CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 29017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 del TRIBUNALE di VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio con trasmissione atti al Prefetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Varese che - dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, attesa l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova - ha ordinato la confisca del suo veicolo e la sospensione della patente di guida. 2. Il ricorso consta di due motivi con cui si deducono: 2.1. Inosservanza dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per l'illegittima anticipazione dell'orario di udienza, tale da aver determinato l'impossibilità per il difensore di fiducia di assistere l'imputato. 2.2. Violazione degli artt. 224 e ss. cod. strada per avere illegittimamente applicato le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del mezzo di proprietà dell'imputato nonostante la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova. 3. Il Procuratore generale conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie, con trasmissione degli atti al Prefetto. 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. La sanzione amministrativa deve essere applicata in forza dell'art. 168-ter, comma 2, cod. pen., il quale stabilisce che l'estinzione del reato, conseguente al buon esito della prova, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. La competenza all'irrogazione delle stesse, all'esito positivo della messa alla prova e dell'estinzione del reato, va individuata, ai sensi dell'art.224, comma 3, cod. strada in capo al Prefetto, cui gli atti devono essere trasmessi per le determinazioni di competenza ex art. 221, comma 2, cod. strada. 6. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca che vengono eliminate. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. Va disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Varese per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca, che elimina; rigetta nel resto il ricorso. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Varese per quanto di competenza. Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere est