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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 23843/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa il 01-03-2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza emessa il 25 giugno 2019 dal Tribunale di Firenze, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alle pene di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli art. 5 e 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000.

Con la medesima sentenza, veniva disposta nei confronti degli imputati la confisca per equivalente fino all'importo di 510.461 euro.

La sentenza veniva impugnata tempestivamente da Berardi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] proponeva tardivamente appello il 13 maggio 2020, dopo che la sentenza, depositata il 23 settembre 2019, era divenuta irrevocabile nei suoi confronti.

In seguito, il P.M., all'esito di accertamenti della Guardia di Finanza, con provvedimento del 18-19 marzo 2021, individuava i beni su cui eseguire la confisca per equivalente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], rinvenendoli in un immobile sito in Certaldo, in un veicolo marca Peugeot e nel saldo di un conto corrente.

Tutti i predetti beni risultavano intestati alla Emesa g.e.i.e., costituita il 3 agosto 2010 da Berardi, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], madre della [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, la Petrini, in quanto soggetto estraneo alla sentenza del Tribunale di Firenze del 25 giugno 2019 con la quale era stata disposta la confisca, promuoveva un incidente di esecuzione, nel quale interveniva anche la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la revoca del provvedimento del P.M. di confisca dei beni.

Con ordinanza del 24 settembre 2021, il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, osservando che l'immobile di Certaldo, l'unico bene tra quelli confiscati conferito nel g.e.i.e., doveva ritenersi nella persistente disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], la quale continuava a far fronte al pagamento delle rate del mutuo grazie al quale l'immobile è stato acquistato, risultando tale immobile nella disponibilità formale di un ente creato artificiosamente al fine di conferire tale bene, non avendo l'Emas svolto di fatto alcuna attività.

2. Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, la [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione del diritto di difesa, osservando che il Tribunale ha deciso senza che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato, atteso che l'imputata potrebbe beneficiare dell'effetto estensivo dell'appello proposto tempestivamente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], risultando ancora pendente il giudizio di secondo grado, per cui non vi era necessità di dare corso alla procedura esecutiva, con le gravi ripercussioni da essa scaturenti.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione delle norme sottese al diritto di proprietà, evidenziandosi che l'immobile confiscato è stato acquistato dalla Petreni, terzo in buona fede, nel 2008 per essere conferito solo nel 2010 alla Emas, per cui deve escludersi che il bene sia mai entrato nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], non essendovi stata alcuna interposizione fittizia.3.

Con memoria trasmessa il 10 marzo 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando che, in data 11 febbraio 2022, la Corte di appello di Firenze ha rigettato gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 25 giugno 2019, per cui tale decisione non è ancora definitiva, potendo essere esperito il ricorso per cassazione.

Il provvedimento di esecuzione della confisca emesso dal P.M. non può pertanto ritenersi legittimo, in quanto adottato in assenza del presupposto indefettibile della irrevocabilità della pronuncia con cui è stata disposta la confisca medesima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Premesso che i due motivi sono suscettibili di essere trattati unitariamente, perché tra loro sovrapponibili, occorre rimarcare/in primo luogo» carenza di interesse della ricorrente, posto che i beni sottoposti a confisca di cui si lamenta la mancata restituzione, ovvero l'immobile sito in Certaldo, il veicolo Peugeot targato [OSCURATO:TARGA] e il saldo del conto corrente bancario acceso presso l'istituto BPM, agenzia di Certaldo, sono nella titolarità della Emas g.e.i.e., per cui era tale compagine che avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione, tanto più ove si consideri che l'incidente di esecuzione definito con l'ordinanza impugnata è stato promosso su iniziativa non della [OSCURATO:PERSONA], ma di [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi soggetto estraneo alla vicenda processuale giudicata dalla sentenza del Tribunale di Firenze del 25 giugno 2019, con la quale è stata condannata la [OSCURATO:PERSONA], unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Con tale sentenza, era stata infatti disposta la confisca per equivalente, rispetto alla quale il P.M., a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, ha individuato i beni sui quali eseguire la misura ablatoria a carico della [OSCURATO:PERSONA].

2. Ora, la questione circa l'esperibilità dell'incidente di esecuzione pur in presenza di una sentenza non definitiva non risulta dirimente in questa sede, non ravvisandosi un interesse concreto in capo alla ricorrente nel mettere in discussione la ritualità di una procedura azionata da altro soggetto, nella quale peraltro.* la [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta volontariamente svolgendo argomentazioni anche nel merito sull'appartenenza dei beni, e ciò senza considerare che risulta pacifico che avverso la sentenza in cui è stata disposta la confisca la ricorrente ha proposto appello tardivamente, per cui almeno nei suoi confronti la pronuncia di condanna con applicazione della confisca poteva ritenersi definitiva; fermo restando che l'eventuale estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta tempestivamente dal coimputato ben potrà essere fatta valere dall'interessata nelle successive fasi del procedimento penale tuttora in corso.Allo stato, può solo prendersi atto che, come documentato dalla difesa, la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2022, non essendo ancora note le motivazioni di tale sentenza.

A prescindere da tale profilo, rimane comunque il dato che la ricorrente non ha specificato quale tipo di pregiudizio le sarebbe derivato dall'espletamento dell'incidente di esecuzione da parte del Tribunale, incidente di esecuzione, si ribadisce, che era stato azionato dalla stessa terza interessata, a fronte di una statuizione che, in quel momento, legittimamente era stata ritenuta definitiva.

Ciò posto, il secondo motivo, come detto, non è deducibile in questa sede, essendo stata censurata la motivazione posta a fondamento della riconducibilità alla ricorrente dei beni individuati dal P.M. nell'ottica della confisca, dovendo tale doglianza essere proposta dal soggetto terzo titolare formale dei predetti beni, come evidenziato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta.

3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere le spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa il 01-03-2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza emessa il 25 giugno 2019 dal Tribunale di Firenze, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alle pene di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli art. 5 e 10 del d. Igs. n. 74 del 2000. Con la medesima sentenza, veniva disposta nei confronti degli imputati la confisca per equivalente fino all'importo di 510.461 euro. La sentenza veniva impugnata tempestivamente da Berardi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] proponeva tardivamente appello il 13 maggio 2020, dopo che la sentenza, depositata il 23 settembre 2019, era divenuta irrevocabile nei suoi confronti. In seguito, il P.M., all'esito di accertamenti della Guardia di Finanza, con provvedimento del 18-19 marzo 2021, individuava i beni su cui eseguire la confisca per equivalente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], rinvenendoli in un immobile sito in Certaldo, in un veicolo marca Peugeot e nel saldo di un conto corrente. Tutti i predetti beni risultavano intestati alla Emesa g.e.i.e., costituita il 3 agosto 2010 da Berardi, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], madre della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, la Petrini, in quanto soggetto estraneo alla sentenza del Tribunale di Firenze del 25 giugno 2019 con la quale era stata disposta la confisca, promuoveva un incidente di esecuzione, nel quale interveniva anche la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la revoca del provvedimento del P.M. di confisca dei beni. Con ordinanza del 24 settembre 2021, il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, osservando che l'immobile di Certaldo, l'unico bene tra quelli confiscati conferito nel g.e.i.e., doveva ritenersi nella persistente disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], la quale continuava a far fronte al pagamento delle rate del mutuo grazie al quale l'immobile è stato acquistato, risultando tale immobile nella disponibilità formale di un ente creato artificiosamente al fine di conferire tale bene, non avendo l'Emas svolto di fatto alcuna attività. 2. Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, la [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione del diritto di difesa, osservando che il Tribunale ha deciso senza che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato, atteso che l'imputata potrebbe beneficiare dell'effetto estensivo dell'appello proposto tempestivamente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], risultando ancora pendente il giudizio di secondo grado, per cui non vi era necessità di dare corso alla procedura esecutiva, con le gravi ripercussioni da essa scaturenti. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione delle norme sottese al diritto di proprietà, evidenziandosi che l'immobile confiscato è stato acquistato dalla Petreni, terzo in buona fede, nel 2008 per essere conferito solo nel 2010 alla Emas, per cui deve escludersi che il bene sia mai entrato nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], non essendovi stata alcuna interposizione fittizia.3. Con memoria trasmessa il 10 marzo 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando che, in data 11 febbraio 2022, la Corte di appello di Firenze ha rigettato gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 25 giugno 2019, per cui tale decisione non è ancora definitiva, potendo essere esperito il ricorso per cassazione. Il provvedimento di esecuzione della confisca emesso dal P.M. non può pertanto ritenersi legittimo, in quanto adottato in assenza del presupposto indefettibile della irrevocabilità della pronuncia con cui è stata disposta la confisca medesima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Premesso che i due motivi sono suscettibili di essere trattati unitariamente, perché tra loro sovrapponibili, occorre rimarcare/in primo luogo» carenza di interesse della ricorrente, posto che i beni sottoposti a confisca di cui si lamenta la mancata restituzione, ovvero l'immobile sito in Certaldo, il veicolo Peugeot targato [OSCURATO:TARGA] e il saldo del conto corrente bancario acceso presso l'istituto BPM, agenzia di Certaldo, sono nella titolarità della Emas g.e.i.e., per cui era tale compagine che avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione, tanto più ove si consideri che l'incidente di esecuzione definito con l'ordinanza impugnata è stato promosso su iniziativa non della [OSCURATO:PERSONA], ma di [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi soggetto estraneo alla vicenda processuale giudicata dalla sentenza del Tribunale di Firenze del 25 giugno 2019, con la quale è stata condannata la [OSCURATO:PERSONA], unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Con tale sentenza, era stata infatti disposta la confisca per equivalente, rispetto alla quale il P.M., a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, ha individuato i beni sui quali eseguire la misura ablatoria a carico della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ora, la questione circa l'esperibilità dell'incidente di esecuzione pur in presenza di una sentenza non definitiva non risulta dirimente in questa sede, non ravvisandosi un interesse concreto in capo alla ricorrente nel mettere in discussione la ritualità di una procedura azionata da altro soggetto, nella quale peraltro.* la [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta volontariamente svolgendo argomentazioni anche nel merito sull'appartenenza dei beni, e ciò senza considerare che risulta pacifico che avverso la sentenza in cui è stata disposta la confisca la ricorrente ha proposto appello tardivamente, per cui almeno nei suoi confronti la pronuncia di condanna con applicazione della confisca poteva ritenersi definitiva; fermo restando che l'eventuale estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta tempestivamente dal coimputato ben potrà essere fatta valere dall'interessata nelle successive fasi del procedimento penale tuttora in corso.Allo stato, può solo prendersi atto che, come documentato dalla difesa, la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2022, non essendo ancora note le motivazioni di tale sentenza. A prescindere da tale profilo, rimane comunque il dato che la ricorrente non ha specificato quale tipo di pregiudizio le sarebbe derivato dall'espletamento dell'incidente di esecuzione da parte del Tribunale, incidente di esecuzione, si ribadisce, che era stato azionato dalla stessa terza interessata, a fronte di una statuizione che, in quel momento, legittimamente era stata ritenuta definitiva. Ciò posto, il secondo motivo, come detto, non è deducibile in questa sede, essendo stata censurata la motivazione posta a fondamento della riconducibilità alla ricorrente dei beni individuati dal P.M. nell'ottica della confisca, dovendo tale doglianza essere proposta dal soggetto terzo titolare formale dei predetti beni, come evidenziato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta. 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere le spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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