CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 27635/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7948-2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 3044 / 29/2016 della [OSCURATO:PERSONA],depositata l’ 8 . 9 .20 16 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. d i [OSCURATO:PERSONA] (di seguito la Società)propone ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Siciliaaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso cartelle di pagamento TARSU 2003/2004, emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per conto del Comune di Canicattì; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed il Comune di Canicattì sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primomotivo la ricorrente denuncia , in rubrica , « violazione e falsa applicazione art. 72 D.Lgs. 507/93e art. 2697 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., n. 5 » per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto l’eccezione di decadenza relativa alla riscossione coattiva della TARSU in quanto tardiva, essendo stato formato e notificato il ruolo oltre l’anno successivo a quello in cui era stato notificato l’avviso di accertamento; 1.2.con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica , « violazione artt. 3 L. 241/90, 7 L. 212/2000 e 2697 c.c.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., n. 5»per avere i Giudici di appelloerroneamente ritenuto legittima la cartella esattoriale impugnata sebbene privadell’indicazione del «calcolo degli interessi e dei suoi elementi costitutivi (tasso e tempo)»; 1.3. con il terzomotivo laricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione artt. 23 e 32 D.Lgs. 546/92 e art. 2697 c.c.» per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto ammissibile la produzione documentale effettuata in secondo grado dalle parti appellate, costituitesi tardivamente in primo grado; 1.4.con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica , « violazione e falsa applicazione art. 2697 cod. civ., art. 149 cod. proc. civ. e art. 4 L. 890/82 Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., n. 5» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto provata la notifica dell’atto impositivo, presupposto della cartella impugnata, « in assenza dell'avviso di ricevimento completo delle due facciate, lato fronte e lato verso , ed , altresì , degli elementi costitutivi della relata di notifica ex art 149 cod. proc. civ., ovvero la specificazione delle attività di notifica compiute da parte del soggetto intervenuto,della sua sottoscrizione di quella del destinatario, e del timbro dell'ufficio postale, nonché della impossibile riconducibilità del l'avviso di ricevimento prodotto con la raccomandata» all’odierna ricorrente; 2.1. va esaminato preliminarmente il terzo motivo, in quanto pregiudiziale, che va respinto; 2.2. come più volte affermato da questa Corte, nel processo tributario, idocumenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado diappello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge, mentre tale acquisizione resta preclusa se rimane intimata la parte che ha tardivamente ed irritualmente prodotto in primo grado idocumenti, benché la controparte abbia interloquito sugli stessi (cfr. Cass.n.9635 del 2024; 26115 del 2020 ); 2.3. i documenti in questione (busta di invio della notifica dell’avviso di accertamento e avviso di ricevimento), pur se prodotti tardivamente dalla Concessionaria e dal Comune in primo grado, proprio per l'inscindibilità dei fascicoli di parte con il fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del DPR n. 546 del 1992, sono entrat i automaticamente e ritualmente nel procedimento di appello (con il deposito del fascicolo di primo grado in sede di gravame al momento della costituzione) e ben potevanoessere utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini del decidere; 3.1. a seguire, va esaminato il quarto motivo, in quanto parimenti pregiudizialerispetto alle altre censure; 3.2.la doglianza è in fondata; 3.3.le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneitàdi altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (Cost., articoli 24 e 111, comma 2) della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8 –esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (cosìCass., Sez. U. civ., 15 aprile 2021, n. 10012); 3.4. nella vicenda in discussione, dall’esame degli atti trascritt i in parte qua ed allegat i al ricorso , emerge che sulla busta di spedizione della raccomandata fu apposta dall’agente postale l’indicazione «rifiutata dal destinatario il 22/12/2006» e sull’avviso di ricevimentodella raccomandata, corrispondente al numero indicato sulla suddetta busta di spedizione,risulta indicato, nel riquadro dedicato alla «firma per esteso del ricevente»,«Calì Salvatore22-12-2006»; 3.5. è d'uopo, dunque, evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario; ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (cfr. Cass. n. 22514 del 2020); 3.6. sul punto, va inoltre rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l’agente postale non ha l’obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l’atto, avendo egli soltanto l’obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell’avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell’atto ha apposto una firma; 3.7. la sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica, è unicamente quella prevista dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l’agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l’atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stessoo dato atto del rifiuto da parte dello stesso di ricevere l’atto, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l’atto è da intendersi notificato al destinatario; 3.8. non assume rilievo, ai fini della validità della notifica, anche l’eventuale errata indicazione del nominativo del legale rappresentante, ma esclusivamente la circostanza che la consegnadell’atto (o il suo rifiuto) sia avvenuta presso la sede sociale effettiva, a mani (o da parte) di soggetto qualificatosi legale rappresentante della società (cfr. Cass. n. 19549 del 2019); 3.9. alfine di contestare le risultanze dell’avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che non risulta essere mai stata presentata, non essendo stata neppure dedotta tale circostanza; 3.10. conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell’atto, deve ritenersi che l’atto impositivosia stato notificato a seguito d i rifiuto di ricevere l’atto da persona dichiaratasi destinataria dell’atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica, come correttamente affermato dalla Commissione tributaria regionale nella sentenza impugnata; 4.1. il primo motivo è infondato; 4.2. nel caso in esame, i tributi in discussione, TARSU, afferiscono all’annualità 2004; 4.3. ciò posto, il rapporto tributario relativo alla TARSU è connesso ad una dichiarazione ultrattiva del contribuente che ha efficacia fino ad una successiva denuncia di variazione ovvero ad un accertamento dell'ente (cfr.Cass. n. 20646 del 2007), ed ai fini della riscossione del tributo l'ente impositore, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, può procedere all'emissione di un avviso di accertamento quando il contribuente non abbia presentato la denunzia prescritta dal precedente art. 70, oppure nel caso in cui ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta (cfr.Cass. n. 19255 del 2003; Cass. n. 19181 del 2004; Cass. n. 20646 del 2007), mentre qualora la denuncia sia stata presentata, e l'ente ritenga di non contestarla, il primo comma dell'art. 72 del medesimo d.lgs. consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento; 4.4. secondo quanto già affermatoda questa Corte in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (cfr.Cass. n. 22248 del 2015 e n. 19120 del 2016, conf. Cass. n. 14043 del 2019); 4.5. nell'ipotesi in cui il Comune proceda ad un accertamento trova applicazione l'art. 1, comma 161, della leggen. 296 del 2006 secondo cui «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati»; 4.6. tale disciplina ha aumentato a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall'art. 1, comma 172, della stessa legge, con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il previgente art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 che prevedeva, invece, il termine triennale; 4.7. la norma, che ha disciplinato e modificato solo l'ipotesi della riscossione coattiva di tributi locali a seguito di accertamento, non può trovare invece applicazione nell'ipotesi in cui il Comune decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo, poiché in tal caso opera il più breve termine annuale di cui all'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, termine annuale applicabile anche in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, ma con diversa decorrenza, e cioè entro l'anno successivo a quello nel corso del quale èprodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato ; 4.8. non può inoltre ritenersi che le modifiche apportate dalla legge n. 296 del 2006 abbiano determinato l'implicita abrogazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 507/1993, atteso chela legislazione sopravvenuta, come si evince chiaramente dall'incipitdella norma modificata, ha riguardato esclusivamente le ipotesi in cui, in presenza di una omessa o infedele o incompleta dichiarazione, il Comune eserciti la sua potestà accertativa elevando da tre a cinque i termini di decadenza di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 503 del 1997, mentre la modifica non ha inciso sul sistema di riscossione tramite ruolo, a cui continua a trovare applicazione l'art. 71 dello stesso decreto, come modificato dal comma 24 dell'art. 31 della leggen. 448 del 1998, soggetto pertanto al termine annuale di decadenza espressamente previsto per tale modalità, senza che in tal caso sia possibile invocare il diverso e più lungo termine di decadenza triennale previsto dalla legge finanziaria n. 269 del 2006 (cfr.Cass. n. 1503 del 2016); 4.9. nel caso in esame, l’atto impugnato (cartelladi pagamento TARSU per l’annualità 2004), reso esecutivo in data 13.5.2009, era stato preceduto dall’avviso di accertamento, notificato in data 22.12.2006;4.10. il Comune, pertanto, non si era avvalso del sistema di riscossione tramite ruolo mediante Concessionario, bensì aveva optato per la riscossione coattiva, con conseguente applicazione del termine di decadenza triennale previsto dalla legge finanziaria n. 269/2006 per la riscossione coattiva di tributi locali a mezzo di titolo esecutivo; 4.11nella fattispecie in esame, trovando applicazione l’art. 1, comma 163, l. n. 296/2006, tenuto conto che il prodromico avviso di accertamento risulta notificato in data 22.12.2006, il Comune di Canicattì avrebbe dovuto notificare al contribuente, a pena di decadenza, la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo(2007), essendo del tutto irrilevante l’iscrizione a ruolo avvenuta il 13.5.2009; 4.12. ne consegue che l’ente pubblico non è incorso in alcuna decadenza nellanotifica della cartella impugnata, effettuata in data 2.4.2010 ; 4.13. le censure proposte ai sensi ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., risultano, inoltre, inammissibili, poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., rispetto alla quale il ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell'appello, com'era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014); 5.1. il secondo motivo va parimenti disatteso; 5.2. deve escludersi, infatti,che la cartella debba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente (cfr. Cass., Sez.U., n. 22281 del 2022 che ha statuito che « la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata -con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati -attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della L. n. 241 del 1990»); 5.3. nel caso, infatti, di cartella che abbia fatto seguito a un atto impositivo prodromico,come nel caso in esame, l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento risulta meno pregnante, dovendo l’atto riscossivo essere parametrato al grado di effettiva conoscenza che il contribuente possiede rispetto ai vari elementi destinati a comporre il credito vantato dal Fisco, sulla base della constatazione che la cartella di pagamento viene emessa in conformità a un modello a struttura vincolata, approvato con decreto del Ministero dell’Economia (cfr. Cass. 9 novembre 2018, n. 28689); 5.4. nella fattispecie, la cartella (trascritta in parte quanel ricorso) riporta dunque l’indicazione circa gli interessi applicati nella parte del «dettaglio degli importi dovuti» con specifico riguardo all’imposta («tassa rifiuti solidi urbani») ed al relativo avviso di accertamento, notificato alla contribuente; 5.5. le censure formulate ai sensi ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., sono inoltre parimenti inammissibili per quanto dianzi illustrato al paragrafo 4.13; 6. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 7. nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione della Concessionariae del Comune P.Q.M. La Corte rigettail ricorso . Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a ti