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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32575/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 25 / 10/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17941 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17941 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46D02 F839C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61B11 B963F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat u ra Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Na- polin. 1444/2020, pubblicata in data 24 aprile 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione) per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire derivanti dalla revoca Ric. n. 17941/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 dell’aggiudicazione in suo favore di un immobile, disposta nel corso di un procedimento di espropriazione a mezzo ruolo, dovuta alla dichiarazione di inesistenza giuridica della notifica- zione dell’atto di pignoramento al debitore, a seguito di oppo- sizione di quest’ultimo.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Vollaro, sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossio- ne.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione art. 360 numero 3 cpc in combinato dispo- sto con l’art. 59 del dpr 602/1973 ed art. 2043 c.c. .

Dell’an debeatur dell’azione, del diritto ad ottenere il risarcimento del danno; della cassazione della sentenza di appello impugnata».

Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui con la stessa è stata negata la sussistenza di una responsabi- lità risarcitoria dell’agente della riscossione, in conseguenza della mera revoca dell’aggiudicazione.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 1.1 È opportuno premettere, in diritto, che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in una analoga fattispecie, che «la vendita forzata –anche nel caso di esecuzione disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973 – non ha natura negoziale, ma costi- tuisce attività che si svolge nell’ambito di un processo e sotto la direzione del giudice dell’esecuzione, sicché né il creditore (nell’espropriazione ordinaria), né l’agente della riscossione (nella procedura giurisdizionale di riscossione coattiva) assu- mono obbligazioni dirette, di natura contrattuale o precontrat- Ric. n. 17941/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 tuale, nei confronti dell’aggiudicatario; ne consegue che non è configurabile, in caso di mancato trasferimento del bene ag- giudicato, una loro responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c. o precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., fermo re- stando il dovere di “neminem laedere” sanzionato dall’art.2043 c.c., con conseguente risarcibilità del cosiddetto interes- se negativo – e non di quello contrattuale positivo – in rela- zione all’acquisto del bene aggiudicato»: cfr. Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 17814del 26/08/2020, Rv. 658690 – 01).

Si è altresì precisato –in tale pronuncia – che non è pertinen- te, in proposito, il richiamo alla disposizione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di una norma che discipli- na esclusivamente i danni prodotti dalla “esecuzione”, e quindi riguarda solo i danni prodotti direttamente dall’espropriazione dei beni del debitore, o comunque aggrediti in sede esecutiva, mentre non può estendersi alle pretese frustrate dell’aggiudicatario, per le quali, dunque, resta valida la disci- plina generale di cui all’art. 2043 c.c.. 1.2 Tanto premesso, resta evidentemente esclusa la fonda- tezza della censura di violazione dell’art. 59 del D.P.R. 29 set- tembre 1973 n. 602, trattandosi di disposizione non diretta- mente applicabile alla fattispecie. 1.3Per quanto poi riguarda il fondamento della eventuale re- sponsabilità dell’agente della riscossione ai sensi dell’art. 2043 c.c., il ricorso difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

La corte di appelloha accertato che l’aggiudicazione era stata revocata in conseguenza di «un vizio meramente procedurale» non integrante una condotta connotata da dolo o colpa grave da parte dell’agente della riscossione ed ha,altresì, escluso la sussistenza di un nesso di causa tra il danno lamentato dall’attore e la pretesa condotta illecita di detto agente.

Ric. n. 17941/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Il ricorrente contesta tali conclusioni, ma senza richiamare adeguatamente, nel ricorso, il contenuto stesso del proprio at- to introduttivo del giudizio di merito, inrelazione alla puntuale specificazione eventualmente ivi operata della condotta dell’agente della riscossione che egli assume, invece, connota- ta da dolo o quanto meno da colpa.

Egli silimita ad affermare, del tutto genericamente, che era stato ravvisato –a seguito di opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. dal debitore esecutato – un vizio comportante l’inesistenza giuridica della notificazione dell’atto di pignora- mento, al quale era stato ritenuto conseguire la revoca dell’aggiudicazione, anche in danno dell’aggiudicatario, senza possibilità di applicazione, in suo favore, dell’art. 2929 c.c..

Nel ricorso vi èesclusivamente un generico riferimento ad una notificazione a “persona sconosciuta”, ma manca un adeguato richiamo del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, con la specificazione degli esatti termini della ravvisata invalidità della notificazione dell’atto di pignoramento,nonché delle pre- cise ragioni per cui non fosse nella specie applicabile l’art.2929 c.c. e, soprattutto, manca l’indicazione precisa degli esatti termini della condotta illecita colposa attribuita all’agente della riscossione e del nesso di causa tra tale illecita condotta ed il danno lamentato.

Ciò impedisce in radice alla Corte di accedere al merito della censura, avente ad oggetto la contestazione dell’affermazione della corte di appello in ordine all’insussistenza sia della con- dotta illecita dell’agente della riscossione, sia del nesso di cau- sa tra questa edil danno dedotto dall’attore. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazionedell’ art. 360 cpc numero 3 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.

Prova del danno.

Del mutuo sottoscritto dal Vollaro.

Del collegamento con la somma pagata ad Equitalia ai fini dell’aggiudicazione».

Ric. n. 17941/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 Si premette che, una volta esclusa la fondatezza del motivo di ricorso relativo alla stessa sussistenza di una responsabilità ri- sarcitoria dell’agente della riscossione, le censure di cui al mo- tivo di ricorso in esame, attinenti alla prova del conseguente danno,devono ritenersi assorbite.

In ogni caso, è opportuno rilevare (anche a fini di completezza espositiva) che tali censure si risolvono in contestazioni aventi ad oggetto accertamenti di fatto operati dai giudici di merito all’esito dell’esame del materiale istruttorio effettivamente di- sponibile in atti, sostenuti da adeguata motivazione, non me- ramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul pia- no logico e, come tale, non censurabile nella presente sede: neppure essendoinutile sottolineare, in proposito, che la corte di appello ha fatto, tra l’altro, presente che nel fascicolo del secondo grado mancava la produzione di primo grado della parte attrice.

Nella sostanza, in definitiva, il ricorrente chiede una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità: e per di più, come già detto, di prove prodotte sul quantum, ciò che è irrilevante una volta escluso lo stesso an debeatur. 3.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- Ric. n. 17941/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 dole in complessivi € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 25 / 10/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17941 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17941 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46D02 F839C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61B11 B963F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat u ra Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Na- polin. 1444/2020, pubblicata in data 24 aprile 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione) per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire derivanti dalla revoca Ric. n. 17941/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 dell’aggiudicazione in suo favore di un immobile, disposta nel corso di un procedimento di espropriazione a mezzo ruolo, dovuta alla dichiarazione di inesistenza giuridica della notifica- zione dell’atto di pignoramento al debitore, a seguito di oppo- sizione di quest’ultimo. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Vollaro, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossio- ne. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione art. 360 numero 3 cpc in combinato dispo- sto con l’art. 59 del dpr 602/1973 ed art. 2043 c.c. . Dell’an debeatur dell’azione, del diritto ad ottenere il risarcimento del danno; della cassazione della sentenza di appello impugnata». Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui con la stessa è stata negata la sussistenza di una responsabi- lità risarcitoria dell’agente della riscossione, in conseguenza della mera revoca dell’aggiudicazione. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 1.1 È opportuno premettere, in diritto, che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in una analoga fattispecie, che «la vendita forzata –anche nel caso di esecuzione disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973 – non ha natura negoziale, ma costi- tuisce attività che si svolge nell’ambito di un processo e sotto la direzione del giudice dell’esecuzione, sicché né il creditore (nell’espropriazione ordinaria), né l’agente della riscossione (nella procedura giurisdizionale di riscossione coattiva) assu- mono obbligazioni dirette, di natura contrattuale o precontrat- Ric. n. 17941/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 tuale, nei confronti dell’aggiudicatario; ne consegue che non è configurabile, in caso di mancato trasferimento del bene ag- giudicato, una loro responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c. o precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., fermo re- stando il dovere di “neminem laedere” sanzionato dall’art.2043 c.c., con conseguente risarcibilità del cosiddetto interes- se negativo – e non di quello contrattuale positivo – in rela- zione all’acquisto del bene aggiudicato»: cfr. Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 17814del 26/08/2020, Rv. 658690 – 01). Si è altresì precisato –in tale pronuncia – che non è pertinen- te, in proposito, il richiamo alla disposizione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di una norma che discipli- na esclusivamente i danni prodotti dalla “esecuzione”, e quindi riguarda solo i danni prodotti direttamente dall’espropriazione dei beni del debitore, o comunque aggrediti in sede esecutiva, mentre non può estendersi alle pretese frustrate dell’aggiudicatario, per le quali, dunque, resta valida la disci- plina generale di cui all’art. 2043 c.c.. 1.2 Tanto premesso, resta evidentemente esclusa la fonda- tezza della censura di violazione dell’art. 59 del D.P.R. 29 set- tembre 1973 n. 602, trattandosi di disposizione non diretta- mente applicabile alla fattispecie. 1.3Per quanto poi riguarda il fondamento della eventuale re- sponsabilità dell’agente della riscossione ai sensi dell’art. 2043 c.c., il ricorso difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. La corte di appelloha accertato che l’aggiudicazione era stata revocata in conseguenza di «un vizio meramente procedurale» non integrante una condotta connotata da dolo o colpa grave da parte dell’agente della riscossione ed ha,altresì, escluso la sussistenza di un nesso di causa tra il danno lamentato dall’attore e la pretesa condotta illecita di detto agente. Ric. n. 17941/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Il ricorrente contesta tali conclusioni, ma senza richiamare adeguatamente, nel ricorso, il contenuto stesso del proprio at- to introduttivo del giudizio di merito, inrelazione alla puntuale specificazione eventualmente ivi operata della condotta dell’agente della riscossione che egli assume, invece, connota- ta da dolo o quanto meno da colpa. Egli silimita ad affermare, del tutto genericamente, che era stato ravvisato –a seguito di opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. dal debitore esecutato – un vizio comportante l’inesistenza giuridica della notificazione dell’atto di pignora- mento, al quale era stato ritenuto conseguire la revoca dell’aggiudicazione, anche in danno dell’aggiudicatario, senza possibilità di applicazione, in suo favore, dell’art. 2929 c.c.. Nel ricorso vi èesclusivamente un generico riferimento ad una notificazione a “persona sconosciuta”, ma manca un adeguato richiamo del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, con la specificazione degli esatti termini della ravvisata invalidità della notificazione dell’atto di pignoramento,nonché delle pre- cise ragioni per cui non fosse nella specie applicabile l’art.2929 c.c. e, soprattutto, manca l’indicazione precisa degli esatti termini della condotta illecita colposa attribuita all’agente della riscossione e del nesso di causa tra tale illecita condotta ed il danno lamentato. Ciò impedisce in radice alla Corte di accedere al merito della censura, avente ad oggetto la contestazione dell’affermazione della corte di appello in ordine all’insussistenza sia della con- dotta illecita dell’agente della riscossione, sia del nesso di cau- sa tra questa edil danno dedotto dall’attore. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazionedell’ art. 360 cpc numero 3 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. Prova del danno. Del mutuo sottoscritto dal Vollaro. Del collegamento con la somma pagata ad Equitalia ai fini dell’aggiudicazione». Ric. n. 17941/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 Si premette che, una volta esclusa la fondatezza del motivo di ricorso relativo alla stessa sussistenza di una responsabilità ri- sarcitoria dell’agente della riscossione, le censure di cui al mo- tivo di ricorso in esame, attinenti alla prova del conseguente danno,devono ritenersi assorbite. In ogni caso, è opportuno rilevare (anche a fini di completezza espositiva) che tali censure si risolvono in contestazioni aventi ad oggetto accertamenti di fatto operati dai giudici di merito all’esito dell’esame del materiale istruttorio effettivamente di- sponibile in atti, sostenuti da adeguata motivazione, non me- ramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul pia- no logico e, come tale, non censurabile nella presente sede: neppure essendoinutile sottolineare, in proposito, che la corte di appello ha fatto, tra l’altro, presente che nel fascicolo del secondo grado mancava la produzione di primo grado della parte attrice. Nella sostanza, in definitiva, il ricorrente chiede una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità: e per di più, come già detto, di prove prodotte sul quantum, ciò che è irrilevante una volta escluso lo stesso an debeatur. 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- Ric. n. 17941/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 dole in complessivi € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricors
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