CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/05/2023 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] di Malta di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto europeo processuale per i reati di associazione per delinquere e rapina. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e, in particolare, violazione del principio di doppia punibilità. I fatti concreti posti a fondamento del mandato di arresto non sarebbero riconducibili al delitto associativo ma al concorso di persone nel reato [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Sia che si voglia avere riguardo ai casi di consegna obbligatoria previsti dall'art. 8 della legge n. 69 del 2005 - che fa riferimento alla legge dello Stato membro di emissione ed alle categorie di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro - sia che si abbia riguardo alla condizione di doppia punibilità di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2005, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che il fatto - per come in concreto descritto- corrisponda sul piano qualificatorio ad una delle ipotesi di consegna obbligatoria previste dalla legge ovvero, quanto alla condizione di cui all'art. 7 della legge in esame, che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Majkowska, Rv. 270405; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270405). Ciò che è necessario tuttavia accertare è che il fatto, descritto nelle sue componenti naturalistiche, sia riconducibile ad una fattispecie di reato previsto dell'ordinamento dello Stato richiesto ovvero che la qualificazione del fatto, fornita dallo Stato di emissione, sia riconducibile, secondo la legge di detto Stato, ad una delle fattispecie di c.d. consegna obbligatoria. [OSCURATO:PERSONA] interno tuttavia, deve poter esercitare un controllo effettivo, non meramente formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta di un reato: per esercitare detto controllo è necessario che il fatto sia decritto sul piano naturalistico e strutturale. Si tratta di una esigenza funzionale alla ineludibile necessità di un'interpretazione della norma che tenga conto della finalità perseguita dalla condizione di cui all'art. 7 ovvero dall'art. 8 della legge n. 69 del 2005, in un corretto effettivo bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Al giudice spetta il dovere d'accertare, in un caso, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale", e, dall'altro, in via alternativa, se davvero sussista una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria di cui all'art. 8 della legge n. 69 del 2005. Tale compito è devoluto alla Corte di appello anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perché la Corte di merito, in tema di mandato di arresto europeo, non esercita funzioni di giudice della impugnazione, ma perché essa è tenuta a verificare che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge, positivi o negativi, per disporre la consegna. 3. Nel caso di specie, il fatto per come descritto in concreto nella sentenza e nel mandato di arresto europeo, è senz'altro riconducibile alla fattispecie di concorso in un furto o in una rapina organizzata, ma non anche, allo stato, al reato di associazione per delinquere, difettando rispetto ad esso i requisiti strutturali della indeterminatezza del programma criminoso e, anche solo ai fini probatori, della organizzazione dell'associazione criminale. Né emergono elementi da cui desumere che, secondo la legge dello Stato emittente il fatto, sia riconducibile alla partecipazione ad una organizzazione criminosa. 4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di "partecipazione ad una organizzazione criminosa". P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di "partecipazione ad una organizzazione criminosa". Conferma la sentenza quanto al reato di "rapina organizzata". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Cos