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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31487/2026

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di Sorveglianza di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Marilia di Nardo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 5 marzo2026, ha accolto la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato la liberazione anticipata già concessa a [OSCURATO:PERSONA] le ordinanze emesse il 14 novembre 2013, il 10 febbraio 2014, il 15 aprile2015, il 4 novembre 2015, il 23, febbraio 2016, il 2 novembre 2016 e il 6novembre 2017, per un totale di 480 giorni, a causa della commissione degliulteriori reati accertati con la sentenza del 19 gennaio 2024 della Corte diAppello di Bari.2.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 54 ord. pen. con riferimento allatotale carenza di considerazione della sopravvenuta collaborazione delcondannato e di come questa dimostri che lo stesso abbia comunque dato provadi avere proceduto a una profonda revisione del proprio vissuto e come, quindi,la condotta tenuta in carcere nel tempo abbia poi in effetti influito su tale scelta,pure se successivamente maturata.

Ciò in una ottica e prospettivacostituzionalmente orientata in cui la commissione di ulteriori reati non puòdeterminare in via automatica la revoca del beneficio in precedenza concesso.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 69 ord.pen. in quanto il Tribunale si sarebbe pronunciato ultra petita in considerazionedel fatto che la richiesta di revoca della liberazione anticipata avanzata dalProcuratore della Repubblica si riferiva a 435 giorni e non ai 480 in ordine aiquali è stata disposta.

Errore questo, peraltro, che comporterebbe la violazionedel principio del contraddittorio.3.

In data 10 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost.

Proc.

Marilia di Narco chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 54 e 69 ord. pen. facendo riferimento, in primabattuta, alla collaborazione del ricorrente, per cui rileva che tale elementosopravvenuto sarebbe significativo della partecipazione dello stesso all’attività dirieducazione, tanto da imporre ritenere che i reati successivamente commessinon sarebbero determinati ai fini della revoca del beneficio concesso, e, inseconda battuta, all’errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Tribunale revocandola liberazione anticipata per 480 giorni invece che per i 435 richiesti dal pubblicoministero.Le doglianze sono prive della necessaria specificità e ciò comportal’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.Nel ricorso, infatti, non è indicato alcun elemento specifico – ad esempio ladata dell’inizio della collaborazione, i periodi e i contesti in cui sono staticommessi i reati – che consenta di verificare la fondatezza o meno di quantosostenuto dalla difesa per cui la censura esposta in tali termini non è scrutinabileda questa CorteAd analoghe conclusioni, poi, si deve pervenire quanto al presunto errore dicalcolo in cui sarebbe incorso il Tribunale.Il provvedimento impugnato indica espressamente quali sono iprovvedimenti di concessione cui si riferisce la richiesta di revoca del pubblicoministero specificando che questa è “per complessivi giorni 480”.Il ricorrente si limita a formulare la censura affermando che la richiesta delpubblico ministero si riferiva a “soli” 435 giorni.Anche in questo caso, quindi, la doglianza è priva di specificità.La mera affermazione che la contiene - formulata senza indicare qualsivogliadato effettivo e concreto circa il contenuto dei singoli provvedimenti diconcessione e senza dare conto del contenuto della richiesta originariamenteavanzata dal pubblico ministero – infatti, non consente a questa Corte diverificare se, come e in quale errore sarebbe incorso il Tribunale nel calcolo deigiorni di liberazione anticipata da revocare.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Sorveglianza di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Marilia di Nardo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 5 marzo2026, ha accolto la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato la liberazione anticipata già concessa a [OSCURATO:PERSONA] le ordinanze emesse il 14 novembre 2013, il 10 febbraio 2014, il 15 aprile2015, il 4 novembre 2015, il 23, febbraio 2016, il 2 novembre 2016 e il 6novembre 2017, per un totale di 480 giorni, a causa della commissione degliulteriori reati accertati con la sentenza del 19 gennaio 2024 della Corte diAppello di Bari.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 54 ord. pen. con riferimento allatotale carenza di considerazione della sopravvenuta collaborazione delcondannato e di come questa dimostri che lo stesso abbia comunque dato provadi avere proceduto a una profonda revisione del proprio vissuto e come, quindi,la condotta tenuta in carcere nel tempo abbia poi in effetti influito su tale scelta,pure se successivamente maturata. Ciò in una ottica e prospettivacostituzionalmente orientata in cui la commissione di ulteriori reati non puòdeterminare in via automatica la revoca del beneficio in precedenza concesso.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 69 ord.pen. in quanto il Tribunale si sarebbe pronunciato ultra petita in considerazionedel fatto che la richiesta di revoca della liberazione anticipata avanzata dalProcuratore della Repubblica si riferiva a 435 giorni e non ai 480 in ordine aiquali è stata disposta. Errore questo, peraltro, che comporterebbe la violazionedel principio del contraddittorio.3. In data 10 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost. Proc. Marilia di Narco chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 54 e 69 ord. pen. facendo riferimento, in primabattuta, alla collaborazione del ricorrente, per cui rileva che tale elementosopravvenuto sarebbe significativo della partecipazione dello stesso all’attività dirieducazione, tanto da imporre ritenere che i reati successivamente commessinon sarebbero determinati ai fini della revoca del beneficio concesso, e, inseconda battuta, all’errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Tribunale revocandola liberazione anticipata per 480 giorni invece che per i 435 richiesti dal pubblicoministero.Le doglianze sono prive della necessaria specificità e ciò comportal’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.Nel ricorso, infatti, non è indicato alcun elemento specifico – ad esempio ladata dell’inizio della collaborazione, i periodi e i contesti in cui sono staticommessi i reati – che consenta di verificare la fondatezza o meno di quantosostenuto dalla difesa per cui la censura esposta in tali termini non è scrutinabileda questa CorteAd analoghe conclusioni, poi, si deve pervenire quanto al presunto errore dicalcolo in cui sarebbe incorso il Tribunale.Il provvedimento impugnato indica espressamente quali sono iprovvedimenti di concessione cui si riferisce la richiesta di revoca del pubblicoministero specificando che questa è “per complessivi giorni 480”.Il ricorrente si limita a formulare la censura affermando che la richiesta delpubblico ministero si riferiva a “soli” 435 giorni.Anche in questo caso, quindi, la doglianza è priva di specificità.La mera affermazione che la contiene - formulata senza indicare qualsivogliadato effettivo e concreto circa il contenuto dei singoli provvedimenti diconcessione e senza dare conto del contenuto della richiesta originariamenteavanzata dal pubblico ministero – infatti, non consente a questa Corte diverificare se, come e in quale errore sarebbe incorso il Tribunale nel calcolo deigiorni di liberazione anticipata da revocare.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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