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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27278/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AldoEsposito, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso;uditi i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e AntonioRizzo, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza 6 maggio 2022 il Tribunale di Napoli dichiarava AntonioErnano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli (con [OSCURATO:PERSONA], nonricorrente in questa sede):a) del reato di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., per avere, inconcorso tra loro, minacciato [OSCURATO:PERSONA], essendosi tutti avvicinati a bordodi motocicli all’abitazione dei genitori della vittima, avendo [OSCURATO:PERSONA] puntatocontro di lei una pistola e avendo uno dei correi sferrato un calcio al portone inferro della medesima abitazione dopo che la vittima vi aveva trovato riparo; conl’aggravante ulteriore dell’avvalimento del metodo mafioso, ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.;b) del reato di cui agli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, comesopra aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere gli imputati, inconcorso tra loro, portato in luogo pubblico, nel contesto sopra evocato, un’armacomune da sparo; e il solo [OSCURATO:PERSONA], altresì, del reato di cui agli artt. 2 e 7 dellalegge n. 895 del 1967, per avere altresì anteriormente detenuto detta arma.2.

Il giudice di primo grado condannava:- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni e cinque mesi direclusione e 10.000 euro di multa, ciascuno, previa applicazione della contestatarecidiva e previo riconoscimento della continuazione interna tra i reati;- [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sette anni e otto mesi di reclusione e 17.500euro di multa, previa applicazione della contestata recidiva, specifica e reiterata,e previo riconoscimento della continuazione interna, nonché della continuazioneesterna con altra pregressa condanna.3.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermavaintegralmente la pronuncia di primo grado.4.

L’occorso era giudizialmente ricostruito nei seguenti termini.4.1. [OSCURATO:PERSONA] si intratteneva con il figlio, il 7 giugno 2015, all’esternodall’abitazione napoletana di famiglia, allorché notava un motociclo di colore rosso,con a bordo [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, il quale, dopo averlo guardato «in modo strano»,accelerava con il suo mezzo in direzione di via Croce di Piperno, che imboccavacontromano.Dopo alcuni minuti, sopraggiungevano tre scooter, con sei persone a bordo.In seno a costoro la vittima riconosceva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] dirigersi verso il portone di casa e [OSCURATO:PERSONA] spianarglicontro un’arma da fuoco, [OSCURATO:PERSONA], preso il figlio in braccio, si rifugiava entro lostabile sbarrando il portone.Dall’interno avvertiva immediatamente il rumore di un forte calcio, sferratocontro lo stesso portone.Temendo per l’incolumità sua e dei suoi familiari, la vittima chiedeval’intervento delle forze dell’ordine, che giungevano dopo che il gruppo si era datoalla fuga.4.2.

L’episodio descritto si inscriveva in una sequenza di gravi atti intimidatori,subiti da membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei legami da loro intrattenuticon [OSCURATO:PERSONA], figura apicale dell’omonimo clan, antagonista del clanSorianiello, storicamente alleato del clan [OSCURATO:PERSONA].Il 13 febbraio 2014, per vero, a Soccavo era stato assassinato FortunatoSorianiello, figlio di [OSCURATO:PERSONA], per mano di esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA], per ragionilegate al controllo di una delle piazze di spaccio del Rione

99. Dopo tale omicidio,il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato una serie di ritorsioni trasversali contro persone avario titolo legate al clan antagonista (ritorsioni che, inizialmente, non avevanorisparmiato neppure la famiglia [OSCURATO:PERSONA], in principio sospettata di essere coinvoltanella morte di [OSCURATO:PERSONA]), le quali erano degenerate in una vera e propriacontrapposizione armata, protrattasi almeno sino al 2019 (anno di inizio delpercorso di collaborazione con la giustizia di [OSCURATO:PERSONA]).Molte di tali ritorsioni avevano colpito la famiglia [OSCURATO:PERSONA].4.2.1.

Il primo atto ritorsivo si verificava il 6 ottobre 2014 ai danni di VincenzoParacolli, attinto da plurime esplosioni di arma da fuoco.In seguito a tale episodio, [OSCURATO:PERSONA] si allontanava da Napoli,trasferendosi all’Isola d’Elba.4.2.2.

Dopo l’episodio del 7 giugno 2015, oggetto del presente processo, ilsuccessivo 3 luglio quattro persone a bordo di due motociclette si fermavano apochi metri dal portone dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].Esse scendevano per verificare, secondo quanto da [OSCURATO:PERSONA] riferito,l’esistenza di telecamere.4.2.3.

Altro episodio, rievocato da [OSCURATO:PERSONA], risaliva al 5 settembre2015.Intorno alle 6 del mattino, erano transitati sotto casa sua cinque o sei uomini,armati di kalashnikov.

Subito dopo, era esploso un ciclomotore, parcheggiato apochi metri di distanza dalla finestra di una delle camere da letto e poi rinvenutodanneggiato all’altezza dell’abitazione dei genitori del dichiarante.5.

Il quadro probatorio, a carico degli imputati, era integrato da plurimerisultanze informative e documentali, acquisite nel corso dell’istruttoriadibattimentale di primo grado.Il nucleo fondante tale quadro si incentrava sulle dichiarazioni testimonialidella persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricostruito l’episodio di causanei termini sopra descritti, confermando la versione già resa in sede di denuncia enelle successive audizioni.A riscontro del narrato della vittima concorrevano:- le deposizioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente fratello e sorella della persona offesa, sugli ulteriori episodi diviolenza e intimidazione perpetrati e sulle ragioni ad essi sottese;- le dichiarazioni dell’assistente capo della Polizia di [OSCURATO:PERSONA],che aveva riferito sugli esiti dell’intervento eseguito il 7 giugno 2015 presso casaParacolli;- le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avevano consentito didelineare il contesto camorristico di riferimento, le dinamiche interne ai clan e iloro reciproci rapporti.6.

La Corte di appello, nel dichiarare l’infondatezza dei gravami proposti dagliimputati avverso la condanna pronunciata dal giudice di primo grado, dopo avereampiamente ricostruito il menzionato contesto camorristico, e il clima minatorio edi tensione creato intorno alla persona offesa e ai suoi familiari (che spiegava,altresì, l’atteggiamento parzialmente reticente mostrato in dibattimento della testeIlaria [OSCURATO:PERSONA]), vagliava diffusamente l’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA].Il suo apporto informativo assumeva rilievo sia in ordine alla descrizione delladinamica delittuosa, che per l’individuazione degli imputati quali autori dellecondotte perpetrate ai danni del dichiarante.Il riconoscimento fotografico, da lui eseguito nella stessa giornata del 7 giugno2015, aveva avuto esito positivo. [OSCURATO:PERSONA] aveva, tra l’altro, individuato in AlfredoSorianiello la persona che gli aveva puntato la pistola contro, in [OSCURATO:PERSONA] l'uomosul secondo scooter, in [OSCURATO:PERSONA] la persona che viaggiava sullo stessomotoveicolo di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] l’uomo a bordo dello scooter su cuiviaggiava [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello valorizzava, a sostegno della riconosciuta pienacontesti e dinamiche criminali (come confermato dal sovrintendente capo delCommissariato P.S.

Napoli-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); l’intrinseca linearità ecoerenza del narrato, incentrato su fatti caduti sotto la diretta percezione deldichiarante; la spontaneità della denuncia, sporta a circa tre ore dal fatto; lo statodi forte agitazione in cui il denunciante versava al momento dell’iniziale interventodella polizia giudiziaria (testimoniato dall'assistente capo [OSCURATO:PERSONA]); la rilevanza deidettagli descrittivi relativi ai tratti somatici degli imputati e al loro modus operandi,che avevano reso immediatamente possibili l’individuazione fotografica deiresponsabili.7.

Si rivelavano, pertanto, prive di pregio, per la Corte territoriale, le censuremosse dai difensori degli imputati a detrimento dell’operato positivoapprezzamento di attendibilità della persona offesa.Secondo la stessa Corte, gli appellanti si erano limitati a formulare generichedoglianze, incentrate sul difetto di riscontri comprovanti la presenza degli imputatifuori dall’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e sul mancato rinvenimento della pistola.L’assenza di testimoni oculari ulteriori dell’occorso non sottraeva valoreprobatorio al narrato di [OSCURATO:PERSONA], così come l’assenza di bossoli sull’asfaltoera irrilevante atteso che l’azione minatoria portata avanti da [OSCURATO:PERSONA] eraconsistita nell’avere il medesimo puntato un’arma da fuoco, come taleperfettamente identificata, all’indirizzo della persona offesa, senza esplosione dialcun colpo.

L’assenza di segni di danneggiamento sul portone d’ingresso non era,neppure essa, significativa a confutazione della veridicità del racconto dellavittima, tenuto conto del materiale di fabbricazione del portone (ferro, la cuiconsistenza giustificava, altresì, il mancato rilascio di tracce).Era, infine, inconsistente il tentativo della difesa di minare l’attendibilità diParacolli, adducendo presunte discrasie rispetto alla descrizione dell’altro episodio,verificatosi il 3 luglio 2015, che esulava dal thema probandum, non essendodirettamente oggetto di contestazione, e la cui esatta rievocazione era influenzatadallo stato di terrore e di prostrazione psicologica in cui [OSCURATO:PERSONA] stesso era statoormai ridotto a causa delle aggressioni subite dai gruppi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].8.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territorialerigettava la tesi difensiva, secondo la quale l’inversione di marcia da loro compiuta,nel momento in cui il motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA] si avvicinava all’abitazionedi [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata indicativa di un passaggio casuale, ovvero espressiva dipresa di distanza dal generale piano criminoso perseguito da [OSCURATO:PERSONA].La lettura unitaria delle risultanze istruttorie acquisite rispecchiava lo scenariodi un’azione sinergica di gruppo, nel cui ambito il ruolo dei menzionati imputatiera riconoscibile come di retroguardia e pattugliamento, a garanzia della riuscitadell’intera operazione.Sul tema dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era emersodall’istruttoria dibattimentale che, superata la crisi dovuta agli originari sospetticirca il coinvolgimento della famiglia del primo nell’omicidio di FortunatoSorianiello, il legame tra i rispettivi gruppi si era saldamente ricostituito.

Larinnovata fedeltà della famiglia [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] era palesata dalla certapartecipazione di loro esponenti alle spedizioni punitive condotte dal medesimoclan [OSCURATO:PERSONA] contro quello [OSCURATO:PERSONA].9.

Secondo la Corte di appello, era perfettamente configurabile l’aggravantedell’avvalimento del metodo mafioso.Il particolare contesto camorristico, in cui si inseriva la vicenda criminosa, neaveva esaltato la valenza intimidatoria, generando più spiccato turbamento nellavittima, ben consapevole dello spessore criminale dei clan che le si erano avventaticontro.Tale accresciuto turbamento aveva, in effetti, condotto [OSCURATO:PERSONA] asporgere denuncia; la circostanza non faceva venir meno l’obiettivitàdell’aggravante, semmai ne costituiva il suggello.10.

Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono per cassazione gli imputatiAntonio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le rispettive impugnazioni sono di seguito illustrate, nei limiti previsti dall’art.173, comma 1, disp. att.

Cod. proc. pen.11. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, anzitutto, a ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Auriemma.Il relativo atto di ricorso è articolato in cinque motivi.11.1.

Primo motivo.

Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 612,secondo comma, cod. pen.Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe arbitrariamente ritenutoil suo concorso nel reato di cui al capo a), in quanto avrebbe, a torto, giudicatoche la sua condotta – consistita nell’essersi egli trovato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], abordo del secondo scooter, che aveva invertito la marcia nel momento in cuiMautone, a bordo dello scooter condotto da [OSCURATO:PERSONA], si avvicinava all’abitazionedella famiglia [OSCURATO:PERSONA] – integrasse un contributo efficiente all’azione delittuosa,nella forma dell’opera di retroguardia e di pattugliamento a suo supporto.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe, per contro, tenuto un comportamento meramente passivo.Egli, invertendo la marcia, non avrebbe preso parte all’azione intimidatoria, néavrebbe ad essa recato alcun apporto causale, essendo l’azione stessa riferibile aisoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], armati e già in superiorità numerica rispetto allavittima.Per aversi concorso nel reato non basterebbe la semplice adesione morale adun programma criminoso, occorrendo fornire un contributo che produca unrafforzamento dell’azione illecita.La condotta di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe da considerare ininfluente sotto il profiloagevolativo, non essendo idonea a rafforzare il proposito criminoso, né a favorirnel’attuazione, anche in considerazione del fatto che nessuno dei collaboratori digiustizia, pur avendo essi descritto con dovizia di particolari il contesto criminaledi riferimento e i ruoli dei protagonisti, aveva dichiarato di conoscere [OSCURATO:PERSONA].11.2.

Secondo motivo.

Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4 e 7della legge 2 ottobre 1967, n. 895.Il ricorrente ricorda che il capo b) dell’imputazione postulava che la pistola,portata in luogo pubblico in occasione della spedizione intimidatoria, fosse un’armariconducibile ad uno dei clan camorristici operanti sul territorio, ma le emergenzeprocessuali non consentirebbero di stabilire se essa costituisse dotazione balisticaindividuale del singolo associato, ovvero facesse parte dell’armamentario comune.Anche in quest’ultimo caso, [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe concorrere al porto abusivodi un’arma di clan di cui comunque, secondo le stesse fonti dichiarative, egli nonfarebbe parte.11.3.

Terzo motivo.

Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416-bis.1cod. pen.Secondo il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità prevede criteri rigorosiper il riscontro dell’aggravante dell’avvalimento del metodo mafioso, in base aiquali deve emergere inequivocabilmente il dolo specifico di agire nell’interesse diun’organizzazione criminale di tal fatta, operante sul territorio.Nel caso di [OSCURATO:PERSONA] tale dato probatorio inequivoco non sussisterebbe, né lasua condotta individuale (l’avere egli invertito il senso di marcia a bordo delloscooter, in corrispondenza dell’avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa)sarebbe idonea a evocare alcuna contiguità con un’associazione di tipo mafioso, inmodo funzionale a creare nella vittima una condizione di corrispondenteassoggettamento.L’assoggettamento della vittima potrebbe solo derivare dall’induzione, amonte, di un elevato grado di timore.

Ciò non si sarebbe, nella specie, verificato.La persona offesa non si sarebbe per nulla spaventata, avendo deciso didenunciare immediatamente l’accaduto alle forze di polizia.La condotta criminosa, del resto, sarebbe piuttosto riferibile al desiderio diAlfredo [OSCURATO:PERSONA] di vendicare la morte del figlio, non essendo quindi volta adaffermare il predominio territoriale del suo clan.11.4.

Quarto motivo.

Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionesul rilievo dell’aggravante dell’avvalimento del metodo mafioso.Tale rilievo sarebbe basato su elementi probatori non conformi allo standardvalutativo imposto dalla giurisprudenza di legittimità, intendendo con ciò ilricorrente contestare non tanto l’attendibilità della persona offesa, o l’affidabilitàdei collaboratori di giustizia, quanto la retta interpretazione delle loro propalazioni.Dalla motivazione giudiziale, che le recepisce, non emergerebbero le ragioni,per le quali la condotta di [OSCURATO:PERSONA] fosse oggettivamente idonea ad esercitare unacoartazione psicologica sulla vittima, né si comprenderebbe come l’effetto diintimidazione, collegato alla comparsa sullo sfondo dell’organizzazionecamorristica, potesse essere indotto da soggetto mai identificato come tale,neppure dalla vittima stessa.In altra consimile vicenda intimidatoria, avente a protagonisti [OSCURATO:PERSONA] eMautone, la Corte di appello avrebbe escluso l’incidenza dell’aggravante in parola.Non si spiegherebbe la diversa decisione odierna.Il motivo replica, nel resto, le deduzioni già riassunte nei due ultimi capoversidel paragrafo che precede.11.5.

Quinto motivo.

Violazione dell’art. 62-bis cod. pen., in rapporto all’art.133 dello stesso codice.Il diniego giudiziale delle attenuanti generiche, basato sulla gravitàdell’occorso e sui precedenti penali del ricorrente, sarebbe illegittimo.La condotta di [OSCURATO:PERSONA], ove ritenuta concorsuale, sarebbe certamente dirilevanza e portata inferiori a quella dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonpotendosi dimenticare che l’odierno ricorrente aveva invertito il senso di marcia,una volta constatata la finalità di intimidazione dei soggetti testé menzionati.12. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono a ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regine.Il relativo atto di ricorso è articolato in tre motivi.12.1.

Primo motivo.

Illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordineall’affermazione di penale responsabilità per il reato di minaccia aggravata di cuial capo a).Il ragionamento della Corte di appello risulterebbe fallace, in quanto basatosu una errata valutazione del dato istruttorio.L’errore marchiano consisterebbe nel ritenere, pur in presenza di datidimostrativi di segno contrario, la cooperazione tra i clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in contestazione.

La difesa aveva analiticamente criticato taleimpostazione, mettendo in rilievo come si trattasse di cooperazione logicamenteinconcepibile.

Il dato storico inconfutabile, da cui partire, sarebbe costituitodall’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 13 febbraio 2014 in territoriosotto il controllo del clan [OSCURATO:PERSONA], eseguito da esponenti della famiglia Tommasellispecificamente accusati di avere agito di concerto con i [OSCURATO:PERSONA] stessi.

Tale stato dicose si porrebbe in aperto e inconciliabile contrasto con la ricostruzione giudiziale,implicante l’azione congiunta di un commando formato da esponenti dei clanSorianiello e [OSCURATO:PERSONA], in realtà in evidente conflitto tra di loro.L’intera ricostruzione in questione poggerebbe su elementi probatori, che iricorrenti assumono travisati.

I collaboratori di giustizia non avrebbero riferito dialcuna ricomposizione tra i gruppi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], successiva all’omicidio dicontrolli di polizia giudiziaria sul territorio, citati dalla sentenza impugnata eriguardanti i periodi più prossimi ai fatti di contestazione, non registrerebbero (senon in un ipotetico caso) lo svolgimento di summit congiunti tra gli stessi duegruppi.Alla luce di ciò, sarebbe da escludere che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] eLuigi [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dei crimini, in posizione distante e defilata rispetto aicoimputati, fosse indicativa di una loro cooperazione al piano criminoso, anchesolo con compiti di scorta e vigilanza a supporto dell’azione.

Si tratterebbe di un«sentiero motivazionale creativo o intuitivo, disconnesso dalla oggettività dellefonti dimostrative».12.2.

Secondo motivo.

Erronea applicazione di legge penale e illogicità econtraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di penaleresponsabilità per il reato di porto illegale di arma comune da sparo di cui al capoestensibili al ragionamento giudiziale sul medesimo capo b), quel che i medesimiulteriormente deducono è il fatto che la Corte di merito avrebbe vagliato la loropenale responsabilità in relazione al reato in discorso, meramente desumendoladalla ritenuta loro consapevole partecipazione all’azione intimidatoria, senzaaccertare la circostanza oggettiva del porto dell’arma in capo a ciascuno deideducenti.Inoltre, nessun dato processuale dimostrerebbe trattarsi, in proposito, dipistola vera ed efficiente.12.3.

Terzo motivo.

Illogicità, contraddittorietà e omissione della motivazionein ordine al riscontro dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.Secondo i ricorrenti, l’aggravante dell’avvalimento del metodo mafiososarebbe addebitabile solo ove la condotta illecita fosse realizzata mediante impiegodi una forza intimidatrice che mutui le modalità di azione di quelle organizzazioni,riflettendo il clima di assoggettamento che è loro caratteristico, a prescindere dallegame con esse dell’autore della condotta in questione.Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, l’agiredegli imputati non aveva prodotto alcuna coartazione nella vittima, così pocointimorita da determinarsi, nell’immediatezza, a sporgere denuncia e chiederel’aiuto delle Forze dell’ordine.Neppure nel corso del procedimento penale gli appartenenti alla famigliaParacolli avevano mai mostrato cedimenti o reticenze, a dimostrazione del fattoche gli stessi, legati come parentela ad altro clan mafioso, non avevano subito laforza intimidatrice derivante dalla nota appartenenza degli aggressori adorganizzazioni malavitose.Né avrebbe senso postulare che il comportamento criminoso fosse finalizzatoall’affermazione della potenza criminale dei clan alleati sul territorio, visto che illuogo dell’azione era già sotto il controllo della famiglia [OSCURATO:PERSONA].13. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è articolato in sei motivi.13.1.

Primo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordineall’affermazione di penale responsabilità per il reato di minaccia aggravata.Secondo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordineall’affermazione di penale responsabilità per i reati di detenzione e porto illegali diarma comune da sparo.I motivi sono svolti congiuntamente.Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha confermato la responsabilitàdell’imputato replicando il medesimo percorso valutativo del Tribunale, adottandoun impianto motivazionale illogico, in quanto fondato su una serie di travisamentidel dato dimostrativo.Il motivo si concentra sulla tesi difensiva, reiterata dinanzi al giudice diappello, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], proprio in ragione dei precedentieventi occorsi in danno del proprio nucleo familiare, e dei legami con la famigliaTommasello, ben poteva essere animato da intendimenti calunniatori in dannodell’odierno ricorrente.

La Corte di appello ha ritenuto di non poter dar seguito atale tesi sulla base di un apparato argomentativo che il ricorrente giudica nécongruo, né coerente.Il ricorrente ricorda che le dichiarazioni provenienti dalla persona offesapossono essere poste, da sole, a fondamento del giudizio di responsabilità penale– come a suo giudizio certamente avvenuto nel caso di specie – solo previaverifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto.Tale verifica sarebbe del tutto insoddisfacente, alla luce delle circostanzainficianti detta soggettiva credibilità, spia del denunciato intento calunniatorio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già a sommarie informazioni testimoniali nel corsodell’indagine, aveva riferito dell’evento occorsogli in data 3 luglio 2015,raccontando che quattro persone dall’aspetto pericoloso, a bordo di duemotoveicoli, fermatesi a pochi metri dal portone della sua abitazione, avevanofissato lo sguardo in quella direzione e si erano poi allontanate. [OSCURATO:PERSONA] dichiaravadi avere riconosciuto, tra tali persone, [OSCURATO:PERSONA], visionando immagini divideosorveglianza, tratte dall’impianto da lui stesso fatto installare dopo i fatti dicausa.

La visione di tali immagini darebbe, tuttavia, ragione della scarsa qualitàdelle registrazioni, inidonee alla corretta identificazione dei soggetti coinvolti, edelle stesse targhe delle motociclette.13.2.

Terzo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alrilievo dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.La sentenza impugnata si limiterebbe ad esporre considerazioni generiche sulradicamento territoriale dell’imputato, e sui suoi rapporti con soggetti legati adambienti criminali, senza riuscire a dimostrare l’avvenuto effettivo impiego,nell’occorso, di modalità intimidatorie di stampo tipicamente mafioso.Parimenti illogica sarebbe la sentenza stessa, nella parte in cui essa evoca ilgrave turbamento, indotto nell’offeso dal timore di subire ritorsioni, senza valutareadeguatamente se la condotta del ricorrente fosse realmente funzionale a crearela corrispondente condizione di assoggettamento.13.3.

Quarto motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alrilievo della recidiva.Tale rilievo sarebbe basato esclusivamente sul riscontro dei precedenti penali,(l’ultimo dei quali risalente a fatto giudicato nel lontano maggio del 2010).Il ricorrente osserva che il giudizio sulla recidiva non rappresenta un giudiziosull’astratta pericolosità del reo, ma una valutazione sulla gravità dell’illecito,commisurata alla maggiore capacità a delinquere dal reo manifestata.

Nel caso dispecie, l’apprezzamento giudiziale sarebbe deficitario sotto questo profilo, inquanto le caratteristiche dei reati non sarebbero state adeguatamente rapportatealla personalità dell’imputato, nell’ottica del predetto necessario collegamentofunzionale.13.4.

Quinto motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine aldiniego delle attenuanti generiche.Quest’ultimo, legato non solo alla gravità del fatto, e al profilo criminaledell’imputato, ma all’assenza di segnali di resipiscenza, e di iniziative riparatorie orisarcitorie in favore della persona offesa, trascurerebbe l’incidenza di possibilifattori di attenuazione, e valorizzerebbe in negativo, in modo indebito, l’eserciziodi facoltà processuali all’imputato legittimante spettanti.13.5.

Sesto motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alladosimetria della pena.In tale opera, la sentenza impugnata, dando rilievo alla mera pretesa gravitàdei fatti di reato, si sarebbe, quanto alla pena base, illogicamente eimmotivatamente discostata dal minimo edittale, non fornendo congruagiustificazione neppure degli aumenti di pena apportati per i reati in continuazione,interna ed esterna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi primo e secondo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], svolti congiuntamente epassibili di trattazione unitaria, dai quali è opportuno muovere per ragioni dipregiudizialità logica, censurano la trama argomentativa giudiziale in ordine alribadito giudizio di penale responsabilità su reati di cui ai capi a) e b), adducendoil mancato rispetto dei canoni processuali in tema di valutazione della prova.Si tratta di censure non fondate, per le ragioni di seguito illustrate.2.

È noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 2530399-01), ilsindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenzaimpugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativoapprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioniprocessuali.Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l’intrinsecaricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto averificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendole regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendanopersuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez.

U, n. 47289del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).Sono, viceversa, precluse tutte le doglianze che sollecitino una diversavalutazione, ad opera di questa Corte, del materiale istruttorio, perché doglianzedi tal fatta seguono lo schema tipico di un gravame di merito e non colgono ilproprium dello scrutinio di legittimità, diretto ad enucleare la sola eventualeesistenza dei vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,che sono quelli di mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà (intrinseca oestrinseca, rispetto ad atti processuali specificamente individuati), inerenti aspettiessenziali e tali da imporre potenzialmente una diversa conclusione del processo(Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13442dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924-01; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013,Basile, Rv. 258153-01).Sono, quindi, anche precluse le deduzioni che, prive dell’anzidetto tono dilegittimità, sollecitano la mera riponderazione degli esiti probatori o evidenzianoragioni a sostegno di eventuali conclusioni differenti sullo spessore e sulla valenzadimostrativa dei singoli elementi del quadro istruttorio, essendo in particolareinibito al giudice di legittimità di orientare la sua analisi sul fatto e sulla suaricostruzione, in quanto ciò si risolverebbe in una impropria riedizione del giudiziodi merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sullamotivazione (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez.6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01; Sez. 6, n. 14624 del20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621-01).3.

Il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione dellasentenza impugnata abbraccia, per contro, la denuncia di travisamento probatorio.Quest’ultimo è il mezzo in forza del quale la Corte stessa è sollecitata, senzadover procedere all’inammissibile rivalutazione del fatto, e degli elementidimostrativi dello stesso, a prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagliimpugnata senza alterazione del loro contenuto estrinseco.Sussiste dunque l’anzidetto travisamento giusto quando il giudice di meritoabbia fatto riferimento a un elemento di prova in realtà inesistente, o abbiainopinatamente e ingiustamente trascurato un elemento esistente e decisivo, oabbia fondato il proprio convincimento su un risultato di prova incontestabilmentediverso da quello reale (tra le molte, Sez. 1, n. 7907 del 15/12/2021, dep. 2022,Buonanno).4.

Il tessuto motivazionale della pronuncia impugnata, scrutinato alle luce ditali coordinate ermeneutiche, non solo non riflette alcun travisamento del datoistruttorio, nella precisata rigorosa accezione che l’espressione assume nel nostrocontesto, ma è pienamente idoneo – sotto il profilo dell’attitudine dimostrativa edella completezza argomentativa – a sorreggere l’apprezzamento probatorio,univocamente deponente per la conferma del giudizio di penale responsabilità.Si è di fronte, infatti, ad una prova di carattere rappresentativo, che offre unadescrizione icastica dell’azione intimidatoria armata e dei soggetti che vi hannopreso parte, individualmente identificati, mettendo capo ad una ricostruzionedotata di grande forza visiva, incisività ed efficacia, in grado di togliere ogniragionevole dubbio anche sui ruoli dagli imputati rispettivamente ricoperti.Di tale azione [OSCURATO:PERSONA] è diretto protagonista, oltre che ideatore essendo alui direttamente riferibile, nel contesto adeguatamente evocato nel processo daicollaboratori di giustizia, il movente minatorio e ritorsivo della spedizione armata,come delle ulteriori vicende di prepotenza e violenza, morale e materiale, subitedall’intera famiglia [OSCURATO:PERSONA] nell’arco temporale descritto in narrativa.Il significato penalistico delle condotte di cui in imputazione appare, rispettoa [OSCURATO:PERSONA], di palmare evidenza. [OSCURATO:PERSONA] che impugna personalmente lapistola, che punta verso la vittima per spaventarla e soggiogarla, ed è meramentecongetturale – valendo tale rilievo ad anticipata confutazione dell’obiezionesollevata, a proposito del reato di cui al capo b), nel secondo motivo dell’atto diricorso congiunto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] – l’ipotesi che si trattasse di pistola attualmentenon funzionante (ipotesi che non varrebbe, peraltro, di per sé, ad escludere lapenale responsabilità: da ultimo, Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv.275465-01); mentre l’ipotesi che si trattasse addirittura di pistola finta è inimplicito, ma non meno palese, contrasto con il narrato testimoniale.

MaurizioParacolli era prossimo al dispiegarsi dell’azione, tanto da poter adeguatamentediscernere, e non sarebbe altrimenti corso a rifugiarsi in casa.Che la vittima fosse al cospetto di un’arma reale ed efficiente è desumibile, inconclusione, dal suo racconto e, per via logica, dal contesto degli accadimentianche alla luce delle precedenti vicende criminose che avevano coinvolto il clan.5.

La prova rappresentativa risale, dunque, alle dichiarazioni della personaoffesa, la cui attendibilità, intrinseca ed estrinseca, è stata verificata con ogni curadal giudice territoriale (v. par. 7 della narrativa), il quale ha anche escluso – conmotivazione congrua e logica, in questa sede non ulteriormente sindacabile – chele ragioni di pregressa contrapposizione tra le parti possano avere indotto ildichiarante a rendere dichiarazioni calunniatorie, non potendosi, in particolare,tale intento far risalire a pretese incongruenze inerenti la rievocazione, da partesua, di altro e successivo accadimento, siccome influenzata, comeineccepibilmente annota la sentenza impugnata, dallo stato di terrore e diprostrazione psicologica in cui [OSCURATO:PERSONA] stesso era stato ormai ridotto a causa delleaggressioni subite dai gruppi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].Non è ultroneo ribadire, al riguardo, che, in tema di valutazione della provatestimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato – alle cui dichiarazioninon si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. – èquestione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazionedella sentenza impugnata sia affetta da manifeste lacune, aporie e contraddizioni(da ultimo, Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333-01), nella specie non ravvisabili alla stregua delle osservazioni che precedono.Né è inutile ricordare che tale valutazione di attendibilità è perfettamentecollimante con quella già effettuata in primo grado, realizzandosi così appieno ilmodello della c.d. doppia conforme sul punto, altamente predittivo della soliditàdella struttura argomentativa del ragionamento giudiziale (tra le molte, Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).Ciò a maggior ragione, in quanto la sentenza di appello, pur effettuando idovuti richiami ai contenuti della decisione di primo grado, non ha operato alcunrecepimento acritico delle relative valutazioni e conclusioni, ma si è rapportata, inmodo dialettico e non elusivo, alle censure dell’appellante, illustrando in sufficientedettaglio le ragioni che impedivano di riconoscere loro pregio.La motivazione di secondo grado è tornata, in effetti, sui punti salientiriguardanti l’affidabilità della persona offesa, e la tenuta dei riscontri di contesto(si vedano le dichiarazioni dei familiari, quelle dei collaboratori, e gli accertamentidi P.G.), e li ha rivisitati alla luce delle contestazioni articolate nell’atto di appello,misurandosi criticamente con queste ultime in maniera adeguata; la decisione èdotata, in definitiva, di un autonomo ed esaustivo apparato argomentativo, chedimostra in sé, inequivocamente, che il giudice di secondo grado – contrariamentealla premessa iniziale, svolta nei motivi in disamina, conclusivamente dunque darespingere – non ha in alcun modo abdicato alla sua funzione istituzionale diverifica.6.

Le considerazioni che precedono introducono la disamina dei motivi primoe secondo dell’atto di ricorso [OSCURATO:PERSONA], nonché dei motivi primo e secondo dell’attodi ricorso congiunto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], connessi e passibili di trattazione unitaria.Tali motivi risultano infondati.7.

E’ noto che integra concorso pieno nel reato la condotta del soggetto cheapporti un consapevole contributo, morale o materiale, all’altrui azione criminosa,suscettibile di manifestarsi anche in forma solo agevolatrice ovvero valevole agarantire al correo una certa sicurezza, una collaborazione su cui potereventualmente contare, tale quindi da incrementare ex ante le probabilità disuccesso dell’azione (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv.287403-01; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02; Sez. 3, n.41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01).Una condotta siffatta, manifestando piena adesione all’azione criminosa,svolge altresì un ruolo concausale pienamente efficiente rispetto ad essa e si poneal di fuori della mera connivenza, intesa come assistenza passiva all’altruicomportamento illegale, realizzata al di fuori di obblighi positivi di impedimento(v. anche, tra le molte, Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv.258953-01).La sentenza impugnata si conforma fedelmente a tale paradigma normativo.Essa, con motivazione esaustiva e convincente, spiega bene che la condottadei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è stata affatto inerte e passiva,ma ha inciso eziologicamente sulla produzione dell’occorso, agevolandone larealizzazione tramite il rafforzamento del senso di sicurezza degli autori materiali.La Corte di appello motiva impeccabilmente sul punto, evidenziando comel’inversione di marcia compiuta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cuiSorianiello si avvicinava all’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e il loro successivoallontanamento, siano dimostrative del ruolo di fattivo supporto, svolgendo essiun’attività di retroguardia e presidiando il territorio durante l’offensiva criminale,nella piena consapevolezza delle modalità esecutive e della presenza dell’arma dasparo, portata per essere usata a fini intimidatori.8.

Senza la loro presenza, come la sentenza impugnata giustamente rimarca,il reato di cui al capo a) si sarebbe potuto ugualmente commettere, ma conmaggiori incertezze o difficoltà, in quanto la funzione degli imputati era quella diprevenire ed eventualmente contrastare l’intervento di gruppi antagonisti o delleLa stessa efficacia intimidatoria dell’azione è risultata rafforzata, per effettodel visibile coinvolgimento in essa di un numero di persone eccedenti quello degliautori della condotta strettamente tipica.I motivi in scrutinio contrastano tali logiche e persuasive argomentazioni,adducendo l’alternativa, e totalmente implausibile, spiegazione che [OSCURATO:PERSONA] eVigilia si trovassero lì quasi per caso, e che il loro allontanamento segni piuttostouna presa di distanza.Come ogni ricostruzione alternativa, che il giudice di merito abbia giàappositamente preso in esame, e abbia confutato con ragionamentoconsequenziale ed esente da aporie, anche quella sopra proposta non può trovarevalido ingresso nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/202, dep.2024, Lombardi, Rv. 285801-01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata,Rv. 270519-01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01).D’altra parte, come il giudice a quo ineccepibilmente rileva, la sinergiaoperativa di esponenti dei clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risponde alla radicatafenomenologia criminale del territorio di riferimento; sinergia, che avevaconosciuto una breve interruzione all’indomani dell’uccisione di FortunatoSorianiello, ma che risultava storicamente superata alla data dei reati di causa.Anche al riguardo i ricorrenti oppongono sterili controdeduzioni di ordinemeramente fattuale, implicanti la rivalutazione, non consentita in questa sede,degli apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia, o la valorizzazione dielementi neutri, quali il numero dei summit congiunti caduti sotto la direttaosservazione delle forze di polizia.9.

I principi della responsabilità concorsuale, sopra passati in rassegna,valgono anche a suggello della penale responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui al capo b).Concorre, infatti, nel delitto di porto illegale, in luogo pubblico, di arma dasparo colui che aderisce ad un’impresa criminosa comportante l’impiego senzalicenza, nel luogo programmato, dell’arma stessa, quand’anche, di quest’ultima,altro soltanto dei compartecipi avesse preventivamente l’esclusiva disponibilità(Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364-01), ed è ciòche è esattamente emerso nel processo, senza che abbia alcuna rilevanza il fattoche detta disponibilità, in capo ad [OSCURATO:PERSONA], fosse a titolo individuale, oderivasse dal suo essere membro del clan camorristico.La penale responsabilità degli imputati per il delitto in questione non è fattadiscendere, dunque, come opinano i ricorrenti, sic et sempliciter dalla consu-mazione del concomitante reato di minaccia, ma deriva dal fatto quest’ultima fuconcertata come minaccia da commettere tramite arma illegalmente posseduta efu eseguita con tali modalità (Sez. 1, n. 12494 del 17/12/2025, dep. 2026,Biancolillo, Rv. 289750-03; Sez. 1, n. 6223 del 05/12/2023, dep. 2024, Buonanno,Rv. 285785-01), peraltro con l’effettivo intervento materiale degli imputatimedesimi in fase esecutiva, ancorché tramite compartecipazione non integrante,rispetto al porto, la condotta tipica (purtuttavia, come si è detto, non richiesta).10.

Il terzo e il quarto motivo dell’atto di ricorso [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivodell’atto di ricorso congiunto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], nonché il terzo motivo del ricorsoSorianiello, sono connessi e passibili di trattazione unitaria, che si passa dunque asvolgere.Le deduzioni, che li sorreggono, non sono fondate.11.

L’aggravante dell’avvalimento del metodo mafioso sussiste, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui le modalità esecutive della condottasiano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forzaintimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis,Rv. 283637-01).

Non occorre, però, che sia dimostrata o contestata l’esistenzaeffettiva della corrispondente associazione per delinquere (Sez. 2, n. 32564 del12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-02; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca,Rv. 211178-01), e tanto meno l’affiliazione ad essa di alcuno degli agenti.L’impiego della suddetta forza d’intimidazione, capace di produrre lecondizioni di assoggettamento ed omertà evocate dall’art. 416-bis cod. pen., deveessere, inoltre, logicamente funzionale alla più pronta e agevole commissione delreato, o al raggiungimento delle sue finalità (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C.,Rv. 285761-01; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365-01).La motivazione giudiziale al riguardo è aderente al canone legale, logica edesaustiva.

Né ha senso contrapporvi la diversa decisione, che la Corte di appellodi Napoli avrebbe reso su altra vicenda storica e processuale (ancorché verificatasiin pari data), posto che non è dato apprezzare, in questa sede, per deficit dirappresentazione, l’iter motivazionale che ha condotto alla diversa valutazionedella vicenda concorrente.Quanto alla vicenda di causa, l’ostentazione proterva della pistola, lasuccessiva aggressione portata sin sull’uscio di casa della vittima e la strategiacorale di azione richiamavano, come ben evidenziato dalle sentenze di merito,l’operato di un commando mafioso (anche perché almeno alcuni dei correi eranochiaramente identificabili come aventi una tale caratura), sicuro di avere ilcontrollo del territorio di riferimento e di poterlo liberamente esercitare,spadroneggiandovi.Lo scopo intimidatorio, che l’azione perseguiva, è uscito certamente rafforzatodalle citate caratteristiche modali, onde il pieno riscontro del collegamentofunzionale necessario per la configurazione della circostanza.Il raggiungimento di tale scopo, ossia il concreto prodursi dell’effetto diassoggettamento ed omertà perseguito con l’impiego del metodo, non è invecenecessario ai fini del perfezionamento dell’aggravante.

Il fatto, dunque, che lavittima non sia rimasta sopraffatta e abbia reagito, denunciando prontamentel’accaduto, non la elide.12.

L’aggravante in parola, sotto altro aspetto, ha carattere oggettivo e sicomunica a tutti i compartecipi, quando pure le condotte di rafforzataintimidazione e sopraffazione, che la concretano, siano state materialmentecommesse solo da alcuni di essi a colpevole insaputa degli altri (tra le molte, Sez.4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02), come nella specie peraltroda escludere a fronte del riscontrato agire concertato, e pienamente informato ditutte le circostanze di contesto, addebitabile a tutti gli attuali imputati.Invano, dunque, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cercano di deviare l’attenzionesulle caratteristiche individuali delle rispettive condotte, pretermettendo – ancorauna volta – di considerare l’estensibilità, anche al regime delle circostanze, delleregole del concorso di persone nel reato; estensibilità che, per le circostanze dinatura oggettiva, prescinde finanche, come detto, dal dolo (nei ricorsi a tortoinvocato).13.

Il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che viene ora in considerazione, èinfondato, giacché l’applicazione della recidiva nei suoi confronti si sottrae acensura.Secondo consolidati principi (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv.247838-01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425-01; Sez. 3,n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01), ai fini dellarilevazione della recidiva il giudice è tenuto a verificare in concreto se lareiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e dipericolosità del suo autore, avuto riguardo ad ogni parametro significativo dellapersonalità del reo e del grado di colpevolezza.Ebbene, nel riconoscere l’aggravante, la sentenza impugnata ha solo preso lemosse dai precedenti penali dell’imputato, evidenziandone peraltro la identità diindole, la gravità e lo spessore, come pure l’inefficacia preventiva e deterrentedelle corrispondenti condanne.

Tali elementi sono stati adeguatamente ritenutiespressivi di persistente inclinazione al delitto, capace di giustificare l’accresciutorigore sanzionatorio.14.

Il quinto motivo dell’atto di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del ricorsoSorianiello, tra loro connessi e che di seguito vengono congiuntamente trattati,sono infondati.L’esclusione, per entrambi i ricorrenti, delle attenuanti generiche è statainappuntabilmente motivata dal giudice territoriale, tramite il richiamo a queglielementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai finidell’esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez.3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03; Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), nella specie ravvisati nell’assolutagravità delle condotte, che non vi è bisogno di ulteriormente rimarcare, e nei profilicriminali individuali, essendo gli imputati stabilmente inseriti nel locale contesto dicriminalità organizzata, oltre che nell’entità del pregiudizio arrecato alla personaoffesa e nell’assenza di qualsivoglia ravvedimento.Il giudizio, che non sottende alcuna lesione del diritto degli imputati a decidereliberamente la propria linea di difesa, si sottrae ad ogni censura; ciò anche rispettoad [OSCURATO:PERSONA], posto che la pretesa minore valenza offensiva della sua condotta, fattadiscendere solo dalla natura atipica del suo concorso, è smentita dalla sentenzaimpugnata, che sottolinea correttamente il significativo apporto dell’imputato inchiave di agevolazione dell’altrui condotta criminosa e rafforzamento del relativoproposito.15.

Residua il sesto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].Esso è infondato, perché i giudici di merito, nell’esercizio del poteredosimetrico, si sono attenuti a canoni commisurativi prudenti e contenuti,comunque congruamente argomentando le ragioni del discostamento dal minimoedittale quanto alla pena base (fissata nella misura di tre anni di reclusione, afronte di un range che spaziava dall’anno e quattro mesi ai sei anni e otto mesi),nonché le ragioni degli aumenti per le aggravanti e a titolo di continuazione.Le sentenze di merito hanno a tal fine richiamato, in modo chiaro e puntuale,la rilevante offensività delle condotte e la personalità gravemente trasgressiva delloro autore.Tale giudizio di fatto, perfettamente motivato, non è in alcun modo rivisitabilein sede di legittimità.16.

In conclusione, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] essere rigettati.I menzionati ricorrenti debbono essere pertanto condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AldoEsposito, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso;uditi i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e AntonioRizzo, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza 6 maggio 2022 il Tribunale di Napoli dichiarava AntonioErnano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli (con [OSCURATO:PERSONA], nonricorrente in questa sede):a) del reato di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., per avere, inconcorso tra loro, minacciato [OSCURATO:PERSONA], essendosi tutti avvicinati a bordodi motocicli all’abitazione dei genitori della vittima, avendo [OSCURATO:PERSONA] puntatocontro di lei una pistola e avendo uno dei correi sferrato un calcio al portone inferro della medesima abitazione dopo che la vittima vi aveva trovato riparo; conl’aggravante ulteriore dell’avvalimento del metodo mafioso, ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.;b) del reato di cui agli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, comesopra aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere gli imputati, inconcorso tra loro, portato in luogo pubblico, nel contesto sopra evocato, un’armacomune da sparo; e il solo [OSCURATO:PERSONA], altresì, del reato di cui agli artt. 2 e 7 dellalegge n. 895 del 1967, per avere altresì anteriormente detenuto detta arma.2. Il giudice di primo grado condannava:- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni e cinque mesi direclusione e 10.000 euro di multa, ciascuno, previa applicazione della contestatarecidiva e previo riconoscimento della continuazione interna tra i reati;- [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sette anni e otto mesi di reclusione e 17.500euro di multa, previa applicazione della contestata recidiva, specifica e reiterata,e previo riconoscimento della continuazione interna, nonché della continuazioneesterna con altra pregressa condanna.3. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermavaintegralmente la pronuncia di primo grado.4. L’occorso era giudizialmente ricostruito nei seguenti termini.4.1. [OSCURATO:PERSONA] si intratteneva con il figlio, il 7 giugno 2015, all’esternodall’abitazione napoletana di famiglia, allorché notava un motociclo di colore rosso,con a bordo [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, il quale, dopo averlo guardato «in modo strano»,accelerava con il suo mezzo in direzione di via Croce di Piperno, che imboccavacontromano.Dopo alcuni minuti, sopraggiungevano tre scooter, con sei persone a bordo.In seno a costoro la vittima riconosceva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] dirigersi verso il portone di casa e [OSCURATO:PERSONA] spianarglicontro un’arma da fuoco, [OSCURATO:PERSONA], preso il figlio in braccio, si rifugiava entro lostabile sbarrando il portone.Dall’interno avvertiva immediatamente il rumore di un forte calcio, sferratocontro lo stesso portone.Temendo per l’incolumità sua e dei suoi familiari, la vittima chiedeval’intervento delle forze dell’ordine, che giungevano dopo che il gruppo si era datoalla fuga.4.2. L’episodio descritto si inscriveva in una sequenza di gravi atti intimidatori,subiti da membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei legami da loro intrattenuticon [OSCURATO:PERSONA], figura apicale dell’omonimo clan, antagonista del clanSorianiello, storicamente alleato del clan [OSCURATO:PERSONA].Il 13 febbraio 2014, per vero, a Soccavo era stato assassinato FortunatoSorianiello, figlio di [OSCURATO:PERSONA], per mano di esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA], per ragionilegate al controllo di una delle piazze di spaccio del Rione 99. Dopo tale omicidio,il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato una serie di ritorsioni trasversali contro persone avario titolo legate al clan antagonista (ritorsioni che, inizialmente, non avevanorisparmiato neppure la famiglia [OSCURATO:PERSONA], in principio sospettata di essere coinvoltanella morte di [OSCURATO:PERSONA]), le quali erano degenerate in una vera e propriacontrapposizione armata, protrattasi almeno sino al 2019 (anno di inizio delpercorso di collaborazione con la giustizia di [OSCURATO:PERSONA]).Molte di tali ritorsioni avevano colpito la famiglia [OSCURATO:PERSONA].4.2.1. Il primo atto ritorsivo si verificava il 6 ottobre 2014 ai danni di VincenzoParacolli, attinto da plurime esplosioni di arma da fuoco.In seguito a tale episodio, [OSCURATO:PERSONA] si allontanava da Napoli,trasferendosi all’Isola d’Elba.4.2.2. Dopo l’episodio del 7 giugno 2015, oggetto del presente processo, ilsuccessivo 3 luglio quattro persone a bordo di due motociclette si fermavano apochi metri dal portone dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].Esse scendevano per verificare, secondo quanto da [OSCURATO:PERSONA] riferito,l’esistenza di telecamere.4.2.3. Altro episodio, rievocato da [OSCURATO:PERSONA], risaliva al 5 settembre2015.Intorno alle 6 del mattino, erano transitati sotto casa sua cinque o sei uomini,armati di kalashnikov. Subito dopo, era esploso un ciclomotore, parcheggiato apochi metri di distanza dalla finestra di una delle camere da letto e poi rinvenutodanneggiato all’altezza dell’abitazione dei genitori del dichiarante.5. Il quadro probatorio, a carico degli imputati, era integrato da plurimerisultanze informative e documentali, acquisite nel corso dell’istruttoriadibattimentale di primo grado.Il nucleo fondante tale quadro si incentrava sulle dichiarazioni testimonialidella persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricostruito l’episodio di causanei termini sopra descritti, confermando la versione già resa in sede di denuncia enelle successive audizioni.A riscontro del narrato della vittima concorrevano:- le deposizioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente fratello e sorella della persona offesa, sugli ulteriori episodi diviolenza e intimidazione perpetrati e sulle ragioni ad essi sottese;- le dichiarazioni dell’assistente capo della Polizia di [OSCURATO:PERSONA],che aveva riferito sugli esiti dell’intervento eseguito il 7 giugno 2015 presso casaParacolli;- le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avevano consentito didelineare il contesto camorristico di riferimento, le dinamiche interne ai clan e iloro reciproci rapporti.6. La Corte di appello, nel dichiarare l’infondatezza dei gravami proposti dagliimputati avverso la condanna pronunciata dal giudice di primo grado, dopo avereampiamente ricostruito il menzionato contesto camorristico, e il clima minatorio edi tensione creato intorno alla persona offesa e ai suoi familiari (che spiegava,altresì, l’atteggiamento parzialmente reticente mostrato in dibattimento della testeIlaria [OSCURATO:PERSONA]), vagliava diffusamente l’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA].Il suo apporto informativo assumeva rilievo sia in ordine alla descrizione delladinamica delittuosa, che per l’individuazione degli imputati quali autori dellecondotte perpetrate ai danni del dichiarante.Il riconoscimento fotografico, da lui eseguito nella stessa giornata del 7 giugno2015, aveva avuto esito positivo. [OSCURATO:PERSONA] aveva, tra l’altro, individuato in AlfredoSorianiello la persona che gli aveva puntato la pistola contro, in [OSCURATO:PERSONA] l'uomosul secondo scooter, in [OSCURATO:PERSONA] la persona che viaggiava sullo stessomotoveicolo di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] l’uomo a bordo dello scooter su cuiviaggiava [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello valorizzava, a sostegno della riconosciuta pienacontesti e dinamiche criminali (come confermato dal sovrintendente capo delCommissariato P.S. Napoli-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); l’intrinseca linearità ecoerenza del narrato, incentrato su fatti caduti sotto la diretta percezione deldichiarante; la spontaneità della denuncia, sporta a circa tre ore dal fatto; lo statodi forte agitazione in cui il denunciante versava al momento dell’iniziale interventodella polizia giudiziaria (testimoniato dall'assistente capo [OSCURATO:PERSONA]); la rilevanza deidettagli descrittivi relativi ai tratti somatici degli imputati e al loro modus operandi,che avevano reso immediatamente possibili l’individuazione fotografica deiresponsabili.7. Si rivelavano, pertanto, prive di pregio, per la Corte territoriale, le censuremosse dai difensori degli imputati a detrimento dell’operato positivoapprezzamento di attendibilità della persona offesa.Secondo la stessa Corte, gli appellanti si erano limitati a formulare generichedoglianze, incentrate sul difetto di riscontri comprovanti la presenza degli imputatifuori dall’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e sul mancato rinvenimento della pistola.L’assenza di testimoni oculari ulteriori dell’occorso non sottraeva valoreprobatorio al narrato di [OSCURATO:PERSONA], così come l’assenza di bossoli sull’asfaltoera irrilevante atteso che l’azione minatoria portata avanti da [OSCURATO:PERSONA] eraconsistita nell’avere il medesimo puntato un’arma da fuoco, come taleperfettamente identificata, all’indirizzo della persona offesa, senza esplosione dialcun colpo. L’assenza di segni di danneggiamento sul portone d’ingresso non era,neppure essa, significativa a confutazione della veridicità del racconto dellavittima, tenuto conto del materiale di fabbricazione del portone (ferro, la cuiconsistenza giustificava, altresì, il mancato rilascio di tracce).Era, infine, inconsistente il tentativo della difesa di minare l’attendibilità diParacolli, adducendo presunte discrasie rispetto alla descrizione dell’altro episodio,verificatosi il 3 luglio 2015, che esulava dal thema probandum, non essendodirettamente oggetto di contestazione, e la cui esatta rievocazione era influenzatadallo stato di terrore e di prostrazione psicologica in cui [OSCURATO:PERSONA] stesso era statoormai ridotto a causa delle aggressioni subite dai gruppi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].8. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territorialerigettava la tesi difensiva, secondo la quale l’inversione di marcia da loro compiuta,nel momento in cui il motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA] si avvicinava all’abitazionedi [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata indicativa di un passaggio casuale, ovvero espressiva dipresa di distanza dal generale piano criminoso perseguito da [OSCURATO:PERSONA].La lettura unitaria delle risultanze istruttorie acquisite rispecchiava lo scenariodi un’azione sinergica di gruppo, nel cui ambito il ruolo dei menzionati imputatiera riconoscibile come di retroguardia e pattugliamento, a garanzia della riuscitadell’intera operazione.Sul tema dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era emersodall’istruttoria dibattimentale che, superata la crisi dovuta agli originari sospetticirca il coinvolgimento della famiglia del primo nell’omicidio di FortunatoSorianiello, il legame tra i rispettivi gruppi si era saldamente ricostituito. Larinnovata fedeltà della famiglia [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] era palesata dalla certapartecipazione di loro esponenti alle spedizioni punitive condotte dal medesimoclan [OSCURATO:PERSONA] contro quello [OSCURATO:PERSONA].9. Secondo la Corte di appello, era perfettamente configurabile l’aggravantedell’avvalimento del metodo mafioso.Il particolare contesto camorristico, in cui si inseriva la vicenda criminosa, neaveva esaltato la valenza intimidatoria, generando più spiccato turbamento nellavittima, ben consapevole dello spessore criminale dei clan che le si erano avventaticontro.Tale accresciuto turbamento aveva, in effetti, condotto [OSCURATO:PERSONA] asporgere denuncia; la circostanza non faceva venir meno l’obiettivitàdell’aggravante, semmai ne costituiva il suggello.10. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono per cassazione gli imputatiAntonio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le rispettive impugnazioni sono di seguito illustrate, nei limiti previsti dall’art.173, comma 1, disp. att. Cod. proc. pen.11. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, anzitutto, a ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Auriemma.Il relativo atto di ricorso è articolato in cinque motivi.11.1. Primo motivo. Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 612,secondo comma, cod. pen.Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe arbitrariamente ritenutoil suo concorso nel reato di cui al capo a), in quanto avrebbe, a torto, giudicatoche la sua condotta – consistita nell’essersi egli trovato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], abordo del secondo scooter, che aveva invertito la marcia nel momento in cuiMautone, a bordo dello scooter condotto da [OSCURATO:PERSONA], si avvicinava all’abitazionedella famiglia [OSCURATO:PERSONA] – integrasse un contributo efficiente all’azione delittuosa,nella forma dell’opera di retroguardia e di pattugliamento a suo supporto.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe, per contro, tenuto un comportamento meramente passivo.Egli, invertendo la marcia, non avrebbe preso parte all’azione intimidatoria, néavrebbe ad essa recato alcun apporto causale, essendo l’azione stessa riferibile aisoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], armati e già in superiorità numerica rispetto allavittima.Per aversi concorso nel reato non basterebbe la semplice adesione morale adun programma criminoso, occorrendo fornire un contributo che produca unrafforzamento dell’azione illecita.La condotta di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe da considerare ininfluente sotto il profiloagevolativo, non essendo idonea a rafforzare il proposito criminoso, né a favorirnel’attuazione, anche in considerazione del fatto che nessuno dei collaboratori digiustizia, pur avendo essi descritto con dovizia di particolari il contesto criminaledi riferimento e i ruoli dei protagonisti, aveva dichiarato di conoscere [OSCURATO:PERSONA].11.2. Secondo motivo. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4 e 7della legge 2 ottobre 1967, n. 895.Il ricorrente ricorda che il capo b) dell’imputazione postulava che la pistola,portata in luogo pubblico in occasione della spedizione intimidatoria, fosse un’armariconducibile ad uno dei clan camorristici operanti sul territorio, ma le emergenzeprocessuali non consentirebbero di stabilire se essa costituisse dotazione balisticaindividuale del singolo associato, ovvero facesse parte dell’armamentario comune.Anche in quest’ultimo caso, [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe concorrere al porto abusivodi un’arma di clan di cui comunque, secondo le stesse fonti dichiarative, egli nonfarebbe parte.11.3. Terzo motivo. Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416-bis.1cod. pen.Secondo il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità prevede criteri rigorosiper il riscontro dell’aggravante dell’avvalimento del metodo mafioso, in base aiquali deve emergere inequivocabilmente il dolo specifico di agire nell’interesse diun’organizzazione criminale di tal fatta, operante sul territorio.Nel caso di [OSCURATO:PERSONA] tale dato probatorio inequivoco non sussisterebbe, né lasua condotta individuale (l’avere egli invertito il senso di marcia a bordo delloscooter, in corrispondenza dell’avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa)sarebbe idonea a evocare alcuna contiguità con un’associazione di tipo mafioso, inmodo funzionale a creare nella vittima una condizione di corrispondenteassoggettamento.L’assoggettamento della vittima potrebbe solo derivare dall’induzione, amonte, di un elevato grado di timore. Ciò non si sarebbe, nella specie, verificato.La persona offesa non si sarebbe per nulla spaventata, avendo deciso didenunciare immediatamente l’accaduto alle forze di polizia.La condotta criminosa, del resto, sarebbe piuttosto riferibile al desiderio diAlfredo [OSCURATO:PERSONA] di vendicare la morte del figlio, non essendo quindi volta adaffermare il predominio territoriale del suo clan.11.4. Quarto motivo. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionesul rilievo dell’aggravante dell’avvalimento del metodo mafioso.Tale rilievo sarebbe basato su elementi probatori non conformi allo standardvalutativo imposto dalla giurisprudenza di legittimità, intendendo con ciò ilricorrente contestare non tanto l’attendibilità della persona offesa, o l’affidabilitàdei collaboratori di giustizia, quanto la retta interpretazione delle loro propalazioni.Dalla motivazione giudiziale, che le recepisce, non emergerebbero le ragioni,per le quali la condotta di [OSCURATO:PERSONA] fosse oggettivamente idonea ad esercitare unacoartazione psicologica sulla vittima, né si comprenderebbe come l’effetto diintimidazione, collegato alla comparsa sullo sfondo dell’organizzazionecamorristica, potesse essere indotto da soggetto mai identificato come tale,neppure dalla vittima stessa.In altra consimile vicenda intimidatoria, avente a protagonisti [OSCURATO:PERSONA] eMautone, la Corte di appello avrebbe escluso l’incidenza dell’aggravante in parola.Non si spiegherebbe la diversa decisione odierna.Il motivo replica, nel resto, le deduzioni già riassunte nei due ultimi capoversidel paragrafo che precede.11.5. Quinto motivo. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen., in rapporto all’art.133 dello stesso codice.Il diniego giudiziale delle attenuanti generiche, basato sulla gravitàdell’occorso e sui precedenti penali del ricorrente, sarebbe illegittimo.La condotta di [OSCURATO:PERSONA], ove ritenuta concorsuale, sarebbe certamente dirilevanza e portata inferiori a quella dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonpotendosi dimenticare che l’odierno ricorrente aveva invertito il senso di marcia,una volta constatata la finalità di intimidazione dei soggetti testé menzionati.12. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono a ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regine.Il relativo atto di ricorso è articolato in tre motivi.12.1. Primo motivo. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordineall’affermazione di penale responsabilità per il reato di minaccia aggravata di cuial capo a).Il ragionamento della Corte di appello risulterebbe fallace, in quanto basatosu una errata valutazione del dato istruttorio.L’errore marchiano consisterebbe nel ritenere, pur in presenza di datidimostrativi di segno contrario, la cooperazione tra i clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in contestazione. La difesa aveva analiticamente criticato taleimpostazione, mettendo in rilievo come si trattasse di cooperazione logicamenteinconcepibile. Il dato storico inconfutabile, da cui partire, sarebbe costituitodall’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 13 febbraio 2014 in territoriosotto il controllo del clan [OSCURATO:PERSONA], eseguito da esponenti della famiglia Tommasellispecificamente accusati di avere agito di concerto con i [OSCURATO:PERSONA] stessi. Tale stato dicose si porrebbe in aperto e inconciliabile contrasto con la ricostruzione giudiziale,implicante l’azione congiunta di un commando formato da esponenti dei clanSorianiello e [OSCURATO:PERSONA], in realtà in evidente conflitto tra di loro.L’intera ricostruzione in questione poggerebbe su elementi probatori, che iricorrenti assumono travisati. I collaboratori di giustizia non avrebbero riferito dialcuna ricomposizione tra i gruppi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], successiva all’omicidio dicontrolli di polizia giudiziaria sul territorio, citati dalla sentenza impugnata eriguardanti i periodi più prossimi ai fatti di contestazione, non registrerebbero (senon in un ipotetico caso) lo svolgimento di summit congiunti tra gli stessi duegruppi.Alla luce di ciò, sarebbe da escludere che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] eLuigi [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dei crimini, in posizione distante e defilata rispetto aicoimputati, fosse indicativa di una loro cooperazione al piano criminoso, anchesolo con compiti di scorta e vigilanza a supporto dell’azione. Si tratterebbe di un«sentiero motivazionale creativo o intuitivo, disconnesso dalla oggettività dellefonti dimostrative».12.2. Secondo motivo. Erronea applicazione di legge penale e illogicità econtraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di penaleresponsabilità per il reato di porto illegale di arma comune da sparo di cui al capoestensibili al ragionamento giudiziale sul medesimo capo b), quel che i medesimiulteriormente deducono è il fatto che la Corte di merito avrebbe vagliato la loropenale responsabilità in relazione al reato in discorso, meramente desumendoladalla ritenuta loro consapevole partecipazione all’azione intimidatoria, senzaaccertare la circostanza oggettiva del porto dell’arma in capo a ciascuno deideducenti.Inoltre, nessun dato processuale dimostrerebbe trattarsi, in proposito, dipistola vera ed efficiente.12.3. Terzo motivo. Illogicità, contraddittorietà e omissione della motivazionein ordine al riscontro dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.Secondo i ricorrenti, l’aggravante dell’avvalimento del metodo mafiososarebbe addebitabile solo ove la condotta illecita fosse realizzata mediante impiegodi una forza intimidatrice che mutui le modalità di azione di quelle organizzazioni,riflettendo il clima di assoggettamento che è loro caratteristico, a prescindere dallegame con esse dell’autore della condotta in questione.Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, l’agiredegli imputati non aveva prodotto alcuna coartazione nella vittima, così pocointimorita da determinarsi, nell’immediatezza, a sporgere denuncia e chiederel’aiuto delle Forze dell’ordine.Neppure nel corso del procedimento penale gli appartenenti alla famigliaParacolli avevano mai mostrato cedimenti o reticenze, a dimostrazione del fattoche gli stessi, legati come parentela ad altro clan mafioso, non avevano subito laforza intimidatrice derivante dalla nota appartenenza degli aggressori adorganizzazioni malavitose.Né avrebbe senso postulare che il comportamento criminoso fosse finalizzatoall’affermazione della potenza criminale dei clan alleati sul territorio, visto che illuogo dell’azione era già sotto il controllo della famiglia [OSCURATO:PERSONA].13. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è articolato in sei motivi.13.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordineall’affermazione di penale responsabilità per il reato di minaccia aggravata.Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordineall’affermazione di penale responsabilità per i reati di detenzione e porto illegali diarma comune da sparo.I motivi sono svolti congiuntamente.Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha confermato la responsabilitàdell’imputato replicando il medesimo percorso valutativo del Tribunale, adottandoun impianto motivazionale illogico, in quanto fondato su una serie di travisamentidel dato dimostrativo.Il motivo si concentra sulla tesi difensiva, reiterata dinanzi al giudice diappello, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], proprio in ragione dei precedentieventi occorsi in danno del proprio nucleo familiare, e dei legami con la famigliaTommasello, ben poteva essere animato da intendimenti calunniatori in dannodell’odierno ricorrente. La Corte di appello ha ritenuto di non poter dar seguito atale tesi sulla base di un apparato argomentativo che il ricorrente giudica nécongruo, né coerente.Il ricorrente ricorda che le dichiarazioni provenienti dalla persona offesapossono essere poste, da sole, a fondamento del giudizio di responsabilità penale– come a suo giudizio certamente avvenuto nel caso di specie – solo previaverifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto.Tale verifica sarebbe del tutto insoddisfacente, alla luce delle circostanzainficianti detta soggettiva credibilità, spia del denunciato intento calunniatorio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già a sommarie informazioni testimoniali nel corsodell’indagine, aveva riferito dell’evento occorsogli in data 3 luglio 2015,raccontando che quattro persone dall’aspetto pericoloso, a bordo di duemotoveicoli, fermatesi a pochi metri dal portone della sua abitazione, avevanofissato lo sguardo in quella direzione e si erano poi allontanate. [OSCURATO:PERSONA] dichiaravadi avere riconosciuto, tra tali persone, [OSCURATO:PERSONA], visionando immagini divideosorveglianza, tratte dall’impianto da lui stesso fatto installare dopo i fatti dicausa. La visione di tali immagini darebbe, tuttavia, ragione della scarsa qualitàdelle registrazioni, inidonee alla corretta identificazione dei soggetti coinvolti, edelle stesse targhe delle motociclette.13.2. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alrilievo dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.La sentenza impugnata si limiterebbe ad esporre considerazioni generiche sulradicamento territoriale dell’imputato, e sui suoi rapporti con soggetti legati adambienti criminali, senza riuscire a dimostrare l’avvenuto effettivo impiego,nell’occorso, di modalità intimidatorie di stampo tipicamente mafioso.Parimenti illogica sarebbe la sentenza stessa, nella parte in cui essa evoca ilgrave turbamento, indotto nell’offeso dal timore di subire ritorsioni, senza valutareadeguatamente se la condotta del ricorrente fosse realmente funzionale a crearela corrispondente condizione di assoggettamento.13.3. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alrilievo della recidiva.Tale rilievo sarebbe basato esclusivamente sul riscontro dei precedenti penali,(l’ultimo dei quali risalente a fatto giudicato nel lontano maggio del 2010).Il ricorrente osserva che il giudizio sulla recidiva non rappresenta un giudiziosull’astratta pericolosità del reo, ma una valutazione sulla gravità dell’illecito,commisurata alla maggiore capacità a delinquere dal reo manifestata. Nel caso dispecie, l’apprezzamento giudiziale sarebbe deficitario sotto questo profilo, inquanto le caratteristiche dei reati non sarebbero state adeguatamente rapportatealla personalità dell’imputato, nell’ottica del predetto necessario collegamentofunzionale.13.4. Quinto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine aldiniego delle attenuanti generiche.Quest’ultimo, legato non solo alla gravità del fatto, e al profilo criminaledell’imputato, ma all’assenza di segnali di resipiscenza, e di iniziative riparatorie orisarcitorie in favore della persona offesa, trascurerebbe l’incidenza di possibilifattori di attenuazione, e valorizzerebbe in negativo, in modo indebito, l’eserciziodi facoltà processuali all’imputato legittimante spettanti.13.5. Sesto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alladosimetria della pena.In tale opera, la sentenza impugnata, dando rilievo alla mera pretesa gravitàdei fatti di reato, si sarebbe, quanto alla pena base, illogicamente eimmotivatamente discostata dal minimo edittale, non fornendo congruagiustificazione neppure degli aumenti di pena apportati per i reati in continuazione,interna ed esterna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi primo e secondo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], svolti congiuntamente epassibili di trattazione unitaria, dai quali è opportuno muovere per ragioni dipregiudizialità logica, censurano la trama argomentativa giudiziale in ordine alribadito giudizio di penale responsabilità su reati di cui ai capi a) e b), adducendoil mancato rispetto dei canoni processuali in tema di valutazione della prova.Si tratta di censure non fondate, per le ragioni di seguito illustrate.2. È noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 2530399-01), ilsindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenzaimpugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativoapprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioniprocessuali.Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l’intrinsecaricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto averificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendole regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendanopersuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. U, n. 47289del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).Sono, viceversa, precluse tutte le doglianze che sollecitino una diversavalutazione, ad opera di questa Corte, del materiale istruttorio, perché doglianzedi tal fatta seguono lo schema tipico di un gravame di merito e non colgono ilproprium dello scrutinio di legittimità, diretto ad enucleare la sola eventualeesistenza dei vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,che sono quelli di mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà (intrinseca oestrinseca, rispetto ad atti processuali specificamente individuati), inerenti aspettiessenziali e tali da imporre potenzialmente una diversa conclusione del processo(Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13442dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924-01; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013,Basile, Rv. 258153-01).Sono, quindi, anche precluse le deduzioni che, prive dell’anzidetto tono dilegittimità, sollecitano la mera riponderazione degli esiti probatori o evidenzianoragioni a sostegno di eventuali conclusioni differenti sullo spessore e sulla valenzadimostrativa dei singoli elementi del quadro istruttorio, essendo in particolareinibito al giudice di legittimità di orientare la sua analisi sul fatto e sulla suaricostruzione, in quanto ciò si risolverebbe in una impropria riedizione del giudiziodi merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sullamotivazione (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez.6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01; Sez. 6, n. 14624 del20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621-01).3. Il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione dellasentenza impugnata abbraccia, per contro, la denuncia di travisamento probatorio.Quest’ultimo è il mezzo in forza del quale la Corte stessa è sollecitata, senzadover procedere all’inammissibile rivalutazione del fatto, e degli elementidimostrativi dello stesso, a prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagliimpugnata senza alterazione del loro contenuto estrinseco.Sussiste dunque l’anzidetto travisamento giusto quando il giudice di meritoabbia fatto riferimento a un elemento di prova in realtà inesistente, o abbiainopinatamente e ingiustamente trascurato un elemento esistente e decisivo, oabbia fondato il proprio convincimento su un risultato di prova incontestabilmentediverso da quello reale (tra le molte, Sez. 1, n. 7907 del 15/12/2021, dep. 2022,Buonanno).4. Il tessuto motivazionale della pronuncia impugnata, scrutinato alle luce ditali coordinate ermeneutiche, non solo non riflette alcun travisamento del datoistruttorio, nella precisata rigorosa accezione che l’espressione assume nel nostrocontesto, ma è pienamente idoneo – sotto il profilo dell’attitudine dimostrativa edella completezza argomentativa – a sorreggere l’apprezzamento probatorio,univocamente deponente per la conferma del giudizio di penale responsabilità.Si è di fronte, infatti, ad una prova di carattere rappresentativo, che offre unadescrizione icastica dell’azione intimidatoria armata e dei soggetti che vi hannopreso parte, individualmente identificati, mettendo capo ad una ricostruzionedotata di grande forza visiva, incisività ed efficacia, in grado di togliere ogniragionevole dubbio anche sui ruoli dagli imputati rispettivamente ricoperti.Di tale azione [OSCURATO:PERSONA] è diretto protagonista, oltre che ideatore essendo alui direttamente riferibile, nel contesto adeguatamente evocato nel processo daicollaboratori di giustizia, il movente minatorio e ritorsivo della spedizione armata,come delle ulteriori vicende di prepotenza e violenza, morale e materiale, subitedall’intera famiglia [OSCURATO:PERSONA] nell’arco temporale descritto in narrativa.Il significato penalistico delle condotte di cui in imputazione appare, rispettoa [OSCURATO:PERSONA], di palmare evidenza. [OSCURATO:PERSONA] che impugna personalmente lapistola, che punta verso la vittima per spaventarla e soggiogarla, ed è meramentecongetturale – valendo tale rilievo ad anticipata confutazione dell’obiezionesollevata, a proposito del reato di cui al capo b), nel secondo motivo dell’atto diricorso congiunto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] – l’ipotesi che si trattasse di pistola attualmentenon funzionante (ipotesi che non varrebbe, peraltro, di per sé, ad escludere lapenale responsabilità: da ultimo, Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv.275465-01); mentre l’ipotesi che si trattasse addirittura di pistola finta è inimplicito, ma non meno palese, contrasto con il narrato testimoniale. MaurizioParacolli era prossimo al dispiegarsi dell’azione, tanto da poter adeguatamentediscernere, e non sarebbe altrimenti corso a rifugiarsi in casa.Che la vittima fosse al cospetto di un’arma reale ed efficiente è desumibile, inconclusione, dal suo racconto e, per via logica, dal contesto degli accadimentianche alla luce delle precedenti vicende criminose che avevano coinvolto il clan.5. La prova rappresentativa risale, dunque, alle dichiarazioni della personaoffesa, la cui attendibilità, intrinseca ed estrinseca, è stata verificata con ogni curadal giudice territoriale (v. par. 7 della narrativa), il quale ha anche escluso – conmotivazione congrua e logica, in questa sede non ulteriormente sindacabile – chele ragioni di pregressa contrapposizione tra le parti possano avere indotto ildichiarante a rendere dichiarazioni calunniatorie, non potendosi, in particolare,tale intento far risalire a pretese incongruenze inerenti la rievocazione, da partesua, di altro e successivo accadimento, siccome influenzata, comeineccepibilmente annota la sentenza impugnata, dallo stato di terrore e diprostrazione psicologica in cui [OSCURATO:PERSONA] stesso era stato ormai ridotto a causa delleaggressioni subite dai gruppi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].Non è ultroneo ribadire, al riguardo, che, in tema di valutazione della provatestimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato – alle cui dichiarazioninon si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. – èquestione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazionedella sentenza impugnata sia affetta da manifeste lacune, aporie e contraddizioni(da ultimo, Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333-01), nella specie non ravvisabili alla stregua delle osservazioni che precedono.Né è inutile ricordare che tale valutazione di attendibilità è perfettamentecollimante con quella già effettuata in primo grado, realizzandosi così appieno ilmodello della c.d. doppia conforme sul punto, altamente predittivo della soliditàdella struttura argomentativa del ragionamento giudiziale (tra le molte, Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).Ciò a maggior ragione, in quanto la sentenza di appello, pur effettuando idovuti richiami ai contenuti della decisione di primo grado, non ha operato alcunrecepimento acritico delle relative valutazioni e conclusioni, ma si è rapportata, inmodo dialettico e non elusivo, alle censure dell’appellante, illustrando in sufficientedettaglio le ragioni che impedivano di riconoscere loro pregio.La motivazione di secondo grado è tornata, in effetti, sui punti salientiriguardanti l’affidabilità della persona offesa, e la tenuta dei riscontri di contesto(si vedano le dichiarazioni dei familiari, quelle dei collaboratori, e gli accertamentidi P.G.), e li ha rivisitati alla luce delle contestazioni articolate nell’atto di appello,misurandosi criticamente con queste ultime in maniera adeguata; la decisione èdotata, in definitiva, di un autonomo ed esaustivo apparato argomentativo, chedimostra in sé, inequivocamente, che il giudice di secondo grado – contrariamentealla premessa iniziale, svolta nei motivi in disamina, conclusivamente dunque darespingere – non ha in alcun modo abdicato alla sua funzione istituzionale diverifica.6. Le considerazioni che precedono introducono la disamina dei motivi primoe secondo dell’atto di ricorso [OSCURATO:PERSONA], nonché dei motivi primo e secondo dell’attodi ricorso congiunto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], connessi e passibili di trattazione unitaria.Tali motivi risultano infondati.7. E’ noto che integra concorso pieno nel reato la condotta del soggetto cheapporti un consapevole contributo, morale o materiale, all’altrui azione criminosa,suscettibile di manifestarsi anche in forma solo agevolatrice ovvero valevole agarantire al correo una certa sicurezza, una collaborazione su cui potereventualmente contare, tale quindi da incrementare ex ante le probabilità disuccesso dell’azione (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv.287403-01; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02; Sez. 3, n.41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01).Una condotta siffatta, manifestando piena adesione all’azione criminosa,svolge altresì un ruolo concausale pienamente efficiente rispetto ad essa e si poneal di fuori della mera connivenza, intesa come assistenza passiva all’altruicomportamento illegale, realizzata al di fuori di obblighi positivi di impedimento(v. anche, tra le molte, Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv.258953-01).La sentenza impugnata si conforma fedelmente a tale paradigma normativo.Essa, con motivazione esaustiva e convincente, spiega bene che la condottadei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è stata affatto inerte e passiva,ma ha inciso eziologicamente sulla produzione dell’occorso, agevolandone larealizzazione tramite il rafforzamento del senso di sicurezza degli autori materiali.La Corte di appello motiva impeccabilmente sul punto, evidenziando comel’inversione di marcia compiuta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cuiSorianiello si avvicinava all’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e il loro successivoallontanamento, siano dimostrative del ruolo di fattivo supporto, svolgendo essiun’attività di retroguardia e presidiando il territorio durante l’offensiva criminale,nella piena consapevolezza delle modalità esecutive e della presenza dell’arma dasparo, portata per essere usata a fini intimidatori.8. Senza la loro presenza, come la sentenza impugnata giustamente rimarca,il reato di cui al capo a) si sarebbe potuto ugualmente commettere, ma conmaggiori incertezze o difficoltà, in quanto la funzione degli imputati era quella diprevenire ed eventualmente contrastare l’intervento di gruppi antagonisti o delleLa stessa efficacia intimidatoria dell’azione è risultata rafforzata, per effettodel visibile coinvolgimento in essa di un numero di persone eccedenti quello degliautori della condotta strettamente tipica.I motivi in scrutinio contrastano tali logiche e persuasive argomentazioni,adducendo l’alternativa, e totalmente implausibile, spiegazione che [OSCURATO:PERSONA] eVigilia si trovassero lì quasi per caso, e che il loro allontanamento segni piuttostouna presa di distanza.Come ogni ricostruzione alternativa, che il giudice di merito abbia giàappositamente preso in esame, e abbia confutato con ragionamentoconsequenziale ed esente da aporie, anche quella sopra proposta non può trovarevalido ingresso nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/202, dep.2024, Lombardi, Rv. 285801-01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata,Rv. 270519-01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01).D’altra parte, come il giudice a quo ineccepibilmente rileva, la sinergiaoperativa di esponenti dei clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risponde alla radicatafenomenologia criminale del territorio di riferimento; sinergia, che avevaconosciuto una breve interruzione all’indomani dell’uccisione di FortunatoSorianiello, ma che risultava storicamente superata alla data dei reati di causa.Anche al riguardo i ricorrenti oppongono sterili controdeduzioni di ordinemeramente fattuale, implicanti la rivalutazione, non consentita in questa sede,degli apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia, o la valorizzazione dielementi neutri, quali il numero dei summit congiunti caduti sotto la direttaosservazione delle forze di polizia.9. I principi della responsabilità concorsuale, sopra passati in rassegna,valgono anche a suggello della penale responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui al capo b).Concorre, infatti, nel delitto di porto illegale, in luogo pubblico, di arma dasparo colui che aderisce ad un’impresa criminosa comportante l’impiego senzalicenza, nel luogo programmato, dell’arma stessa, quand’anche, di quest’ultima,altro soltanto dei compartecipi avesse preventivamente l’esclusiva disponibilità(Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364-01), ed è ciòche è esattamente emerso nel processo, senza che abbia alcuna rilevanza il fattoche detta disponibilità, in capo ad [OSCURATO:PERSONA], fosse a titolo individuale, oderivasse dal suo essere membro del clan camorristico.La penale responsabilità degli imputati per il delitto in questione non è fattadiscendere, dunque, come opinano i ricorrenti, sic et sempliciter dalla consu-mazione del concomitante reato di minaccia, ma deriva dal fatto quest’ultima fuconcertata come minaccia da commettere tramite arma illegalmente posseduta efu eseguita con tali modalità (Sez. 1, n. 12494 del 17/12/2025, dep. 2026,Biancolillo, Rv. 289750-03; Sez. 1, n. 6223 del 05/12/2023, dep. 2024, Buonanno,Rv. 285785-01), peraltro con l’effettivo intervento materiale degli imputatimedesimi in fase esecutiva, ancorché tramite compartecipazione non integrante,rispetto al porto, la condotta tipica (purtuttavia, come si è detto, non richiesta).10. Il terzo e il quarto motivo dell’atto di ricorso [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivodell’atto di ricorso congiunto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], nonché il terzo motivo del ricorsoSorianiello, sono connessi e passibili di trattazione unitaria, che si passa dunque asvolgere.Le deduzioni, che li sorreggono, non sono fondate.11. L’aggravante dell’avvalimento del metodo mafioso sussiste, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui le modalità esecutive della condottasiano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forzaintimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis,Rv. 283637-01). Non occorre, però, che sia dimostrata o contestata l’esistenzaeffettiva della corrispondente associazione per delinquere (Sez. 2, n. 32564 del12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-02; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca,Rv. 211178-01), e tanto meno l’affiliazione ad essa di alcuno degli agenti.L’impiego della suddetta forza d’intimidazione, capace di produrre lecondizioni di assoggettamento ed omertà evocate dall’art. 416-bis cod. pen., deveessere, inoltre, logicamente funzionale alla più pronta e agevole commissione delreato, o al raggiungimento delle sue finalità (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C.,Rv. 285761-01; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365-01).La motivazione giudiziale al riguardo è aderente al canone legale, logica edesaustiva. Né ha senso contrapporvi la diversa decisione, che la Corte di appellodi Napoli avrebbe reso su altra vicenda storica e processuale (ancorché verificatasiin pari data), posto che non è dato apprezzare, in questa sede, per deficit dirappresentazione, l’iter motivazionale che ha condotto alla diversa valutazionedella vicenda concorrente.Quanto alla vicenda di causa, l’ostentazione proterva della pistola, lasuccessiva aggressione portata sin sull’uscio di casa della vittima e la strategiacorale di azione richiamavano, come ben evidenziato dalle sentenze di merito,l’operato di un commando mafioso (anche perché almeno alcuni dei correi eranochiaramente identificabili come aventi una tale caratura), sicuro di avere ilcontrollo del territorio di riferimento e di poterlo liberamente esercitare,spadroneggiandovi.Lo scopo intimidatorio, che l’azione perseguiva, è uscito certamente rafforzatodalle citate caratteristiche modali, onde il pieno riscontro del collegamentofunzionale necessario per la configurazione della circostanza.Il raggiungimento di tale scopo, ossia il concreto prodursi dell’effetto diassoggettamento ed omertà perseguito con l’impiego del metodo, non è invecenecessario ai fini del perfezionamento dell’aggravante. Il fatto, dunque, che lavittima non sia rimasta sopraffatta e abbia reagito, denunciando prontamentel’accaduto, non la elide.12. L’aggravante in parola, sotto altro aspetto, ha carattere oggettivo e sicomunica a tutti i compartecipi, quando pure le condotte di rafforzataintimidazione e sopraffazione, che la concretano, siano state materialmentecommesse solo da alcuni di essi a colpevole insaputa degli altri (tra le molte, Sez.4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02), come nella specie peraltroda escludere a fronte del riscontrato agire concertato, e pienamente informato ditutte le circostanze di contesto, addebitabile a tutti gli attuali imputati.Invano, dunque, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cercano di deviare l’attenzionesulle caratteristiche individuali delle rispettive condotte, pretermettendo – ancorauna volta – di considerare l’estensibilità, anche al regime delle circostanze, delleregole del concorso di persone nel reato; estensibilità che, per le circostanze dinatura oggettiva, prescinde finanche, come detto, dal dolo (nei ricorsi a tortoinvocato).13. Il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che viene ora in considerazione, èinfondato, giacché l’applicazione della recidiva nei suoi confronti si sottrae acensura.Secondo consolidati principi (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv.247838-01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425-01; Sez. 3,n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01), ai fini dellarilevazione della recidiva il giudice è tenuto a verificare in concreto se lareiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e dipericolosità del suo autore, avuto riguardo ad ogni parametro significativo dellapersonalità del reo e del grado di colpevolezza.Ebbene, nel riconoscere l’aggravante, la sentenza impugnata ha solo preso lemosse dai precedenti penali dell’imputato, evidenziandone peraltro la identità diindole, la gravità e lo spessore, come pure l’inefficacia preventiva e deterrentedelle corrispondenti condanne. Tali elementi sono stati adeguatamente ritenutiespressivi di persistente inclinazione al delitto, capace di giustificare l’accresciutorigore sanzionatorio.14. Il quinto motivo dell’atto di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del ricorsoSorianiello, tra loro connessi e che di seguito vengono congiuntamente trattati,sono infondati.L’esclusione, per entrambi i ricorrenti, delle attenuanti generiche è statainappuntabilmente motivata dal giudice territoriale, tramite il richiamo a queglielementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai finidell’esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez.3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03; Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), nella specie ravvisati nell’assolutagravità delle condotte, che non vi è bisogno di ulteriormente rimarcare, e nei profilicriminali individuali, essendo gli imputati stabilmente inseriti nel locale contesto dicriminalità organizzata, oltre che nell’entità del pregiudizio arrecato alla personaoffesa e nell’assenza di qualsivoglia ravvedimento.Il giudizio, che non sottende alcuna lesione del diritto degli imputati a decidereliberamente la propria linea di difesa, si sottrae ad ogni censura; ciò anche rispettoad [OSCURATO:PERSONA], posto che la pretesa minore valenza offensiva della sua condotta, fattadiscendere solo dalla natura atipica del suo concorso, è smentita dalla sentenzaimpugnata, che sottolinea correttamente il significativo apporto dell’imputato inchiave di agevolazione dell’altrui condotta criminosa e rafforzamento del relativoproposito.15. Residua il sesto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].Esso è infondato, perché i giudici di merito, nell’esercizio del poteredosimetrico, si sono attenuti a canoni commisurativi prudenti e contenuti,comunque congruamente argomentando le ragioni del discostamento dal minimoedittale quanto alla pena base (fissata nella misura di tre anni di reclusione, afronte di un range che spaziava dall’anno e quattro mesi ai sei anni e otto mesi),nonché le ragioni degli aumenti per le aggravanti e a titolo di continuazione.Le sentenze di merito hanno a tal fine richiamato, in modo chiaro e puntuale,la rilevante offensività delle condotte e la personalità gravemente trasgressiva delloro autore.Tale giudizio di fatto, perfettamente motivato, non è in alcun modo rivisitabilein sede di legittimità.16. In conclusione, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] essere rigettati.I menzionati ricorrenti debbono essere pertanto condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27278/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris