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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36986/2022

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RLOCUTORIA sul ricorso n. 5908- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, alla via Toscana, n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che , disgiuntamente e congiuntamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –c.f. / [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in qualità di procuratrice (in virtù di procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona di [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, al corso d’Italia, n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto del Tribunale di Udine n. 241/2021, udita la relazione nella camera di consiglio del4 ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che, ai fini della decisione dellequaestiones che sia i l motivo d i ricorso principale (possibilità di conversione del mutuo ipotecario fondiario nullo per superamento del limite di finanziabilità in mutuo ipotecario ordinario) e sia i l motivo di ricorso incidentale condizionato (nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento della soglia della finanziabilità fondiaria in rapporto all’effettivo valore degli immobili cauzionali quale accertato in giudizio a mezzo c.t.u.) involgono, riveste valenza la pronuncia che le Sezioni Unite di questa Corte sono state sollecitate ad assumere,dapprima, con ordinanza interlocutoria della Prima sezione civile di questa Corte assunta all’esito dell’adunanza camerale del 17 novembre 2021, nel ricorso iscritto al n.

R.G. 3791/2015 e, poi, con ordinanza interlocutoria della P rima sezione civile n. 6 7 54 del l’1.3. 20 22 ( ove si legge testualmente“preliminarmente all’esame dei motivi il Collegio rileva che all’esito dell’adunanza camerale del 17 novembre 2021, nel ricorso iscritto al n.

R.G. 3791/2015, la Prima sezione civile di questa Corte (…) ha rimesso la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in relazione alla questione ritenuta di massima di particolare importanza, in tema di credito fondiario, riguardante le conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, ed in particolare se, in tale evenienza, il contratto debba considerarsi nullo (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), oppure se tale conseguenza non sia configurabile in assenza del carattere imperativo della norma violata); ritenuto quindi che si impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 4 ottobre2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RLOCUTORIA sul ricorso n. 5908- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, alla via Toscana, n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che , disgiuntamente e congiuntamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –c.f. / [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in qualità di procuratrice (in virtù di procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona di [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, al corso d’Italia, n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto del Tribunale di Udine n. 241/2021, udita la relazione nella camera di consiglio del4 ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che, ai fini della decisione dellequaestiones che sia i l motivo d i ricorso principale (possibilità di conversione del mutuo ipotecario fondiario nullo per superamento del limite di finanziabilità in mutuo ipotecario ordinario) e sia i l motivo di ricorso incidentale condizionato (nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento della soglia della finanziabilità fondiaria in rapporto all’effettivo valore degli immobili cauzionali quale accertato in giudizio a mezzo c.t.u.) involgono, riveste valenza la pronuncia che le Sezioni Unite di questa Corte sono state sollecitate ad assumere,dapprima, con ordinanza interlocutoria della Prima sezione civile di questa Corte assunta all’esito dell’adunanza camerale del 17 novembre 2021, nel ricorso iscritto al n. R.G. 3791/2015 e, poi, con ordinanza interlocutoria della P rima sezione civile n. 6 7 54 del l’1.3. 20 22 ( ove si legge testualmente“preliminarmente all’esame dei motivi il Collegio rileva che all’esito dell’adunanza camerale del 17 novembre 2021, nel ricorso iscritto al n. R.G. 3791/2015, la Prima sezione civile di questa Corte (…) ha rimesso la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in relazione alla questione ritenuta di massima di particolare importanza, in tema di credito fondiario, riguardante le conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, ed in particolare se, in tale evenienza, il contratto debba considerarsi nullo (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), oppure se tale conseguenza non sia configurabile in assenza del carattere imperativo della norma violata); ritenuto quindi che si impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 4 ottobre2