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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37861/2025

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[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 21.11.2024 la Corte d'appello di Bari ha rigettato l’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta dal difensore nonché procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di ingiusta detenzione dal medesimo patita in regime di arresti domiciliari dal 5.2.2015 al 4.5.2015, in esecuzione dell’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Gip del locale Tribunale in quanto gravemente indiziato con altri del reato di cui agli artt. 110, 319 cod.pen.

Secondo l’ipotesi accusatoria il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Responsabile dell’Ufficio dei [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Gioia del Colle, aveva accettato una tangente pari ad Euro 100.000,00 da parte di un imprenditore edile, tale [OSCURATO:PERSONA], al fine di favorirlo nell’aggiudicazione di una gara indetta con determina dirigenziale n. 886 del 4.9.2014 ed avente ad oggetto l’”approvazione di un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di interventi di social housing” nel suddetto Comune.

Si ipotizzava altresì la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cod.pen.) e la turbata libertà degli incanti (art. 353 cod.pen.) A seguito dell’applicazione della misura custodiale, in data 4.5.2015 il Tribunale di Bari, adito in sede di appello, sostituiva la misura con quella non detentiva del divieto di dimora nel Comune di Gioia del Colle; misura poi revocata in data 4.11.2015..

Quanto al merito, in data 15.9.2017 il Gip, all’esito di rito abbreviato, aveva assolto l’imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, sentenza confermata in appello in data 20.10.2021, divenuta irrevocabile in data 5.3.2022.

2. Il giudice della riparazione ha fondato il rigetto dell’istanza sulla ritenuta ricorrenza della causa ostativa integrata dalle frequentazioni e dalle interlocuzioni, peraltro criptate, tenute con l’imprenditore coinvolto Palmentullo.

3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un motivo di ricorso.

Con detta doglianza deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Si assume che l’ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza sul presupposto che l’istante abbia intrattenuto rapporti diretti con gli imprenditori in cui si affrontavano temi sensibili relativi a gare da effettuare invece di mantenere la F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : M A R I N A C I R E S E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 0 8 8 7 5 e 8 b 9 f 9 5 e f 3 giusta distanza.

Il passaggio in cui si fa riferimento alla “riprovevolezza dei comportamenti tenuti dai funzionari ed amministratori coinvolti e pertanto anche dell’istante” é tuttavia costituto dal richiamo alla sentenza n. 2158/2020 resa dal Tribunale di Bari a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non già dell’istante.

E’ quindi infondata l’affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto molteplici interlocuzioni con lo studio Martinelli ed il riferimento alle asserite frequentazioni.

Si censura l’ordinanza impugnata in quanto si é limitata a richiamare il provvedimento cautelare ed il singolo e generico passaggio motivazionale della sentenza di appello mutuato peraltro da una sentenza che non é stata pronunciata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato.

L'art.314 comma 1 cod.proc.pen. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : M A R I N A C I R E S E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 0 8 8 7 5 e 8 b 9 f 9 5 e f 3 anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. 1996, Rv. 203637).

Ed inoltre, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 ; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 ).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto, non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

A tali fini, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi anche in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino dolo ovvero eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

In sede di giudizio ex art. 314 cod.proc.pen. occorre, quindi, muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare.

A tal fine il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : M A R I N A C I R E S E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 0 8 8 7 5 e 8 b 9 f 9 5 e f 3 accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350).

2. Nella specie, l’ordinanza impugnata, non confrontandosi con i principi regolanti la materia, come dianzi esposti, e con un evidente errore di impostazione nel valutare la condotta ostativa dell’istante, si è posta nell’ottica originaria del giudice della cautela, soffermandosi anzi sulla valutazione del concetto di indizio ai fini della misura cautelare, ed analizzando gli elementi probatori posti a base dell'ordinanza applicativa della misura ed apprezzandone l’idoneità ad ingenerare il convincimento circa la sussistenza di elementi di responsabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Non ha, tuttavia, in alcun modo vagliato tali elementi alla luce della sentenza di assoluzione, al fine di accertare se gli stessi siano stati ritenuti provati o invece siano stati esclusi dal giudice del merito.

Il giudice della riparazione, proseguendo nel suo percorso logico, ha quindi individuato una condotta gravemente colposa dell’istante concretata dalle frequentazioni ambigue/interlocuzioni e dai colloqui tenuti nonché dal linguaggio adoperato, anche in termini criptati, con l’imprenditore Palmentullo ritenendo, infine, in maniera assolutamente generica e non circostanziata, che “le conversazioni confidenziali restano nella loro ambiguità e nella loro inopportunità”.

3. In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bari cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M. annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bari, cui deman

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21.11.2024 la Corte d'appello di Bari ha rigettato l’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta dal difensore nonché procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di ingiusta detenzione dal medesimo patita in regime di arresti domiciliari dal 5.2.2015 al 4.5.2015, in esecuzione dell’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Gip del locale Tribunale in quanto gravemente indiziato con altri del reato di cui agli artt. 110, 319 cod.pen. Secondo l’ipotesi accusatoria il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Responsabile dell’Ufficio dei [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Gioia del Colle, aveva accettato una tangente pari ad Euro 100.000,00 da parte di un imprenditore edile, tale [OSCURATO:PERSONA], al fine di favorirlo nell’aggiudicazione di una gara indetta con determina dirigenziale n. 886 del 4.9.2014 ed avente ad oggetto l’”approvazione di un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di interventi di social housing” nel suddetto Comune. Si ipotizzava altresì la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cod.pen.) e la turbata libertà degli incanti (art. 353 cod.pen.) A seguito dell’applicazione della misura custodiale, in data 4.5.2015 il Tribunale di Bari, adito in sede di appello, sostituiva la misura con quella non detentiva del divieto di dimora nel Comune di Gioia del Colle; misura poi revocata in data 4.11.2015.. Quanto al merito, in data 15.9.2017 il Gip, all’esito di rito abbreviato, aveva assolto l’imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, sentenza confermata in appello in data 20.10.2021, divenuta irrevocabile in data 5.3.2022. 2. Il giudice della riparazione ha fondato il rigetto dell’istanza sulla ritenuta ricorrenza della causa ostativa integrata dalle frequentazioni e dalle interlocuzioni, peraltro criptate, tenute con l’imprenditore coinvolto Palmentullo. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un motivo di ricorso. Con detta doglianza deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si assume che l’ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza sul presupposto che l’istante abbia intrattenuto rapporti diretti con gli imprenditori in cui si affrontavano temi sensibili relativi a gare da effettuare invece di mantenere la F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : M A R I N A C I R E S E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 0 8 8 7 5 e 8 b 9 f 9 5 e f 3 giusta distanza. Il passaggio in cui si fa riferimento alla “riprovevolezza dei comportamenti tenuti dai funzionari ed amministratori coinvolti e pertanto anche dell’istante” é tuttavia costituto dal richiamo alla sentenza n. 2158/2020 resa dal Tribunale di Bari a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non già dell’istante. E’ quindi infondata l’affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto molteplici interlocuzioni con lo studio Martinelli ed il riferimento alle asserite frequentazioni. Si censura l’ordinanza impugnata in quanto si é limitata a richiamare il provvedimento cautelare ed il singolo e generico passaggio motivazionale della sentenza di appello mutuato peraltro da una sentenza che non é stata pronunciata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. L'art.314 comma 1 cod.proc.pen. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : M A R I N A C I R E S E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 0 8 8 7 5 e 8 b 9 f 9 5 e f 3 anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. 1996, Rv. 203637). Ed inoltre, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 ; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 ). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto, non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). A tali fini, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi anche in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino dolo ovvero eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). In sede di giudizio ex art. 314 cod.proc.pen. occorre, quindi, muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare. A tal fine il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : M A R I N A C I R E S E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 0 8 8 7 5 e 8 b 9 f 9 5 e f 3 accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350). 2. Nella specie, l’ordinanza impugnata, non confrontandosi con i principi regolanti la materia, come dianzi esposti, e con un evidente errore di impostazione nel valutare la condotta ostativa dell’istante, si è posta nell’ottica originaria del giudice della cautela, soffermandosi anzi sulla valutazione del concetto di indizio ai fini della misura cautelare, ed analizzando gli elementi probatori posti a base dell'ordinanza applicativa della misura ed apprezzandone l’idoneità ad ingenerare il convincimento circa la sussistenza di elementi di responsabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Non ha, tuttavia, in alcun modo vagliato tali elementi alla luce della sentenza di assoluzione, al fine di accertare se gli stessi siano stati ritenuti provati o invece siano stati esclusi dal giudice del merito. Il giudice della riparazione, proseguendo nel suo percorso logico, ha quindi individuato una condotta gravemente colposa dell’istante concretata dalle frequentazioni ambigue/interlocuzioni e dai colloqui tenuti nonché dal linguaggio adoperato, anche in termini criptati, con l’imprenditore Palmentullo ritenendo, infine, in maniera assolutamente generica e non circostanziata, che “le conversazioni confidenziali restano nella loro ambiguità e nella loro inopportunità”. 3. In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bari cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questa fase di legittimità. P.Q.M. annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bari, cui deman
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