CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2024
Cassazione n. 37426/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata Catanzaro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut o Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro $i pronunciava sulla richiesta di riesame che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] con tro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro con la q Jale era stata disposta, nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA], la misura della custod a cautelare in carcere per essere essa gravemente indiziata dei delitti di tentata e.. torsione, furto in abitazione e tentata estorsione di cui ai ca., i, rispettivament 1), 2) e 3) dell'imputazione provvisoria e con riguardo al peri olo che l'indagat commettesse delitti della stessa specie. Il Tribunale di Catanzaro: a) annullava l'ordinanza impugnat limitatamente al capo 1) dell'imputazione provvisoria; b) confermava, nel r sto, la stessa ordinanza, anche con riguardo alla disposta custodia cautelare in c rcere. 2. Avverso tale ordinanza del 30/04/2024 del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensorà avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazior e all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento all'art. 23 dello stesso codice e all'art. 629 cod. pen., la ritenuta sussistenza dei g ravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata estorsione di cui al capo 3) dell'imputazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione del Tribunale di Catanzaro se ondo cui dalla conversazione del 06/09/2023 tra la stessa Siliro e [OSCURATO:PERSONA] one sarebbero emersi «avvertimenti formulati dalla Sino allo Scarfone, chiaramerte funzionali a garantirsi l'impunità, [...] in quanto connotati da chiari riferimenti alla querela sporta dalla Mancuso [madre dello Scarfone] e all'opportunità che l'istanza punitiva venisse ritirata in modo da evitare che [OSCURATO:PERSONA] [altro figlio della Mancuso] potesse incorrere in gravi conseguenze», sostenendo che la lettura dell'intera conversazione dimostrerebbe che il tenore di essa «non possa ritenersi idoneo ad incutere timore o a coartare la volontà di [OSCURATO:PERSONA]». Nel rappresentare come essa, «pur tentando di persuadere Sc ll-fone Benigno a convincere i propri genitori a non sporgere denuncia, si propone a quest'ultimo per il pagamento dei danni provocati [dal furto] in casa e si propone come intermediaria per il recupero della refurtiva», la ricorrente afferma che «[l]a formulazione di tali proposte non contiene alcuna volontà da parté della [OSCURATO:PERSONA] di incutere timore alcuno e le modalità delle proposte non appaiono tali da forzare [OSCURATO:PERSONA] a scelte obbligate. Tant'è che Scarfone comunica alla [OSCURATO:PERSONA] la decisione dei suoi genitori di proporre comunque la denuncia». Da ciò un asserito vizio «in punto di qualificazione giuridica ed in punto di sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia». [OSCURATO:PERSONA] lamenta poi che il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso di valutare il contenuto del verbale delle sommarie informazioni che eran state rese il 12/09/2023 da [OSCURATO:PERSONA], là dove questi avrebbe dichinrato dì avere accompagnato la stessa [OSCURATO:PERSONA] presso gli uffici della Polizia di Stat «affinché [...] potesse dare la sua versione dei fatti relativi al furto [in abitazi ne] ma che i poliziotti al cancello di guardia non l'hanno fatta entrare». 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazior e all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 274 dello stesso codice, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione «in punto di sussistenza di esigenze cautelari». Dopo avere riportato quanto è affermato dal Tribunale di Cata zaro nel terzo e nel quarto capoverso della pag. 8 dell'ordinanza impugnata, la ric rrente deduce che tali affermazioni integrerebbero una motivazione apparente, quanto, con essa, il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso di valutare le circ stanze, che si dovevano ritenere incidenti sulla possibilità di reiterazione di de itti analoghi a quelli per i quali si stava procedendo: che essa è incensurata; del a «sostanziale confessione» del furto in abitazione di cui al capo 2) dell'imputazio le provvisoria; della «conseguente rescissione di ogni rapporto con gli alt coindagati»; dell'«oggettivo distacco dal contesto in cui i reati si sono consumat ». [OSCURATO:PERSONA] lamenta infine che non sarebbe «dato comprender p, allora quale percorso logico-giuridico abbia utilizzato il Giudice a quo per add venire ad una prognosi tanto sfavorevole da fare ritenere l'unica misura propo zionata quella custodiale carceraria, senza avere effettuato alcuna valutazior e prognostica fondata su elementi concreti a disposizione per l'analisi della pE rsonalità della ricorrente». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite d • questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari person 3li, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, ir relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ir eriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che 'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli eler henti indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano Ve pprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audinr p, Rv. 215828- 01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di disco tarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunc più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tian - , Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpe olezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 s esso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di sp cifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle font e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle ce nsure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospet tazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di rr erito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01) Si deve inoltre rammentare che «costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può es sere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e ir ragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 d 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'[OSCURATO:PERSONA]. 268389- 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). Richiamati tali principi, si deve rilevare come quest'ultima cir ostanza risulti del tutto assente nel caso di specie, atteso che non appare aff2 tto illogico né irragionevole ritenere, come ha fatto il Tribunale di Catanzaro, che le frasi (tra le altre) rivolte dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], «se loro fanno la der uncia, non sai che succede? Dato che io voglio bene a Salvatore e non voglio nessuno sulla coscienza» [...] cioè se dovesse succedere qualcosa» e «quindi qu elli dicono "mi hai mandato tu e mi denunci pure? Cioè vuoi proprio a m mazzato?"», manifestassero una neppure troppo larvata minaccia di gravi co i hseguenze per l'incolumità fisica di [OSCURATO:PERSONA] nel caso in cui sua mad re non avesse rimesso la denuncia-querela che aveva sporto con riguardo al furt in abitazione che aveva subito il giorno precedente a opera anche della [OSCURATO:PERSONA]. Una minaccia che il Tribunale di Catanzaro, in modo parimenti non illogico né irragionevole, ha ritenuto idonea, attesa la menzionata gravità del male minacciato, a coartare la volontà della destinataria e a consentire alla [OSCURATO:PERSONA], per effetto di tale coartazione, di sottrarsi alla punizione per il furto in abitazione che aveva commesso e di conservarne (in tutto o in parte) la relativa rfurtiva. Tale motivazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale i Catanzaro a ritenere la gravità del quadro indiziario del reato di tentata estorsione di cui al capo 3) dell'imputazione provvisoria risulta perciò, oltre che in linea con il combinato disposto degli artt. 56 e 629 cod. pen., del tutto congruente rispetto agli evidenziati elementi indizianti e del tutto rispettosa dei canoni della logica, sicché essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità.Né la stessa motivazione appare in alcun modo inficiata dall'in ocato asserito contenuto del verbale di sommarie informazioni rese il 12/09/20 3 da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto entram bi gli aspetti in cui è articolato. 2.1. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della s essa specie di quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilie ro - la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libettatis nella sua dimensione temporale, foniata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Ta le valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica Dccasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurispruden2a di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche m dalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o attil concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento dE Ila capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agege (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 dl 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (5ez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). Richiamati tali principi, si deve rilevare che il Tribunale di Catanzaro non ha mancato di considerare lo stato di incensuratezza dell'indagata (« dispetto dello stato di incensuratezza»; pag. 8 dell'ordinanza impugnata), ma tu ritenuto che, ciò nonostante, sussistesse il pericolo, attuale e concreto, che essa commettesse delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo.Il Tribunale del riesame ha in particolare adeguatamente desunto tale pericolo dalle modalità e circostanze dei fatti, ritenendole indicative sia dell gravità di essi sia della negativa personalità della [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle modalità e circostanze del furto in abitazione di cui al capo 2) dell'imputazione, il Tribunale di Catanzaro ha in particolare evidenkiato come: a) la predisposizione delle condizioni per la commissione del delitto si clovesse proprio alla [OSCURATO:PERSONA] (che, tra l'altro, aveva sottratto a [OSCURATO:PERSONA] le chiavi dell'abitazione dei genitori); b) l'azione furtiva fosse stata comm ssa, oltre che coordinando le condotte dei vari correi, con modalità che si dov Niano ritenere indicative dell'allarme sociale da essa cagionato, atteso che gl stessi correi avevano puntualmente pianificato il delitto, avevano effettu to un previo sopralluogo e avevano poi agito in pieno centro abitato e nella tot le indifferenza rispetto alla presenza di condòmini e passanti. Il Tribunale di Catanzaro ha anche precisato come l'ammissione di responsabilità per tale delitto di furto in abitazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] non si potesse ritenere costituire un segnale di effettiva seria resipiscenza, atteso che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito una ricostruzione dei fatti che confl ggeva con le risultanze investigative (come risultava, ad esempio, dal fatto che essa aveva negato l'effettuazione del sopralluogo). Quanto alle modalità e circostanze della tentata estorsione di cui al capo 3) dell'imputazione, il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato la connotaZione negativa della condotta che era stata commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto diretta a frustrare il tentativo della persona offesa del furto in abitazione di perseguirnE i responsabili e di recuperare la refurtiva, nonché l'atteggiamento subdolo che era stato tenuto dalla stessa indagata al fine di assicurarsi l'impunità. Il Tribunale di Catanzaro ha altresì evidenziato come solo l'applicazione di una misura cautelare si potesse reputare idonea a recidere il legame con gli altri coindagati dal quale avevano tratto origine le determinazioni delittuose. Tale motivazione della sussistenza dell'esigenza cautelare scaturente dal pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo, oltre ad avere in realtà adeguatamente valutato le circostanze che, secondo la ricorrente, sarebbero state, invece, trascurate, ris rIta non solo esistente e non meramente apparente ma anche del tutto priva di Contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae alle c nsure che, in questa sede di legittimità, sono state avanzate della [OSCURATO:PERSONA], la quale, per di più, ha anche omesso di confrontarsi compiutamente con la stessa motiva, ione. 2.2. Con riguardo alla scelta della misura della custodia cautel - re in carcere, si deve anzitutto prendere atto che, in pendenza del ricorso, la misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita con quella degli erre. ti donniciliari.Preso atto di ciò, si deve rilevare come il Tribunale di Cat nzaro avesse motivato come le modalità dei fatti e la personalità della [OSCURATO:PERSONA] fac ssero ritenere necessario un presidio custodiale capace di limitare i suoi con atti sia con i coindagati (dal legame con i quali aveva tratto origine la .eterminazione criminosa), sia con le vittime (che erano state minacciate). Anche alla luce di tale motivazione, la misura degli arresti domiciliari che è attualmente in atto si deve ritenere congrua. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comm 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. La sopravvenuta sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, costituendo un parziale riconoscimento delle ragioni della ricorrente, induce a non condannarla al p