CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 47098/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0550YVQ ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte D'Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt.56 624 e 625 n.4 e 8 bis, 99 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 62 n.4 cod. pen., è: - fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; - manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 3) e con la giurisprudenza di questa Corte espressamente richiamata secondo cui in tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato. (Sez. 5 n. 47144 del 29/11/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283980). Rilavato che il secondo e ultimo motivo con il quale si denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 62 bis cod. pen., è: - del tutto generico come già nei motivi di appello (S. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822); - manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il onsigliere tesore