CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 4447/2018R.G., proposto DA l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Roma, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura conferita a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 5 luglio 2017, rep. n. 42911, nella qualità di successore a titolo universale ex art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Genova, ove elettivamente domiciliat a (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Genova, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv . [OSCURATO:PERSONA], con studio in Genova, [OSCURATO:PERSONA] RISCOSSIONEelettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura speciale in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimentoe successiva nomina di nuovo domiciliatario; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale della Liguria 19 giugno 2017, n. 898/05/2017; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 novembre 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di successore a titolo universale della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”ex art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria 19 giugno 2017, n. 898/05/2017, che, in controversia su impugnazione di ventuno intimazioni di pagamento ed un avviso di mora in dipendenza di altrettante cartelle di pagamento per imposta di registro , ha rigettato l’appello proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova il 7 agosto 2013,n. 156/14/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che : 1 ) i vizi rilevati nella sentenza di prime cure non rientravano nella casistica prevista dall’art. 59 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 2 ) le notifiche degli atti presupposti erano inesistenti e insanabili; 3) la litispendenza non era operante, essendo diversi gli atti impugnati nel procedimento già pendente dinanzi al giudice di legittimità; 4) le notifiche delle cartelle di pagamento non erano state validamente effettuate; 3. la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso; 4. le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a cinque motivi; 1.1. c on il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente, senza un’espressa esposizione dello svolgimento processuale (ma con il mero rinvio alla decisione di prime cure), delle richieste delle parti (ma con la sola menzione della generica proposizione dell’appello)e dell’esposizione dei motivi in fatto e in diritto (ma con l’enunciazione di ragioni non relazionabili al presente procedimento); 1.2 con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado senza pronunciarsi sull’eccezione di litispendenza e sull’eccezione di improponibilità dei vizi relativi alla notifica delle cartelle di pagamento; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 cod. proc. civ. e 19, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che la questione concernente la notifica delle cartelle di pagamento era stata già decisa in altro procedimento pendente dinanzi al giudice di legittimità e non poteva essere riproposta nel presente procedimento; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto da l giudice di secondo grado della produzione allegata all’atto di appello in ordine alla notifica corrispondente a ciascuna cartella di pagamento; 1.5 con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di «norme di diritto» con riguardo alla notifica delle intimazioni di pagamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato incomprensibilmente affermato dal giudice di secondo grado, in totale assenza di motivazione, che «si rileva la inesistenza della notifica e quindi l’impossibilità di sanatoria», non essendo chiaro se si facesse riferimento alle impugnate intimazioni di pagamento, tenendo conto della produzione in giudizio e della sanatoria dei vizi di notifica. 2. il primo motivo è fondato per quanto di ragione, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi; 2.1 come è noto l’art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. (nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che: «La sentenza deve contenere: (...)2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; (...)»; 2.2 ora, è pacifico nel rito civile (ma con argomentazionivalide anche per il rito tributario) che l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza(tra le tante: Cass., Sez. 1^, 10 marzo 2006, n. 5277; Cass., Sez. 3^, 1 giugno 2010, n. 13425; Cass., Sez. 2^, 4 febbraio 2016, n. 2237; Cass., Sez. 2^, 9maggio 2018, n. 11150; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21079; Cass., Sez. 1^, 17 febbraio 2021, nn. 4228 e 4229; Cass., Sez. 3^, 20 settembre 2023, n. 26934) e che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ( tra le tante: Cass., Sez. 5^,10 novembre 2010, n. 22845; Cass., Sez. 6^- 5, 20 gennaio 2015, n. 920; Cass., Sez. 6^ - 5, 13 dicembre 2016, nn. 25522 e 25523; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2019, n. 33602; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10700; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27804; Cass., Sez. 1^, 18 aprile 2023, n. 10306);2.3nella specie, in base al tenore della sentenza impugnata, si evince che il giudice del gravame: a) rinviava per relationem alla decisione di prime cure «per l’esposizione dei fatti origine del contenzioso»; b) individuava l’oggetto della controversia in «una intimazione di pagamento» emanata dall’agente della riscossione nei confronti della contribuente; c) sintetizzava l’esito della decisione di prime cure nell’accoglimento del ricorso della contribuente e la compensazione tra le parti delle spese giudiziali; d) indicava in via indiretta i quattro motivi di appello dell’agente della riscossione attraverso l’enunciazione delle argomentazioni poste a fondamento del loro rigetto; 2.4 ne discende che la censurata carenza degli elementi testuali non inficiava di per sé la completezza formale della sentenza impugnata, che emergeva da una ricostruzione organica e complessiva del suo contenuto; 2.5 ciò non di meno, la motivazione della sentenza impugnata era intrinsecamente compromessa da una sibillina esposizione delle ragioni giustificatrici del rigetto dell’appello; 2.6 per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenzaimpugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); 2.7 peraltro, s i è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale”richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184;Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); 2.8 nella specie,non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente o coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’inadeguata illustrazione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello, che è stato inidoneamente giustificato con un’analisi decontestualizzata, per genericità e astrattezza, delle censure mosse dall’appellante alla pronunzia di prime cure, non essendo intellegibili i concreti riferimenti de lle considerazioni espresse in punto di diritto alle circostanze accertate in punto di fatto; 2.9 così, pur asserendo, rispettivamente: (in relazione al motivo n. 1) che «i vizi rilevati nella sentenza di primo grado non rientrano fra i casi tassativamente previsti dall’art. 59 del d.lgsvo n. 546/1992»; (in relazione al motivo n. 2) che, «perché vi sia litispendenza ed operi quindi il divieto di bis in idem occorre l’identità di oggetto dei due giudizi; nella fattispecie è esclusa in quanto nel giudizio pendente di Cassazione gli atti impugnati sono cartelle di pagamento riproduttive di iscrizioni aruolo poste a base di pignoramento, mentre nell’odierno giudizio sono impugnate le intimazioni di pagamento ed un avviso di mora, che sono atti diversi dalla cartella di pagamento, dall’iscrizione a ruolo e dal pignoramento»; (in relazione al motivo n. 3) che «comein altre decisioni delle Commissioni tributarie, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012, si rileva l’inesistenza giuridica della notifica e quindi impossibilità di sanatoria»; (in relazione al motivo n. 4) che «ampia giurisprudenza in materia conferma che le notifiche delle cartelle di pagamento non erano state validamente effettuate»; la sentenza impugnata non dà alcuna contezza in motivazione dei vizi invalidanti le notific he delle singole cartelle di pagamento, rispetto ai quali il giudice di appello non si è confrontato, ma si è limitato a formulare un vago e imperscrutabile apprezzamento dell e « mancate formalità necessarie per la compiuta ottemperanza all’art. 140 c.p.c.»; 2.10 p er cui, si può ritenere che la scarna motivazione del decisumnon raggiunge la soglia del minimo costituzionale; 3. in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la parziale fondatezza de l primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi , i l ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Ligur