CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LID1A GIORGIO che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 12 ottobre 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 1) e 707 cod. pen. (capo 2). 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 108 cod. proc. pen. A dire del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato l'indicata norma rigettando la richiesta di concessione di un termine a difesa presentata dal nuovo difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]), nominato solo tre giorni prima della celebrazione dell'udienza di appello. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha riferito di essersi recato presso la cancelleria della Corte di appello senza riuscire a consultare gli atti del fascicolo processuale, in quanto trasmessi all'attenzione del giudice relatore. Conseguentemente, si era trovato costretto a richiedere un termine a difesa in udienza, a suo dire inopinatamente non concessogli sul presupposto che i precedenti difensori avevano già depositato atto di appello e motivi nuovi, e che, comunque, la nuova nomina era intervenuta in tempo utile a garantirgli un termine congruo per l'esame degli atti. Tale decisione, asseritamente assunta in contrasto con i dettami dell'art.108 cod. proc. pen., avrebbe compromesso le esigenze difensive dell'imputato, non essendo stato consentito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] di approntare un'adeguata difesa, conseguente al compiuto esame degli atti processuali. Pur trattandosi di un giudizio di non particolare complessità, infatti, la preliminare analisi del fascicolo sarebbe stata di dirimente rilievo ai fini dell'esercizio di talune prerogative defensionali esercitabili solo entro la celebrazione dell'udienza di appello, come la definizione del giudizio con le forme del concordato o l'eventuale rilevabilità di motivi di nullità assoluta. . 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusione scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui il termine a difesa di cui all'art.108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (così, espressamente, Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, W., Rv. 274036-01; Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267804-01; Sez. 6, n. 47533 del 14/11/2013, Fonzo, Rv. .257390-01). L'esercizio del relativo diritto deve, pertanto, essere ispirato ad esigenze effettive, e non a tattiche meramente dilatorie, per cui, agli indicati fini, assume obiettivo rilievo anche la variabile complessità del processo e la gravità delle imputazioni, quali concreti indici dell'impegno richiesto per una difesa efficace. Questa Suprema Corte ha, ad esempio, reputato legittimo il diniego del termine a difesa in caso di revoca e nomina di nuovo difensore di fiducia cinque giorni prima dell'udienza fissata per la celebrazione di un processo di modesta complessità (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. n. 32135 del 07/03/2016, cit.). In sostanza, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497-01). 3. Orbene, di tali principi appare aver fatto adeguata applicazione la Corte di merito, affermando, con valutazione logica e congrua, come, nel caso di specie, la nomina intervenuta tre giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione del processo di appello avesse, comunque, garantito al nuovo difensore un termine sufficiente per poter accedere agli atti e predisporre un'idonea difesa per il giudizio. Ed infatti, per come esplicato dalla Corte territoriale, con ragionamento scevro da ogni illogicità, all'Haraga era già stata consentita un'idonea difesa tecnica mediante l'intervenuto deposito, ad opera dei vari difensori succedutisi, sia dell'atto di appello che dei successivi motivi nuovi, in un giudizio, peraltro, caratterizzato da una sostanziale semplicità fattuale. All'imputato, quindi, era stata assicurata una difesa effettiva, priva di lesioni o menomazioni, in particolar modo tenuto conto degli atti difensivi svolti, della modesta complessità del processo e della mancanza di gravità delle imputazioni. A fronte di ciò, del resto, il difensore del ricorrente non ha neanche adeguatamente precisato in ragione di quali aspetti fosse da ritenersi necessaria, dopo la sua nomina, la prospettazione di un ulteriore e nuovo spatium deliberandi, avendo solo del tutto genericamente e congetturalnnente invocato la possibilità di dedurre presunti nuovi motivi difensivi, esercitabili nell'udienza di appello unicamente a seguito dell'esame degli atti processuali. Essi, per il Collegio, non possono, invero, essere individuati né nell'ipotetica definizione del giudizio con le forme del concordato - soprattutto considerata la modesta complessità del processo - né nella del tutto eventuale, ed indimostrata, possibilità di rilevare dal fascicolo motivi di nullità assoluta precedentemente mai eccepiti. 4. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso