CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9061-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ AGRICOLA I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1747/16/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 6/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 10/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] C., avverso avviso di liquidazione di imposta di registro ed ipotecaria conseguente a revoca delle agevolazioni concesse alla contribuente, quale imprenditore agricolo professionale, ex art. 1 d.l.gs. n. 99/2004; la società contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo di ricorso la ricorrenteavanza censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1, nota 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986. e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente affermato che non sussistessero i presupposti per la revoca della concessa agevolazione per avere la contribuente, prima del decorso di dieci anni dall’acquisto di terreni agricoli in forma agevolata, affittato parte dei terreni con il sovrastante edificio; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3. si richiama sul punto l'orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 6688/2014) secondo cui in materia di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata e strumentale ad una coltivazione intercalare, comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base all'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, esercitino, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 cod. civ.; 1.4. è stato altresì affermato (cfr. Cass. n. 15905/2022) che in tema di agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, l'esclusione della decadenza dai benefici, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, opera anche nelle ipotesi in cui l'affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone che di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile all'art. 2135 c.c., e che abbia una compagine societaria composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l'originario beneficiario dell'agevolazione; 1.5. tanto premesso, deve rilevarsi che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto ha ritenuto che, in presenza di un affitto del fondo rustico ad uno dei soci della società beneficiaria, [OSCURATO:PERSONA], in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. n. 99/2004, fosse applicabile la norma che consente la permanenza in deroga dell'agevolazione, stante la permanente destinazione agricola dei terreni e, per il restante, la loro stessa conduzione, sia pur ad operadel socio imprenditore agricolo; 1.6. l’art. 11 cit., tuttavia, in parziale deroga rispetto al divieto di alienazione infra-quinquennale - laddove prevede che non costituisca causa di decadenza dal beneficio i consente il mantenimento dell’agevolazione nell’ottica di favorire il passaggio «generazionale» dell’impresa agricola, ovvero tramite operazioni di mera 1.7. va escluso dunque che ricorrano siffatti presupposti nel caso in esame, trattandosi di soggetti (società beneficiaria e socio a ffittuario) che, sulla base delle precise indicazioni fornite nell’art. 11 cit., non possono ritenersi appartenere al medesimo nucleo familiare, non essendo stato peraltro neppure dedotto che la compagine societaria fosse composta da soci del medesimo nucleo familiare; 1.8. il Collegio intende inoltre riaffermare, anche nella presente sede, il principio di diritto per il quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione, postulato giuridico più volte enunciato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. nn. 15249/2020, 10214/2018), anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 22/09/2016, n. 18574, che richiama un precedente delle Sezioni unite (Cass. Sez. U.03/06/2015, n. 11373), in base al quale costituisce caposaldo dell’ordinamento tributario, nonché «principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e condiviso dalla prevalente dottrina, che le norme fiscali di agevolazione sono norme di “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale»; 1.8. invero, puntualizzano le Sezioni Unite, le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all’ordinario regime d’imposizione «sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale. Ed è la centralità stessa del criterio nel sistema dell’imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l’imposizione deve mirare in ottemperanza ai princìpi di cui agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. cost. 10/2015) […]» a rendere ineludibile l’osservanza di tale regula iuris; 2. per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni altra proposta censura; 3. non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti, ex art. 384 c.p.c., per la decisione nel merito, mediante rigetto del ricorso originario della contribuente; 4. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito devono essere compensate in considerazione del consolidarsi in corso di causa del su riportato indirizzo di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella came