CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04943/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dei difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 6/4/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'asserita ingiusta detenzione patita dal 10/11/2009 al 27/11/2009 in regime di custodia cautelare in carcere e poi dal 27/11/2009 al 15/1/2010 in regime di arresti domiciliari, per 67 giorni complessivi, a seguito dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Aosta del 5/11/2009 in quanto indagato per i reati di cui agli artt. 416, 444, 440, 479, 476, 640 e 640 bis cod. pen. In data 26/2/2014 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 33/14, lo ha assolto in ordine ai reati previsti dai capi 35.15, 35.16, 35.17, 35.18, 35.19, 35.20, 35.21 (art. 640 bis c.p. 2) perché il fatto non sussiste e ne ha disposto il rinvio a giudizio in relazione agli altri capi. Con sentenza del 30/10/2014, il Tribunale di Aosta lo ha assolto per 12 capi d'imputazione e più specificamente per 5 reati - art. 416 c.p. (capo 35.1); art. 444 c.p. (capo 35.5) - art. 515 c.p. (capo 35.6); art. 444 c.p. (capo 35.7) - art. 515 c.p. (capo 35.23) - perché il fatto non sussiste e per 7 reati per non aver com- messo il fatto - art. 476 c.p. (capo 35.3); art. 323 c.p. (capo 35.4); art. 476 c.p. (capo 35.8); art. 323 c.p. (capo 35.9); art. 476 c.p. (capo 35.12); art. 323 c.p. (capo 35.13); art. 326 c.p. (capo 35.14). Il Tribunale di Aosta ha altresì dichiarato non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità con riferimento al reato di truffa aggravata, art. 640, 2 comma, c.p. (capo 35.22) e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 anni di reclusione, per 5 capi d'imputazione e più precisamente per i reati ascritti ai capi 35.2 (limitatamente al reato di cui all'art. 444 c.p.) e 35.5; 35.7 e 35.10 (limitatamente al reato di cui all'art. 440 c.p.), e 35.11 (art. 515 c.p.). Con sentenza del 6/11/2017, divenuta irrevocabile il 17/2/2018, infine, la Corte d'Appello di Torino, ha assolto l'imputato per il reato di adulterazioni o con- traffazione di sostanze alimentari (capi 35.2; 35.5; 35.7) perché il fatto non sus- siste e ha derubricato il reato di cui all'art. 440 c.p., previsto dal capo 35.10, nella contravvenzione prevista dall'art. 5 lett. b) e c) L. 283/1962, e ha dichiarato non doversi procedere anche per questo capo e per il capo previsto dall'art. 35.11 (art.515 c.p.) per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA](deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.Con un primo motivo si deduce vizio di motivazione assumendo l'illogicità e la contraddittorietà di quanto affermato nell'ordinanza di rigetto a fronte delle mo- tivazioni rese nella sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Torino. Ciò in quanto -si sostiene in ricorso- la totale mancanza di illiceità delle con- dotte contestate non è stata determinata da una diversa valutazione sul mancato raggiungimento della prova del fatto, ma dalla considerazione che condotte con- testate erano, in realtà, completamente lecite. In sostanza, i giudici della ripara- zione assumono che siano state penalmente illecite condotte ritenute dai giudici di merito lecite e frutto della mancata conoscenza delle prescrizioni normative. Si richiama l'affermazione della sentenza di assoluzione sulla colorazione rossa della fontina che rappresentava un difetto merceologico del prodotto e non certamente una condotta avente il fumus di illiceità penale. Parimenti sulla miscelazione del latte la contestazione nasceva dalla mancata conoscenza della normativa e non da una condotta illecita. Infondata era anche la contestazione delle stalle non registrate, in quanto la mancata registrazione derivava semplicemente dalla confusione, ad opera degli inquirenti, del titolare della stalla. La sentenza della corte di appello -si evidenzia- chiarisce anche, in relazione alla zangolato, che non ne era prevista la pastorizzazione. Pertanto, la commer- cializzazione di singole partite di zangolato non può costituire condotta penalmente illecita. Conclude, quindi, il ricorrente che le condotte ritenute, nell'ordinanza di ri- getto, fornite di un fumus di penale illiceità sono state definite lecite dai giudici di merito non a seguito di un'approfondita istruttoria ma solo a seguito dell'esame della normativa vigente che consente sia il commercio dello zangolato che la mi- scelazione del latte o la vendita di prodotti con difetti merceologici. Infine, si evidenzia il difetto di motivazione anche in relazione all'ipotesi di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dal momento che la mancata registrazione delle aziende era frutto di banali questioni formali e amministrative risolte senza difficoltà come attestato dal GUP di Aosta. Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione assumendo l'illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta condotta idonea a generare il fumus di un attentato al bene giuridico protetto. Si evidenzia che nessun provvedimento cautelare è stato emesso a tutela del bene giuridico della salute pubblica, non essendo stato adottato alcun sequestro dell'azienda ma solo la prescrizione di misure volte a migliorare l'igiene del pro- cesso produttivo. Addirittura, tutti i prodotti sono stati immessi sul mercato ad eccezione delle sei fontine rossastre.Di conseguenza appare illogica l'affermazione che il Duclos sia stato recluso perché realizzava volontariamente una condotta idonea a generare il fumus di un attento al bene giuridico protetto. E' evidente che se tale affermazione fosse vera, sarebbero stati posti sotto sequestro il caseificio e i prodotti. Con terzo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta assoluzione per effetto della deru- bricazione della violazione dell'art. 440 cod. pen. nella fattispecie contravvenzio- nale di cui all'art. 5 L. 283/1962 con conseguente declaratoria di intervenuta pre- scrizione piuttosto che per l'infondatezza di tutte le accuse. Per il giudice della riparazione tale derubricazione evidenzierebbe la "esclu- sione di qualsivoglia esito assolutorio rispetto alla condotta". In sostanza, evidenzia il ricorrente che il ragionamento della Corte d'Appello è il seguente: i 67 giorni di detenzione scontati da [OSCURATO:PERSONA] non sono ingiusti, perché (tutto sommato) quest'ultimo è stato ritenuto colpevole della contravven- zione di cui all'art. 5 L. n. 283/1962 ancorché dichiarata prescritta. Ebbene, osserva il ricorrente che questa Corte, in un caso del tutto simile a quello per cui si procede, ha affermato, proprio "in tema di riparazione per ingiusta detenzione", che "la colpa grave indicata nell'art. 314 c.p.p. non può mai essere costituita da una condotta che, seppure illecita, tuttavia non integri il reato per il quale sia consentita dall'ordinamento la compressione del bene primario della li- bertà personale (fattispecie di contravvenzione per cui non è consentita la custodia cautelare)" (Sez. 4, n. 1006/1997). In particolare, si ricorda che è stato chiarito che, proprio come è avvenuto nei caso in esame, "la detenzione fu disposta e mantenuta per un fatto ... non qualificabile come reato di associazione per delin- quere mentre i reati fine costituivano solo contravvenzioni ... per i quali la carce- razione preventiva non era consentita dall'art. 280 c.p.p. Pertanto, la carcerazione preventiva sofferta dall'attuale ricorrente fu conseguenza di un errore nella quali- ficazione di una attività in realtà non preveduta dalla legge e dall'ordinamento come reato quindi al di fuori delle condizioni di applicabilità previste nell'art. 280 cod. proc. pen.. Da ciò discende la ingiustizia delta detenzione" (ivi). Ebbene nei caso in esame -conclude il ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] è stato ri- stretto per 67 gironi per un'erronea qualificazione di un fatto che al più avrebbe potuto integrare una contravvenzione (peraltro oblazionabile). Motivo per cui, esattamente come nel caso già sottoposto all'esame di questa Corte, la detenzione sarebbe da ritenersi ingiusta. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 15/12/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del proposto ricorso. Il 5/1/2023 è stata depositata memoria difensiva a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si replica alle conclusioni del PG e sì insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territoriale preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprez- zamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illo- gicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. Ed invero, va evidenziato che, all'esito del tortuoso iter processuale rias- sunto in premessa, numerosi sono stati i reati per i quali è intervenuta assoluzione, ma numerosi altri hanno visto pronunciata una sentenza d'improcedibilità per mancanza di una condizione di procedibilità (già in primo grado per il reato di truffa aggravata, art. 640, 2 comma, c.p. di cui al capo 35.22) o per intervenuta prescrizione, in appello. In particolare la prescrizione è stata dichiarata per il reato di cui all'art. 440 c.p., previsto dal capo 35.10, previa derubricazione nella con- travvenzione prevista dall'art. 5 lett. b) e c) I. 283/1962, e per il reato previsto dall'art. 515 c.p. di cui al capo 35.11. Non è conferente al caso che ci occupa, dunque, la risalente giurisprudenza di questa Corte di legittimità richiamata in ricorso perché non per tutti i reati si è pervenuti alla declaratoria di intervenuta prescrizione in ragione della derubrica- zione del contestato delitto in contravvenzione. E' vero, tuttavia, che per i reati per i quali ciò non è avvenuto, in ragione della pena edittale prevista, non poteva esserci titolo cautelare. Ebbene, trova allora applicazione nel caso che ci occupa la consolidata giuri- sprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui è configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave - i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale - e conseguente dichiarazione di prescrizione. Anche in tal caso, rileva quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, con il limite che la sua operatività non può concretamente esplicarsi nel caso -che tuttavia non è quello che ci occupa- in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (Sez. 4, n. 13559 del 2/12/2011 dep. 2012, Borselli, Rv. 253319; conf. Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016 dep. 2017, MEF, Rv. 270099; Sez. 4, n. 16175 del 22/4/2021, Bosio, Rv. 281038). Orbene, dall'esame degli atti si evince in maniera chiara come alle assoluzioni ed anche alle derubricazioni si sia pervenuto solo all'esito di complessi dibatti- menti, e con l'apporto del sapere scientifico introdotto nel processo. Correttamente, pertanto, il giudice della riparazione ha ritenuto di dover in- dagare se vi fosse stato un apporto del ricorrente in funzione sinergica rispetto alla misura irrogata. 3. Va ricordato che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, ~e, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, co. 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparato- rio con il parametro dell' "id quod plerumque accidie secondo le regole di espe- rienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme so- ciale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ra- gionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). E in altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, impru- denza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la , sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedìmento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo dì fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. 4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come, in particolare per il reato associativo, l'assoluzione per insussi- stenza del fatto ad opera del giudice di primo grado non elide la valenza dei com- portamenti ostativi del Duclos, desumibili tra l'altro dalle intercettazioni e dai falsi ex art. 476 c.p. non fidefacenti. Come si rileva nel provvedimento impugnato, gli imputati, tra cui il Duclos, alla luce delle tenore delle comunicazioni intercettate sulle rispettive utenze, si accordavano in ordine ad operazioni munite di un evidente fumus di penale illiceità (come la commercializzazione di singole partite di zangolato, la distribuzione di fontina con anomala colorazione o la miscelazione di latte controllato con quello proveniente da stalle non registrate e, pertanto, non controllato). Non a caso il giudice del merito -si evidenzia- è pervenuto ad una pronuncia assolutoria sulla base di una valutazione che, superando la urgente sommarietà del sindacato cautelare, si è soffermata sul mancato raggiungimento della prova circa una ben determinata ripartizione di ruoli tra i presunti compartecipi e di un modulo operativo predefinito negli obiettivi e nelle modalità operative e, quindi, in sostanza, sul mancato raggiungimento della prova circa l'esistenza di un accordo criminale stabilmente volto alla realizzazione di un programma indeterminato di reati idoneo a distinguere il vincolo in essere tra i soggetti attenzionati con l'ipotesi del mero concorso di persone. In altri casi, come quello della contestata contraffazione conseguente alla so- stituzione del burro pastorizzato con lo zangolato (art. 440 cod. pen.), il giudice del merito dava atto come, nel corso di due intercettate conversazioni con la mo- glie [OSCURATO:PERSONA], il Duclos si confrontasse con quest'ultima a proposito della mancata pastorizzazione conseguente all'utilizzo dello zangolato e delle relative problematiche, nonché di come il medesimo Duclos, nell'ambito di un'altra inter- cettata comunicazione telefonica, si accordasse con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], sulle modalità di occultamento dello zangolato al di fuori dello stabilimento azien- dale (onde scongiurarne il rinvenimento ad opera del personale ispettivo dell'ASL). Nell'ipotesi della contestata ipotesi truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) per il giudice della riparazione si può senz'altro ravvisare un profilo gravemente colposo nella mancata preventiva diligente veri- fica della regolare registrazione delle stalle dei soggetti conferenti il latte crudo. Appare allora corretta ed immune da vizi di legittimità la valorizzazione dei comportamenti ostativi dolosi o gravemente colposi indicati nel provvedimento impugnato, poiché la sentenza del merito non ha escluso né i fatti relativi alle condotte, poste a fondamento degli stessi, né soprattutto il loro significato sfavo- revole a carico del medesimo Duclos e la rispettiva idoneità degli esiti di tali com- portamenti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro delrid quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, a creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in peri- colo (si pensi in particolare alle intercettazioni, alle testimonianze e ai documenti, le cui risultanze vengono richiamate nella decisione impugnata). L'ordinanza impugnata appare, pertanto, adeguatamente e congruamente motivata in quanto nella stessa vengono specificati, con riferimento al caso con- creto, i comportamenti del ricorrente caratterizzati da dolo o comunque da spic- cata leggerezza o macroscopica trascuratezza o evidente imprudenza, facendo sì che il provvedimento restrittivo debba considerarsi emesso in un quadro grave- mente indiziario cui aveva dato luogo anche il ricorrente con un comportamento illecito che aveva reso credibili le accuse mosse nei suoi confronti. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna