CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05326/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 8377/2023 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42 int. 2 elettivamente domiciliata; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: intimazione di pagamento – omessa notifica della cartella Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 4381/14/22 depositata in data 11/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - PIACENTINI Alessandra impugnava l’intimazione di pagamento notificatale a seguito di cartelle di pagamento per IVA e altro, relative agli anni 2013 e 2014 per € 925.939,00, notificate alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della quale ella era liquidatrice; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava la contribuente; - la CTR ha condiviso le valutazioni ritenute nella sentenza impugnata relativamente all’inammissibilità di tutte le censure che sarebbe stato possibile formulare avverso le cartelle di pagamento, se tempestivamente impugnate; in particolare, secondo la pronuncia qui gravata, l’accertata regolare notifica delle cartelle di pagamento n. 09720150205553130001 e n. 09720160144641244001 preclude, come tardiva, qualsiasi censura relativa all’omessa notifica dell’atto presupposto, all’errata co-obbligazione ex art. 36, DPR n. 602/1973, nonché all’erroneità degli importi iscritti a ruolo; - ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a un solo motivo; - resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].); Considerato che: - l’unito motivo di ricorso si duole della v iolazione ed errata applicazione dell’art. 36 comma 5 del d.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere la CTR erroneamente ritenuto dirimente la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] presupposte all’intimazione impugnata, che invece secondo parte ricorrente non poteva avere alcuna rilevanza ai fini della coobbligazione della signora [OSCURATO:PERSONA], il cui unico, solo, specifico ed esclusivo presupposto è la notifica dell’accertamento specifico di cui al citato 5 comma del d.P.R. 602 del 1973. Secondo la ricorrente, poiché tale presupposto difettava palesemente, era di palmare evidenza l’errore giuridico commesso dalla Corte Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] nell’individuare nelle cartelle di pagamento n. 9720150205553130001 e 0972016014464124401 notificate alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il presupposto affinché l’[OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di agire nei confronti del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA]; - il motivo è manifestamente infondato; - quanto alla censura relativa alla violazione di legge, l’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, rubricato “responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci” prevede che “i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti”; - a fronte dell’evocazione di tale disposizione di legge, però, parte ricorrente – nel contenuto del motivo – incentra le sue doglianze sulla mancata notifica dell’avviso di accertamento prodromico alle cartelle di pagamento, che identifica come presupposto anche dell’intimazione di pagamento qui Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata; avviso di accertamento che essa sostiene non esserle stato notificato; - ciò posto, rileva il Collegio che diversamente la CTR ha invece accertato (e prima di lei la CTP ha compiuto analogo accertamento sul punto, giungendo alla medesima conclusione) la regolare notifica delle cartelle; né risulta – non trascrivendo nulla sul punto parte ricorrente nel proprio atto – che la questione relativa al vizio di notifica dell’avviso di accertamento, sia ove esso sia da ritenersi atto presupposto di tali cartelle, sia ove esso sia da ritenersi atto presupposto e fondante la responsabilità della liquidatrice, sia stata proposta nei giudizi di merito; - in ogni caso, stante l’accertamento di fatto relativo alla regolare notifica delle cartelle di pagamento, il ricorso avverso l’intimazione di pagamento che le ha quali atti presupposti è stato correttamente dichiarato inammissibile; - la ricorrente poteva infatti far valere solo vizi propri dell'intimazione di pagamento ricevuta, essendo preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento non tempestivamente opposti. Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (circostanza questa in fatto debitamente accertata da entrambe le sentenze di merito) resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né tantomeno sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 12888/2015; n. 24235/2015; n. 10326/2014); - neppure poi può accogliersi la censura nel profilo in cui deduce l’omesso esame di fatto storico, non sussistendo tale qualifica Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla notifica degli atti di cui si è detto, circostanza comunque esaminata puntualmente dalla CTR; - conclusivamente, il ricorso è integralmente rigettato; - le spese sono liquidate secondo la soccombenza; - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza recente di questa Corte (si vedano in termini Cass. Sez. U, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. U , Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora la recente Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023 ) secondo la quale in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi didefinizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione delproponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 5.000,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. l’ulteriore importo di euro 2.500,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi alla cassa delle ammende; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di euro 10.000,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 5.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente e infine dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di