CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09078/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 064LOYX) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Milano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in data 12 settembre 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, tutti relativi a tentativi di furto aggravato commessi in Milano e Gorgonzola tra il 17/12/2021 e il 21/02/2022, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per la forte diversità delle modalità esecutive, avendo il condannato agito talvolta da solo e talvolta con complici, sempre diversi, venendo ogni volta arrestato e in taluni casi sottoposto a misura cautelare, ma continuando a delinquere, atteso che quattro giorni dopo il delitto di cui all'ultima condanna elencata egli ha commesso un ulteriore delitto contro il patrimonio, per il quale ha già riportato una condanna definitiva, e ritenendo le varie condotte espressione, quindi, solo di una tendenza a delinquere dell'istante; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l'omogeneità dei reati, tutti commessi contro il patrimonio, in uno stesso territorio e in un arco temporale molto limitato, con modalità esecutive analoghe e con l'unica finalità di procurarsi un sostentamento visto il suo stato di marginalità sociale, elementi dimostrativi dell'avere egli formulato un programma criminoso unitario, almeno nei suoi tratti essenziali; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino analoghi e commessi in tempi vicini tra loro ma diversi nelle modalità esecutive, avendo il ricorrente talvolta agito con complici, diversi e perciò reperiti occasionalmente, nonché intervallati sempre da arresti e spesso dalla sottoposizione a misure cautelari, circostanze che, logicamente, sono state ritenute tali da rendere incredibile che, nel commettere il primo reato di furto, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive;ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che gli elementi evidenziati sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità contingenti, avendo il ricorrente stesso ricondotto la motivazione di tutte le sue condotte ad una scelta di vita delinquenziale, cioè la volontà di procurarsi il sostentamento commettendo delitti contro il patrimonio; ritenuto che anche la commissione di almeno un altro e più recente delitto contro il patrimonio, descritta nell'ordinanza impugnata, è stata logicamente valutata dal giudice come dimostrativa di uno stile di vita delinquenziale del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso