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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 40108/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al giudizio di responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato, non sono deducibili in questa sede perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che la prima censura, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è manifestamente infondata; che, a tale riguardo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Rv. 284425) (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come i plurimi precedenti specifici dell'imputato rendessero evidente la sua proclività a condotte antisociali, connotate da violenza); considerato che anche l'ulteriore doglianza proposta nel secondo motivo di ricorso, con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riferimento al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693) (si veda pag. 4 della sentenza impugnata in cui sono indicati i plurimi precedenti penali del ricorrente e l'assenza di elementi positivamente valorizzabili in suo favore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al giudizio di responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato, non sono deducibili in questa sede perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che la prima censura, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è manifestamente infondata; che, a tale riguardo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Rv. 284425) (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come i plurimi precedenti specifici dell'imputato rendessero evidente la sua proclività a condotte antisociali, connotate da violenza); considerato che anche l'ulteriore doglianza proposta nel secondo motivo di ricorso, con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riferimento al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693) (si veda pag. 4 della sentenza impugnata in cui sono indicati i plurimi precedenti penali del ricorrente e l'assenza di elementi positivamente valorizzabili in suo favore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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