CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 1986
Cassazione n. 33359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il 6/10/1986 quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa dal Gip del Tribunale di Rimini in data 24/11/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile; letta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Rimini, in accoglimento dell'istanza di dissequestro presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ordinava l'immediata restituzione al medesimo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA], oggetto del delitto di truffa ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai danni del medesimo. [OSCURATO:PERSONA], a fronte dei rilievi svolti dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., acquirente dell'autovettura dal Magno, escludeva l'esistenza di una controversia sulla proprietà del bene, argomentando che la conclusione della compravendita tra il Bugli e il Magno, in quanto frutto di artifizi e raggiri ai danni del venditore, deve ritenersi invalida e inidonea al trasferimento della proprietà del bene sicché la soc. Plana, intestataria del veicolo e acquirente a non domino, non potrebbe vantare alcun diritto di proprietà sul veicolo, assoggettato al regime della registrazione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 263, comma 3, cod.proc.pen. La società ricorrente assume che, nonostante la contestazione mossa alla richiesta di restituzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], il Gip ha disposto la restituzione del veicolo, negando l'esistenza di una controversia sulla proprietà del bene. Ciò ha fatto sulla base di affermazioni errate in fatto e in diritto, travalicando i limiti di approfondimento propri della fase in cui versa il procedimento, sostituendosi al giudice civile e violando il dettato dell'art. 263, comnna 3, cod.proc.pen., il quale prevede che nel caso di controversia sulla proprietà del bene oggetto di sequestro la risoluzione della stessa debba essere demandata al giudice civile. Aggiunge il difensore che la locuzione evocata dalla norma circa la risoluzione della controversia fa riferimento all'accertamento del diritto fino al giudicato ex art. 324 cod.proc.civ., permanendo nelle more il sequestro in favore di chi ne risulterà titolare. L'accertamento incidentale sulla proprietà cui ha proceduto il GIP è, pertanto, inidoneo a definire la vertenza sulla proprietà tra l'originario proprietario e il terzo acquirente in buona fede. Il difensore sostiene, inoltre, che, sebbene la compravendita intercorsa tra il Bugli e il Magno sia annullabile ex art. 1438 cod.civ., ciò vale nei confronti dell'imputato mentre non può ritenersi che gli effetti dell'invalidità ricadano sul terzo, cui il contratto è inopponibile ex art. 1372 cod.civ. Il difensore contesta, infine, le affermazioni dell'ordinanza impugnata circa il difetto di buona fede della società ricorrente con riguardo alla presunta sproporzione tra il prezzo di vendita del Bugli al Magno e quello di acquisto della [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che quest'ultima ha improntato la propria condotta fin dall'inizio ad estrema prudenza e correttezza.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Invero, il Gip di Rimini, a fronte dell'opposizione della società ricorrente alla richiesta di restituzione del veicolo avanzata da [OSCURATO:PERSONA], p.o. del reato ex art. 640 cod.pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e altri, ha ritenuto di procedere direttamente, in via incidentale, ad accertare la proprietà del veicolo controverso, dando ingresso ad un'interpretazione dell'art. 263, comma 3, cod.proc.pen. che si discosta dai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Questa Corte ha, infatti, in più occasioni precisato che il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, e a mantenere il sequestro (Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015, Rv. 264532 - 01; n. 44960 del 30/09/2014, Rv. 260318 - 01 in materia di riesame reale, Sez. 2 , n. 49530 del 24/10/2019, Rv. 277935 - 01). 2.1 Nella specie non è revocabile in dubbio la sussistenza di una controversia circa la proprietà del bene, rivendicato, da un lato, dall'originario proprietario che l'ha alienato nel contesto di una truffa contrattuale, oggetto d'accertamento in sede penale, dall'altro, dal terzo acquirente, che adduce la propria buona fede nell'acquisto. In siffatta evenienza il legislatore ha espressamente previsto che la "risoluzione" della controversia spetti al giudice civile, prescrivendo che il giudice penale mantenga il sequestro fino all'accertamento definitivo del diritto, a tutela di colui che risulterà titolare del bene (in tal senso Sez. 2, n. 29811 del 20/10/2020, Rv 279820). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio e le parti debbono essere rimesse davanti al giudice civile per la risoluzione della controversia sulla proprietà del veicolo, con mantenimento del vincolo cautelare sul bene. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rimette le parti davanti al giudice civile del luogo competente in primo grado, per la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, mantenendo nel frattempo il sequestro. Così deciso in Roma, 11 lugl