio il fatto che entrambi gli indagati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si fossero rivolti per risolvere le loro controversie all'autorità che dirige il sodalizio di comune appartenenza, con ciò evidenziando relazioni verticali che vedevano gli spacciatori in posizione subordinata rispetto a soggetti con ruolo apicale.

Dalla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato desunto (pag. 22) anche il dato di rilievo che quest'ultimo si giustificasse per non aver subito risposto all'invito del [OSCURATO:PERSONA] di andarlo a trovare, collidente secondo i giudici con la posizione di autonomia ed estraneità al sodalizio asserita dalla difesa.

A pag. 23 i giudici hanno motivatamente rigettato l'assunto difensivo secondo il quale mancherebbe il contributo partecipativo, in quanto manca l'imposizione delle fonti di approvvigionamento, ritenendo i giudici della cautela che ciò non rientrasse nel modus operandi del sodalizio così come rispecchiato dalle acquisizioni investigative.

3. Va, quindi, rammentato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 - dep. 24/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697601).

I vizi di motivazione dedotti con il secondo e il terzo motivo sono, con evidenza, insussistenti alla luce delle richiamate ragioni della decisione, che tengono conto delle specifiche emergenze investigative attinenti alla persona del ricorrente.

4. Le censure veicolate con il primo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto il ricorrente ha omesso di indicare quale sia l'interesse ad ottenere, nel presente procedimento de libertate, la diversa qualificazione del reato-fine ascrittogli nell'ipotesi accusatoria.

Tale specifica indicazione si sarebbe resa necessaria nel caso in esame, posto che tanto la gravità indiziaria quanto le esigenze cautelari, con la relativa presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, sono sostenute dalla coeva ipotesi accusatoria a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.74 T.U.

Stup. e 416 bis.1 cod. pen. (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783 - 01; Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762 - 01).

5. Le dedotte violazioni di legge inerenti alla gravità indiziaria concernente l'elemento soggettivo della circostanza aggravante dell'art.416 bis.1 cod. pen. si rivelano infondate.

La gravità indiziaria riguardante la circostanza aggravante è stata specificamente esaminata a pag. 19 dell'ordinanza, ove si è evidenziato come le indagini avessero dimostrato la consapevole volontà degli esponenti di finanziare mediante il pagamento del cosiddetto «punto» il più esteso sodalizio mafioso, che per converso consentiva loro di spacciare nei territori soggetti al suo controllo.

Si tratta di argomento pienamente rispettoso dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, di recente con pronuncia a Sezioni Unite (Sez.

U, n.8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01), a proposito della necessità, ma anche della sufficienza, della consapevolezza in capo all'agente della finalizzazione della propria condotta all'agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa, seppure condotta da altri.

6. Con riguardo alle esigenze cautelari, il tribunale ha evidenziato la circostanza della contestazione del reato associativo e dei reati-fine fino all'attualità, l'estrema gravità dei fatti delittuosi, il giudizio negativo sulla personalità dell'indagato, desumibile da un'adesione incondizionata al crimine da parte del [OSCURATO:PERSONA], su tali elementi fondando il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

Data la tipologia del reato di cui all'ipotesi accusatoria, operano le presunzioni di pericolosità sociale e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, cosicché il lribunale ha ritenuto che le circostanze richiamate dalla difesa fossero insufficienti a superare la duplice presunzione relativa di sussistenza e attualità delle esigenze cautelari nonché di adeguatezza della misura carceraria, non essendo provata l'irreversibile recisione dei legami di appartenenza tra l'indagato e l'associazione.

Tenuto conto della natura tendenzialmente permanente del legame con le organizzazioni mafiose e dei ferrei obblighi di fedeltà e di reciproca assistenza, che non connotano esclusivamente i rapporti interni all'associazione mafiosa ma anche le relazioni con coloro che sono accusati di altri reati aggravati ai sensi dell'art.416 bis.1 cod. pen., i giudici hanno rimarcato l'estrema gravità dei delitti di cui all'ipotesi accusatoria, valorizzando la costante e consapevole disponibilità offerta al sodalizio, in assenza di elementi che inducessero a ritenere disgregata l'associazione dedita al narcotraffico o sciolto il vincolo di partecipazione alla stessa da parte del ricorrente; quindi, il mancato superamento della presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria, anche in confronto alla misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico.

Tali indicazioni smentiscono frontalmente quanto allegato con il quarto motivo di ricorso, che è da ritenersi manifestamente infondato.

7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Procuratore generale, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, sezione del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 25 novembre 2021 in relazione all'ipotesi accusatoria di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416 bis.1 cod. pen. per avere preso parte in qualità di partecipante a un'associazione finalizzata allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 T.U. Stup. con l'aggravante di essersi avvalsi delle condizioni stabilite nel territorio di competenza dell'associazione mafiosa e al fine di agevolare l'attività criminosa di quest'ultima, in Manfredonia dal 2017 all'attualità (capo B) nonché del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 1, T.U. Stup. per avere illecitamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto a fini di spaccio un quantitativo variabile di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in Manfredonia dal 2017 sino all'attualità (capo B8). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con un primo motivo, per violazione dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. e per mancanza grafica della motivazione in relazione al motivo di riesame concernente la qualificazione della condotta assunta dal ricorrente ai sensi degli artt. 81 cod. pen. 73, comma 5, T.U. Stup. sul presupposto che la condotta indicata nell'imputazione fa riferimento a un quantitativo variabile. 2.1. Con un secondo motivo censura l'ordinanza per violazione degli artt.192 e 273 cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 74 T.U. Stup., inosservanza degli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. Stup. nonché vizio di motivazione per non essersi il tribunale confrontato con le censure svolte. In particolare, si erano indicati plurimi elementi che avrebbero dovuto supportare la qualificazione della condotta ascrivibile quale forma di concorso nel delitto associativo. In particolare, l'esistenza di contrasti sorti a causa del ricorrente, che praticava un prezzo dello stupefacente al di sotto della soglia minima stabilita dall'associazione, e non rispettava le aree di competenza per la vendita stabilite dall'associazione, l'assenza del ricorrente nei momenti topici dell'organizzazione dell'associazione e l'estraneità ai delitti-fine che vanno dal capo B2 al capo B7 della rubrica, nonché l'obbligo posto a suo carico di pagare la somma di euro 1.500 mensili senza ricevere alcun vantaggio. La difesa aveva evidenziato plurimi dati captativi, da cui emergeva che il ricorrente non fosse fidelizzato all'organizzazione, ma l'ordinanza trascura tali dati in quanto, pur riportando gli argomenti difensivi in sintesi, poi affronta le deduzioni difensive relative a coindagati confutando le argomentazioni specificamente riferibili al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con motivazione apodittica, utilizzando i dati probatori a sostegno dei reati-fine per sostenere la gravità indiziaria del delitto associativo. Si era evidenziato come non fosse provato l'effettivo contributo del ricorrente all'associazione né la stabilità del rapporto, data l'assenza di ruolo e funzioni, essendo censurabile la parificazione del «pizzo» per spacciare, che è oggetto di un'estorsione, al contributo all'associazione. Sul tema della stabilità del contributo iliribunale ha indicato argomenti generici e impersonali, non riferibili al ricorrente, che è peraltro intervenuto in un'associazione operante da anni per un periodo di tempo limitato alla detenzione a fini di spaccio di cui al capo B8). 2.2. Con un terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e omessa motivazione sulla tema dell'aggravante della finalità agevolatrice dell'associazione di tipo mafioso. Il 'fribunale ignora la recente decisione delle Sezioni Unite n. 8545 del 19 dicembre 2019 Chioccini, che ha affermato la natura soggettiva dell'aggravante mafiosa, per cui l'elemento soggettivo in capo al ricorrente avrebbe dovuto costituire oggetto di rigorosa verifica, laddove il giudice della cautela non ha individuato circostanze idonee a provare rigorosamente il fine specifico del ricorrente. Una recente sentenza n.9513 del 10 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/ afferma che non rileva la mera ignoranza per colpa né la mera accettazione della portata agevolatrice della condotta; in ogni caso, la valutazione operata dal tribunale non è individualizzate. 2.3. Con un quarto motivo deduce violazione degli artt. 274, 275, 275 bis cod. proc. pen. e omessa motivazione in quanto il -tribunale ha ritenuto apoditticamente che il legame con l'organizzazione abbia natura tendenzialmente permanente e che [OSCURATO:PERSONA] sia pienamente inserito nel contesto delinquenziale con costante e consapevole disponibilità offerta al sodalizio. Tali valutazioni sono frutto di omessa valutazione dei dati captativi, dai quali emergeva che il ricorrente non è soggetto fidelizzato all'organizzazione; né può ritenersi sufficiente la natura permanente del legame, atteso che il {ribunale del riesame non ha tenuto conto dell'assenza di condotte successive all'anno 2018, dell'assenza di carichi pendenti, dell'incensuratezza; dati oggettivi militanti in direzione dell'assenza di attuale vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] a contesti criminosi. Il tempo trascorso di tre anni dall'ultima condotta materiale è stato ignorato; la motivazione spesa in ordine all'adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere, ritenuta in sé insuperabile pur in assenza di elementi denotanti incapacità di autocontrollo del ricorrente, è apodittica e cita principi afferenti all'associazione di tipo mafioso, della quale il ricorrente non risponde.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice del riesame ha, dapprima, indicato gli indici sintomatici dell'esistenza del reato associativo di cui al capo B), segnatamente la pluralità di violazioni della normativa in materia di stupefacenti consumata in un breve arco di tempo, la stabilità dei rapporti di frequentazione fra coindagati, il ricorso a una terminologia gergale di uso comune fra loro, la suddivisione dell'attività di spaccio in «piazze» affidate a singoli pusher, nonché l'esistenza di una struttura verticistica, desunta dai numerosi contatti registrati durante le operazioni di captazione e dai ripetuti incontri tra sodali, alcuni dei quali direttamente osservati dalla polizia giudiziaria nell'attività di monitoraggio. Lo schema operativo desumibile dall'attività di indagine, che ha consegnato secondo i giudici. numerosi elementi di prova, è connotato dall'esistenza di un organismo a carattere verticistico (l'associazione di tipo mafioso di cui al capo A) costituito da numerosi sodali e facente capo alle figure apicali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di un separato organismo associativo operante nello specifico campo del traffico degli stupefacenti, soggetto al controllo dell'associazione mafiosa. Infatti, si legge nell'ordinanza, in Manfredonia e negli altri luoghi controllati dal clan possono operare solo i pusher dell'associazione sub capo B); per altro verso, ove i singoli spacciatori violino le regole poste dal clan si tramutano in vittime della forza di intimidazione dell'associazione mafiosa. 1.1. La figura di [OSCURATO:PERSONA] emerge in occasione di un contrasto scaturito tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], che lo accusava al capo [OSCURATO:PERSONA] di vendere la droga a un prezzo inferiore alla soglia pattuita; le indagini hanno dimostrato l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] per richiamare all'ordine [OSCURATO:PERSONA]. Sempre nell'ambito della medesima contesa, era anche emerso che [OSCURATO:PERSONA] garantiva ad ogni associato un'area in cui spacciare in via esclusiva. 1.2. Il tribunale ha, poi, indicato gli altri elementi a sostegno della gravità indiziaria circa l'esistenza di un contesto associativo. Ricordando come proprio la controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto emergere l'esistenza del vincolo associativo, delle regole che lo presidiavano e del ruolo dirigenziale ricoperto da [OSCURATO:PERSONA]. A pag.10 si fa espresso, analitico, richiamo all'episodio del 24 marzo 2018, quando le captazioni avevano fatto emergere la vicenda delle reciproche lamentele dei due pusher, risolta dal [OSCURATO:PERSONA] in veste di capo. A pag.12 il tribunale ha indicato le intercettazioni ambientali di due conversazioni, dalle quali ha desunto l'intraneità del ricorrente al sodalizio, richiamato al rispetto delle regole dal capo [OSCURATO:PERSONA] in quanto non rispettoso dei prezzi di vendita della droga stabiliti dal clan e, per altro verso, protetto da possibili invasioni di piazza di spaccio da parte di altri. 1.3. Particolare rilevanza è stata attribuita dai giudici del riesame al dialogo intercettato il 7 aprile 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un bar di Manfredonia, desumendone gravi indizi dell'assoggettamento del [OSCURATO:PERSONA] alle direttive del [OSCURATO:PERSONA], pur mantenendo il pusher libertà di manovra nell'approvvigionamento di droga, ma con altrettanti riferimenti a una «entità sovraindividuale» al cui vertice vi era il cognato di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. I giudici del riesame hanno, altresì, rilevato come nella istanza di riesame e nella memoria difensiva depositata il 30 dicembre 2021 la difesa si fosse limitata a contestare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione dell'indagato all'associazione di cui al capo B), ma tale contestazione è stata ritenuta infondata sulla base del compendio indiziario sopra esposto, sottolineandosi come numerose captazioni avessero evidenziato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore dell'attività dei pusher, da un lato, e come anello di congiunzione fra l'associazione di stampo mafioso e quella di cui al capo B). I giudici hanno evidenziato il momento genetico della volontà di associarsi, laddove hanno constatato che i pusher accettavano di pagare la somma di euro 1.500 mensili per godere della protezione dell'associazione mafiosa, nonché l'elemento funzionale, rappresentato dagli stabili legami relazionali intercorsi tra gli associati, assoggettati a un codice comportamentale comune. Il pagamento del cosiddetto «punto» è stato considerato la regola di base di operatività del gruppo organizzato, laddove nel ricorso si tende a proporre di tale argomento una lettura alternativa. 2. Con particolare riferimento al ricorrente, i giudici hanno ritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] presentasse tutti i caratteri dell'accordo associativo, ma con gli elementi posti a base di tale valutazione il ricorso omette di confrontarsi. L'elemento più significativo ai fini del giudizio circa l'affectio societatis è stato ritenuto proprio il fatto che entrambi gli indagati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si fossero rivolti per risolvere le loro controversie all'autorità che dirige il sodalizio di comune appartenenza, con ciò evidenziando relazioni verticali che vedevano gli spacciatori in posizione subordinata rispetto a soggetti con ruolo apicale. Dalla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato desunto (pag. 22) anche il dato di rilievo che quest'ultimo si giustificasse per non aver subito risposto all'invito del [OSCURATO:PERSONA] di andarlo a trovare, collidente secondo i giudici con la posizione di autonomia ed estraneità al sodalizio asserita dalla difesa. A pag. 23 i giudici hanno motivatamente rigettato l'assunto difensivo secondo il quale mancherebbe il contributo partecipativo, in quanto manca l'imposizione delle fonti di approvvigionamento, ritenendo i giudici della cautela che ciò non rientrasse nel modus operandi del sodalizio così come rispecchiato dalle acquisizioni investigative. 3. Va, quindi, rammentato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 - dep. 24/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697601). I vizi di motivazione dedotti con il secondo e il terzo motivo sono, con evidenza, insussistenti alla luce delle richiamate ragioni della decisione, che tengono conto delle specifiche emergenze investigative attinenti alla persona del ricorrente. 4. Le censure veicolate con il primo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto il ricorrente ha omesso di indicare quale sia l'interesse ad ottenere, nel presente procedimento de libertate, la diversa qualificazione del reato-fine ascrittogli nell'ipotesi accusatoria. Tale specifica indicazione si sarebbe resa necessaria nel caso in esame, posto che tanto la gravità indiziaria quanto le esigenze cautelari, con la relativa presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, sono sostenute dalla coeva ipotesi accusatoria a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.74 T.U. Stup. e 416 bis.1 cod. pen. (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783 - 01; Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762 - 01). 5. Le dedotte violazioni di legge inerenti alla gravità indiziaria concernente l'elemento soggettivo della circostanza aggravante dell'art.416 bis.1 cod. pen. si rivelano infondate. La gravità indiziaria riguardante la circostanza aggravante è stata specificamente esaminata a pag. 19 dell'ordinanza, ove si è evidenziato come le indagini avessero dimostrato la consapevole volontà degli esponenti di finanziare mediante il pagamento del cosiddetto «punto» il più esteso sodalizio mafioso, che per converso consentiva loro di spacciare nei territori soggetti al suo controllo. Si tratta di argomento pienamente rispettoso dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, di recente con pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n.8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01), a proposito della necessità, ma anche della sufficienza, della consapevolezza in capo all'agente della finalizzazione della propria condotta all'agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa, seppure condotta da altri. 6. Con riguardo alle esigenze cautelari, il tribunale ha evidenziato la circostanza della contestazione del reato associativo e dei reati-fine fino all'attualità, l'estrema gravità dei fatti delittuosi, il giudizio negativo sulla personalità dell'indagato, desumibile da un'adesione incondizionata al crimine da parte del [OSCURATO:PERSONA], su tali elementi fondando il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Data la tipologia del reato di cui all'ipotesi accusatoria, operano le presunzioni di pericolosità sociale e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, cosicché il lribunale ha ritenuto che le circostanze richiamate dalla difesa fossero insufficienti a superare la duplice presunzione relativa di sussistenza e attualità delle esigenze cautelari nonché di adeguatezza della misura carceraria, non essendo provata l'irreversibile recisione dei legami di appartenenza tra l'indagato e l'associazione. Tenuto conto della natura tendenzialmente permanente del legame con le organizzazioni mafiose e dei ferrei obblighi di fedeltà e di reciproca assistenza, che non connotano esclusivamente i rapporti interni all'associazione mafiosa ma anche le relazioni con coloro che sono accusati di altri reati aggravati ai sensi dell'art.416 bis.1 cod. pen., i giudici hanno rimarcato l'estrema gravità dei delitti di cui all'ipotesi accusatoria, valorizzando la costante e consapevole disponibilità offerta al sodalizio, in assenza di elementi che inducessero a ritenere disgregata l'associazione dedita al narcotraffico o sciolto il vincolo di partecipazione alla stessa da parte del ricorrente; quindi, il mancato superamento della presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria, anche in confronto alla misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico. Tali indicazioni smentiscono frontalmente quanto allegato con il quarto motivo di ricorso, che è da ritenersi manifestamente infondato. 7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 28392/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris