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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2024

Cassazione n. 33922/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI.050RIBJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Bologna ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essersi illegittimamente trattenuto in territorio italiano, in violazione dell'ordine - regolarmente notificatogli - del Questore di Roma del 05/04/2022, che gli aveva intimato di allontanarsene entro sette giorni.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, lamentando la sussistenza di un giustificato motivo e deducendo la mancanza di documento utile per l'espatrio.

3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate, interamente versate in fatto, generiche e non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

Quanto alla asserita sussistenza di un giustificato motivo, la sentenza formula congrua ed esaustiva valutazione di merito, ritenendo non provata alcuna condizione di assoluta indigenza, atta a giustificare la condotta ascritta; trattasi di apparato motivazionale privo di spunti contraddittorietà, dunque immune da censure in questa sede.

Circa la asserita mancanza del documento per l'espatrio, la questione non risulta dedotta innanzi al giudice del merito.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 01 luglio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI.050RIBJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Bologna ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essersi illegittimamente trattenuto in territorio italiano, in violazione dell'ordine - regolarmente notificatogli - del Questore di Roma del 05/04/2022, che gli aveva intimato di allontanarsene entro sette giorni. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, lamentando la sussistenza di un giustificato motivo e deducendo la mancanza di documento utile per l'espatrio. 3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate, interamente versate in fatto, generiche e non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. Quanto alla asserita sussistenza di un giustificato motivo, la sentenza formula congrua ed esaustiva valutazione di merito, ritenendo non provata alcuna condizione di assoluta indigenza, atta a giustificare la condotta ascritta; trattasi di apparato motivazionale privo di spunti contraddittorietà, dunque immune da censure in questa sede. Circa la asserita mancanza del documento per l'espatrio, la questione non risulta dedotta innanzi al giudice del merito. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 33922/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris