CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 37460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di PATTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza impugnata il Giudice presso il Tribunale di Patti ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] furto di energia elettrica ex art 624,625, nr 2 e 7 cp e 61 n 7 cp. Considerato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando errata applicazione di legge quanto all'elemento oggettivo e soggettivo del delitto - primo motivo - e con il secondo mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Osservato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente l'assenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del delitto ed il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art 62 bis cp, senza neppure dedurre alcuna ragione, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 4.5.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio - CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]