CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20622/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ,,00426130035). -intimato- avverso SENTENZA COMM.TRIB. REG. PIEMONTE n. 670/5/2017, depositata il 18/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Ente contribuente inoltrava al Comune di [OSCURATO:PERSONA] istanza di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta con riferimento agli alloggi destinati all'edilizia sociale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, come richiamato dalla disciplina sull'IMU applicabile per il ricordato anno d'imposta. Impugnava, quindi, il provvedimento di diniego dell'Ente locale, davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara, deducendo la spettanza dell'esenzione dall'imposta in quanto, tra l'altro, negli immobili oggetto di causa non si svolgeva attività produttiva di reddito. L'adita CTP respingeva il ricorso con sentenza confermata in secondo grado, su appello della contribuente, dalla Commissione Tributaria regionale del Piemonte, la quale escludeva che la dedotta valenza assistenziale dell'uso degli immobili potesse avere rilievo ai fini qui considerati, stante anche il divieto d'interpretazione estensiva o analogica delle disposizioni esonerative o agevolative che derogano le regole generali. Avverso la sentenza della CTR piemontese ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi, illustrati da memoria, mentre il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n.n. 2), 3) e 4), d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c..p.c., 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per erronea indicazione dei fatti rilevanti della causa e conseguentemente difetto di forma della sentenza impugnata. Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, 59, d.lgs. n. 446 del 1997, 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011, 13, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modificazioni in I. n. 214 del 2011, 91-bis, d.l. n. 1 del 2012, conv. con modificazioni in I. n. 27 del 2012, d.m. Economia e Finanze n. 200 del 2012, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la sentenza ha escluso la spettanza del diritto all'esenzione per il mancato utilizzo diretto da parte di ATC degli immobili, benché regolarmente assegnati in adempimento delle finalità dell'Ente. Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, 59, d.lgs. n. 446 del 1997, 8 e 9, d.lgs. n. 2:3 del 2011, 13, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modificazioni in I. n. 214 del 2011, 91-bis, d.l. n. 1 del 2012, conv. con modificazioni in I. n. 27 del 2012, d.m. Economia e Finanze n. 200 del 2012, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la sentenza ha escluso la spettanza del diritto all'esenzione in quanto incompatibile con la previsione di una semplice detrazione d'imposta di C 200,00 contenuta nell'art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modificazioni in I. n. 214 del 2011, nonché violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, comma 1, Cost., del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., da parte della normativa regolatrice dell'IMU nella parte in cui prevede il solo diritto alla detrazione. Con il quarto motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modificazioni in I. n. 124 del 2013, 7. comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, 1 e 3, I. n. 212 del 2000, perché secondo la CR troverebbe applicazione, con effetto retroattivo, la disciplina dell'imposta successiva all'anno 2012, oggetto del giudizio, ai fini dell'imponibilità IMU. La parte ricorrente ha depositato memoria contenente atto di rinuncia al ricorso per cassazione, avendo preso atto della sfavorevole giurisprudenza di legittimità formatasi medio tempore nella materia per cui è causa. L'atto di rinuncia risulta notificato all'intimato Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e preceduta da apposita Ordinanza Presidenziale n. 35 del 12/7/2021 dell'Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nell'adunanza