CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 23248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 17.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del provvedimento della Corte di Appello di Napoli che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare per l'intera durata del giudizio di appello; 2. ricorre per cassazione il difensore del Vaccaro lamentando: 2.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 304 comma 2 cod. proc. pen. ed al giudizio di complessità del dibattimento sulla scorta del'atto di appello e dei motivi aggiunti: rileva che il Tribunale ha respinto l'appello richiamando due decisioni della S.C. che, ad avviso della difesa, confortano semmai la richiesta di annullamento della decisione; segnala che il provvedimento è stato adottato facendo riferimento al tempo necessario all'attività di studio dell'atto di appello e dei motivi aggiunti che non incidono tuttavia sui tempi della discussione e sulle attività da compiere nel processo; aggiunge che sebbene l'atto di appello fosse articolato su 23 motivi, i motivi aggiunti reiteravano quelli principali né, per altro verso, la complessità del giudizio poteva derivare dalla natura delle censure attinenti la attendibilità dei collaboratori di giustizia ovvero la sollecitazione alla acquisizione di documenti con la rinnovazione della istruttoria dibattimentale; sottolinea che il giudizio è di natura prognostica e riguarda l'attività da compiere implicando un accertamento fattuale insindacabile se congruamente motivato e che, in effetti, la Corte ha formulato fissando tuttavia una sola udienza per definire il giudizio di appello a carico dell'unico imputato; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici evocati dalla giurisprudenza con riguardo all'art. 304 cod. proc. pen. e ribadisce che la valutazione di particolare complessità del giudizio si risolve in un accertamento di fatto insindacabile se congruamente motivato e che la motivazione può riguardare anche il numero delle questioni sollevate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per la discussione del giudizio di appello, presente l'appellante [OSCURATO:PERSONA] ed il difensore, la Corte di Appello aveva in primo luogo acquisito la relazione del consigliere delegato ed aveva quindi recepito la richiesta del PG di proroga dei termini di custodia cautelare "attesa la complessità del processo". Su tale richiesta "la Corte ... rileva la assoluta complessità del procedimento atteso che, nonostante sia a carico di un unico imputato e con due sole imputazioni (concorso esterno e tentata estorsione consumata), la delicatezza è imposta dalle innumerevoli e delicate questioni sollevate con l'atto di gravame e reiterate e sviluppate con corpose memorie contenenti motivi aggiunti. Pertanto ravvisa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 304 comma 2 cpp e accogliendo la richiesta del PG, sospende i termini di custodia cautelare in cui versa l'imputato. A questo punto la Corte rinvia al 15.12.2021 h. 13.00". 2. L'ordinanza della Corte di Appello era stata impugnata dall'imputato che aveva fatto leva sulla considerazione secondo cui il giudizio di complessità non può essere fondato sul tempo occorrente per lo studio degli atti ma deve essere messo in relazione alla attività da svolgere nel dibattimento di secondo grado. 3. Il Tribunale, nel vagliare l'impugnazione, ha convenuto con la difesa sul rilievo secondo cui il giudizio di particolare complessità non può avere riguardo alla attività di studio aggiungendo, tuttavia, che "... le circostanze relativa alla complessità e molteplicità delle questioni da esaminare possono costituire motivi per ritenere complesso il dibattimento, ove incidano sui tempi della discussione o, più in generale, sulle attività da compiere nel corso del processo" (cfr., pag. 2 della ordinanza). Ha dunque evidenziato che i motivi di appello proposti nell'interesse del Vaccaro sono sviluppati in 881 pagine ed articolati su 23 motivi i primi quattro dei quali sollecitano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (non soltanto con la acquisizione di documenti ma anche del testo di intercettazioni telefoniche eseguite in altro procedimento); ha aggiunto che all'atto di appello erano seguite tre memorie per complessive ulteriori 400 pagine circa. 4. Tanto premesso, se è vero che, di per sé, l'attività di esame e di studio degli atti non può rappresentare un motivo idoneo a giustificare la valutazione di complessità del procedimento ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare, è pur vero che la complessità delle questioni prospettate ben può essere presa in considerazione a tal fine in quanto potenzialmente in grado di incidere sui tempi di svolgimento del processo e della stessa discussione (cfr., in tal senso, e tra le altre, Sez. 1, n. 628 del 18/12/2009, deo. 2010, Mennetta, Rv. 245991). Per questa ragione, perciò, ovvero tenendo presente il carattere prognostico della valutazione che può fondarsi anche sul novero delle questioni sottoposte alla attenzione del giudice, nel giudizio di appello l'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in carcere può essere adottata anche anteriormente alla fissazione della prima udienza di comparizione, atteso che già in tale fase è suscettibile di essere valutata la particolare complessità del dibattimento in relazione all'elevato numero degli imputati, alla tipologia e gravità delle imputazioni, al numero di questioni sollevate e alla necessità di fissare più udienze per la discussione (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 3155 del 22/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282520 - 02, in cui la Corte ha precisato che la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 590 cod. proc. pen. comporta la pendenza del processo presso il giudice dell'impugnazione, che, da quel momento, ne ha piena cognizione).Nel caso di specie, il giudizio prognostico operato dalla Corte di Appello è in primo luogo intervenuto dopo la relazione del consigliere relatore e, perciò, quando erano state evidenziate le questioni sollevate dalla difesa anche con riguardo alla sollecitata rinnovazione della istruttoria dibattimentale ma, per altro verso, è stato stato sorretto da una motivazione in cui i giudici del gravame di merito hanno premesso di non aver voluto considerare i tempi "di studio" degli atti ma che si è fondata sulla considerazione - necessariamente preliminare - del novero delle questioni tali da fondare una valutazione di complessità del procedimento destinato a riflettersi sulla conseguente attività processuale al di là della iniziale fissazione (e non poteva essere altrimenti) di una sola udienza che, evidentemente, non esclude uno sviluppo ulteriore con l'articolarsi di una pluralità di udienze per dare spazio alle stesse istanze difensive di rinnovazione del dibattimento. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d