CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 marzo 2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le memorie di replica del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11 marzo 2025 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale dello stesso centro in data 26 novembre 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 5 della legge 74 del 2000, con riferimento all'anno di imposta 2013, risultando l'imposta evasa sotto la soglia di rilievo penale, e, rideterminata l'imposta evasa relativamente all'anno 2014 (nel dispositivo è erroneamente riportato il 2015, ma si tratta di un evidente refuso) in 68.958,45, con riferimento all'anno 2015 in euro 63.109,7, confermava la pena di dieci mesi di reclusione inflitta dal Tribunale. 1.1. Non avendo il giudice che aveva celebrato il processo e letto il dispositivo in udienza provveduto alla stesura della motivazione, anche di numerose altre sentenze da lui introitate, il presidente del Tribunale, come emerge dalla sentenza del Tribunale in atti, con decreto dell'il luglio 2022 aveva redistribuito i fascicoli tra i giudici delle sezioni dibattimentali, ma il giudice incaricato nel caso di specie, aveva ritenuto di doversi limitare a una sintetica descrizione dei principali snodi del processo, come emergenti dagli atti propulsivi e dai verbali di udienza, senza esposizione delle ragioni di merito a sostegno della decisione assunta dal diverso giudice che aveva emesso la decisione, per cui in concreto, come rilevato dalla Corte di merito la sentenza era priva delle motivazioni. La Corte d'appello, rigettato, tra gli altri, lo specifico motivo di censura col quale l'imputato eccepiva la nullità della sentenza, ai sensi degli articoli 125 e 546 cod.proc.pen. aveva dunque provveduto alla redazione della motivazione. 1.2. Secondo quanto ricostruito dalla Corte di merito, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della omonima ditta individuale ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva omesso di presentare, entro il termine di legge dell'anno seguente (rispettivamente 30/12/2014, 30/12/2015, 30/12/2016 e 30/12/2017) le dichiarazioni dei redditi per il periodo fiscale di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, per cui, anche dedotti i costi sostenuti come comprovati attraverso le fatture prodotte dalla difesa - che non erano state contabilizzate in sede di indagini né considerate nel processo verbale di constatazione in quanto non inserite nei relativi registri né altrimenti rinvenute dalla Guardia di Finanza - l'imposta evasa in relazione al reddito complessivo percepito nel 2013 era sotto la soglia di rilievo penale (in specie era pari a euro 43.519,56), mentre per le successive annualità l'evasione era stata rideterminata nella misura di euro 68.598,45, per l'anno 2014 e euro 63.109,07 per l'anno 2015; con riferimento all'annualità 2016 lo stesso appellante aveva confermato l'inesistenza di maggiori costi rispetto a quelli già computati. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello indicata, articolando quattro motivi.2.1 Con un primo motivo, ha riformulato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, già disattesa dai giudici d'appello, in particolare sottolineando la non condivisibilità della tesi, espressa anche dalla giurisprudenza di legittimità e fatta propria dal giudice del gravame (che in tal senso aveva richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 3287 del 2009), volta a sostenere che la mancanza assoluta di motivazione non rientra fra i casi di cui all'articolo 604 cod. proc. pen. e che pertanto spetta al giudice di appello redigere ex novo la motivazione mancante. Si assume in proposito che l'insegnamento delle sezioni unite richiamato riguarda un caso del tutto diverso, in quanto la sentenza redatta dal magistrato che non aveva partecipato all'istruttoria e deliberato la decisione, era comunque rispettosa del disposto di cui agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. risultando esplicati tutti i passaggi giuridici e fattuali a sostegno della condanna, mentre quello in quello in esame si disquisisce di una sentenza del tutto priva di motivazione, alla stregua dei casi in cui la motivazione offerta riguardi altra vicenda processuale (si citano, sezione 5, sent. n. 21.795 del 2017, sez. 6, n. 17.510 del 2018); in ogni caso la mancata redazione della motivazione a causa di un qualsiasi impedimento del giudice è equiparabile all'omessa motivazione e non determina l'esistenza della pronuncia ma la sua nullità, rilevabile in quanto tale solo se dedotta, come è avvenuto nella specie (si citano sezione 6, n. 31965 del 2013, sezione 6, n. 48.431 del 20/11/2008, Contino, RV 242138, sezione 2, n. 45.255 del 22/11/2007, Terranova, RV 238514 e, in motivazione, S.U. 3287 del 27/11/2008, Dep 2009, RV 244118). 2.2. Col secondo motivo si deduce, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5 della legge 74 del 2000 e violazione della legge processuale, con riguardo agli articoli 192, 530 comma 2, cod, proc. pen., per avere la Corte di merito erroneamente fatto applicazione di presunzioni tributarie al fine di giungere alla conclusione che il ricorrente fosse l'unico componente dell'impresa familiare. Si rileva che la Corte, alla luce delle produzioni della difesa da cui poteva evincersi l'esistenza di un'impresa familiare fra il ricorrente e la moglie, secondo le quote stabilite nell'atto costitutivo, si sarebbe limitata ad affermare, nonostante la carenza di ulteriori elementi probatori concordanti, in alcun modo forniti dalla pubblica accusa, che, in assenza della dichiarazione dei redditi dell'imputato, non era possibile accertare se gli altri familiari avessero prestato la loro attività nell'impresa.2.3. Col terzo motivo, strettamente collegato al secondo, si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 5 della legge 74 del 2000, essendo stata erroneamente affermata la sussistenza dell'elemento soggettivo, considerato che si è ritenuto l'intero reddito derivante dall'impresa familiare fosse da imputare al solo titolare della ditta in quanto erano state omesse le dichiarazioni annuali, dunque sulla base di una presunzione, laddove invece il superamento della soglia deve essere oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell'agente con riguardo all'esatto ammontare dell'imposta dovuta. Ne deriva che, venuta meno la presunzione legale, tenuto altresì conto del fatto che l'imputato aveva fatto affidamento sulla partecipazione della moglie all'impresa familiare, in conformità con l'atto costitutivo e con le precedenti dichiarazioni dei redditi, non vi sono elementi per affermare la sussistenza del dolo, neanche nella forma eventuale. 2.4. Col quarto motivo si deduce la violazione di legge processuale, con riferimento all'art 597, comma 3, cod .proc. pen., per essere stato confermato il trattamento sanzionatorio nonostante l'intervenuta assoluzione dell'imputato per il capo a) dell'imputazione, da cui la conseguente violazione del divieto di reformatio in peius. Contesta il ricorrente la ritenuta illegalità della pena inflitta dal primo giudice, considerato che, sino all'entrata in vigore del Dlgs n. 158 del 2015, per reato in contestazione era prevista la reclusione da uno a tre anni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. La mancanza assoluta di motivazione della sentenza integra un'ipotesi di nullità ma non di inesistenza del provvedimento (cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). Tale vizio dell'atto sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 5, Sentenza n. 23036 del 18/03/2025 Ud., Rv. 288200 - 01; Sez. 2, n. 43112 del 31/10/2024; Sez. 2, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735-01; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513-01; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118-01). Tanto ciò è vero che la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello con cui, piuttosto che decidere nel merito, i giudici di secondo grado si erano limitati - come vorrebbe l'odierno ricorrente - ad annullare con rinvio la sentenza resa dal Tribunale e viziata perché aveva applicato la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 547 cod. proc. pen. per rimediare a deficit di omessa motivazione su alcuni capi di imputazione presenti nella stessa sentenza di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735). 2.2. Giova poi ribadire che la possibilità di rimediare alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, predisponendo anche integralmente la motivazione mancante, in forza dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, non comporta la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 23036 del 18/03/2025 Ud., Grandi, Rv. 288200 - 01; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv. 287505). Ed infatti, la mancanza di motivazione del provvedimento di primo grado non è equiparabile alla privazione di un grado del giudizio, posto che il processo, inteso come sequenza di atti che si chiude con la decisione del giudice all'esito di un'udienza, si è celebrato ed è terminato con una statuizione. Ciò che difetta è unicamente la motivazione, ma tale difetto, come si è già evidenziato, integra un vizio dell'atto e non un'ipotesi di inesistenza dello stesso (cfr. 3 Sez. U, n. 3287 del 2009, cit.), senza possibilità di equiparazione tra le due categorie logico-giuridiche. Come precisato con la citata sentenza n. 1270 del 2025, una volta chiarito che la sentenza priva di motivazione è pur sempre una statuizione idonea a definire un grado del processo e che l'omessa motivazione costituisce una mera ipotesi di nullità (che la pronuncia, peraltro, ritiene relativa) della sentenza impugnata, ne consegue l'insussistenza di qualsiasi lesione del diritto dell'imputato a due gradi del procedimento. In proposito, peraltro, occorre evidenziare come il doppio grado di giudizio non sia un principio contenuto nell'art. 111 Cost. e non configura, quindi, uno dei volti del giusto processo costituzionale (in ordine alla mancata copertura costituzionale del doppio grado di merito si vedano: Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024, Sergiovich, Rv. 286471 - 01; Sez. 5, n. 4965 del 6/12/2006, dep. 2007, Triolo, Rv. 236310 - 01; Sez. 5, n. 3235 del 22/11/2019, dep. 2020, Leardi, Rv. 278150 - 01). 2.3. Tale incontrastata ricostruzione ermeneutica, non appare intaccata neppure dalla diversa soluzione giuridica, richiamata dal ricorrente, offerta da questa Corte di legittimità con riferimento all'ipotesi in cui la motivazione sia riferibile a un soggetto diverso dall'imputato (si veda da ultimo Sez. 3 - , Sentenza n. 34943 del 15/10/2020 Ud., Rv. 280443 - 01), atteso che nel caso richiamato l'inoperatività dei poteri della Corte, discende esclusivamente dal limite del devolutum, non essendo per l'appunto consentito al giudice dell'appello sostituirsi al primo giudice redigendo la motivazione omessa laddove allo stesso risulti devoluta esclusivamente la cognizione della nullità o inesistenza della sentenza di primo grado (in tal senso si veda altresì Sez. 2, Sentenza n. 28467 del 13/04/2011 Ud. Rv. 250905 - 01; per l'applicazione del medesimo principio in materia di appello cautelare, si veda Cass., Sez. 3, n. 45234 del 03/07/2014, Tomeucci, Rv. 260995-01). Pertanto, laddove l'atto di appello, come nel caso in esame, non sia limitato solo alla dedotta nullità per mancanza assoluta della motivazione, ma abbia altresì sottoposto al giudice del gravame la questione del merito, cosi da investirlo dei correlativi poteri di scrutinio della decisione di primo grado, la Corte non solo può ma deve sostituirsi al giudice di primo grado nel redigere la motivazione del tutto mancante o apparente. 3. Il secondo e il terzo motivo, che ripropongono, sotto il profilo oggettivo e poi con riguardo all'elemento soggettivo, la questione, già sottoposta alla Corte di merito, della sussistenza di un'impresa familiare, allegata dalla difesa del ricorrente e che si assume essere stata esclusa sulla base di mere presunzioni tributarie, con conseguente indebita inversione dell'onere della prova, sono generici oltre che manifestamente infondati. 3.1. Giova premettere che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Cass. Sez. U., n. 29541, del 16/07/2020, imp. Filardo, Rv. 280027-04). Eccede poi dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione della Corte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01). 3.2. Il ricorrente, in definitiva, si limita a riproporre la tesi secondo cui, non sarebbe stata superata, con riferimento alle residue annualità 2014, 2015 e 2016, la soglia di rilevanza penale dell'imposta evasa (primo motivo) o comunque non vi sarebbe stata consapevolezza da parte dell'imputato in ordine al superamento di detta soglia, in quanto l'omonima ditta individuale costituiva in realtà un'impresa familiare, con la conseguente ripartizione dei redditi e delle imposte evase. Si assume, del vero in termini ben poco lineari, che il ricorrente avrebbe effettuato una serie di produzioni tali da riscontrare la tesi difensiva e che, comunque, la Corte avrebbe ritenuto i fatti fondanti l'accertamento della colpevolezza comprovati sulla base di mere presunzioni tributarie, con conseguente inversione dell'onere della prova in quanto l'accusa non avrebbe fornito la prova dell'inesistenza dell'impresa familiare. Al di là della illogicità della costruzione difensiva, laddove, a fronte della prova dell'esistenza di una ditta individuale, l'eventualità che nel periodo in discorso sussistesse invece, a fini fiscali e di ripartizione dei redditi, una impresa familiare, costituisce, nell'evidenza, una eccezione che deve essere comprovata o quantomeno supportata da un principio di prova ad opera di chi la introduce; si tratta di censure meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, in alcun modo integranti la dedotta violazione di legge e neppure uno specifico vizio della motivazione offerta dalla Corte di merito, che, con argomentazioni logiche e coerenti, in specie evidenziando che, non essendo stata presentata la dichiarazione dei redditi, era del tutto assente nel caso in esame la attestazione da parte di ciascun familiare di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente, ha già ampiamente confutato il correlato motivo d'appello. 3.3. Con specifico riguardo alla questione dell'elemento soggettivo, specificamente dedotta col terzo motivo di ricorso, va ricordato altresì che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. 74 del 2000, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022), ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c.d. dolo eventuale (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 38802 del 25/09/2024 Ud., Rv. 286950 - 01; Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578). Contrariamente alla deduzione difensiva, il fine di evasione, richiesto dalla fattispecie incriminatrice, non ricomprende anche la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità; tale ultimo elemento, infatti, al pari degli altri elementi costituitivi del reato, deve essere oggetto di semplice previsione e volizione da parte dell'agente e, quindi, rientra nel dolo generico che deve sorreggere la condotta tipica, sia nella forma del dolo diretto che in quella del dolo eventuale. Ebbene, risulta dagli atti che l'imposta evasa dagli anni 2014, 2015 e 2016 era certamente superiore alla soglia di punibilità (sia quella, più bassa, vigente fino all'entrata in vigore del Dlgs 24 settembre 2015 n. 158, sia quella, più elevata, introdotta da quest'ultimo intervento normativo). L'entità di tale superamento in uno con la totale evasione dell'obbligo tributario e l'omessa presentazione della denuncia dei redditi, pervicacemente reiterate nel corso degli anni, sono state correttamente poste dalla Corte d'appello a fondamento della ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione in capo all'imputato. Né la difesa ha addotto alcuno specifico elemento da cui possa desumersi che l'imputato non abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi se non allo scopo di evadere l'imposta. Deve rilevarsi, sotto quest'ultimo profilo, che l'affermazione dell'esistenza di un atto costitutivo dal quale risulterebbe la costituzione dell'impresa familiare, in alternativa all'impresa individuale regolarmente registrata e risultante dalla visura, atto dal quale si assume emergerebbe addirittura una specifica ripartizione delle quote tra il ricorrente, titolare del 51%, e la coniuge, titolare del restante 49%, non trova alcun riscontro in atti; laddove invece la Corte di merito nel rigettare analoga censura, non cita in alcun modo siffatto documento come prodotto agli atti e invece analizza la testimonianza del commercialista della ditta, escludendone la rilevanza in quanto questi aveva deposto con riferimento alle vicende societarie solo fino all'anno 2011 e che erano state prodotte le dichiarazioni dei redditi del ricorrente e della coniuge fino all'anno di imposta 2012, dalle quali peraltro risultava la partecipazione della coniuge al 20% nell'attività d'impresa. Tuttavia non è stato contestato il travisamento della prova né allegato all'odierno ricorso il documento indicato ovvero il verbale dell'udienza nella quale è stato esaminato il predetto commercialista.Il motivo è generico anche nella parte in cui si intende contestare la sussistenza della consapevolezza, in capo all'imputato, del superamento della soglia di punibilità. È sufficiente richiamare, sul punto, quanto già sopra rilevato dalla Corte circa la differenza, fra l'imposta evasa e detta soglia, particolarmente significativa in specie con riferimento all'annualità 2016, essendo stata accertata un'evasione pari ad euro 120.741, in uno con la deliberata scelta di rendersi evasore totale, con conseguente accettazione del rischio. Né può sostenersi che l'accertamento tributario abbia avuto carattere induttivo, perché l'ammontare dell'imposta risulta non da presunzioni o calcoli, ma dall'analisi della documentazione contabile, in specie dalle fatture di vendita e acquisto rinvenute dalla Guardia di finanza e richiamate negli allegati al processo verbale di constatazione, cui sono state aggiunte altresì le fatture prodotte dalla difesa che inizialmente non erano state contabilizzate in quanto non inserite nei registri. 4. Il quarto motivo di ricorso, col quale si contesta la violazione di norme processuali in specie dell'art. 597, comma 3, cod .proc. pen., in quanto non è stata ridotta la pena inflitta nonostante l'imputato sia stato assolto da una delle imputazioni, è generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto non risulta correlato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha chiarito non essere possibile un'ulteriore riduzione della pena inflitta di 10 mesi di reclusione, trattandosi di una pena certamente illegale. La pena minima per il delitto in contestazione è individuata dal legislatore in un anno e sei mesi (a seguito della novella introdotta con decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, art. 5, comma 1, lettera b), per cui anche calcolata la riduzione per le attenuanti generiche, la pena minima non poteva essere inferiore a un anno, cui avrebbero dovuto sommarsi gli aumenti per la continuazione. Il ricorrente non ha sviluppato alcuna censura realmente critica avverso siffatta motivazione essendosi limitato a manifestare la propria contrarietà alla decisione della Corte d'appello, pretendendo l'applicazione del più mite trattamento sanzionatorio previgente all'entrata in vigore del Dlgs 158 del 24 settembre 2015, senza in alcun modo considerare che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per fatti commessi il 30 dicembre 2015, con riferimento all'anno d'imposta 2014, il 30 dicembre 2016, con riferimento all'anno di imposta 2015, e il 30 dicembre 2017, in relazione all'anno di imposta 2016, tutti consumati sotto la vigenza del testo normativo in vigore dal 22/10/2015 (norma peraltro successivamente modificata in peius con D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge