CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21235/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ioRusso,ricorrente;nei confronti diCredito [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;nei confronti diAragorn [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 3378/2021 emessa dalla Corte di appello di Milano il 18novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3831/2022Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 21235/2026Data pubblicazione 22/06/20261. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in qualità di debitore principale) ed iSig.ri [OSCURATO:PERSONA] e Manlio (in qualità di fideiussori) convennero ingiudizio, davanti al Tribunale di Sondrio, il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendoopposizione avverso al decreto n. 650/2017, con cui veniva loro ingiunto ilpagamento della somma di €. 84.094,83, quale saldo debitore del conto n.61500, e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’istituto di credito alpagamento della somma di € 15.446,60, quale saldo complessivo dei conti n.61500 e n. 61499. In particolare, gli opponenti evidenziavano: a) che il contrattodi conto corrente n. 61500 non era sottoscritto dalla banca; b) che il contoanticipi n. 61499 non era stato originato da contratto scritto; c) che per entrambii conti: 1) erano illegittime le variazioni peggiorative introdotte dalla banca; 2)era illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazionedell’art. 1283 c.c. e della delibera CICR 9.2.2000; 3) era illegittimo l’addebito diCMS non pattuite o comunque pattuite in un contratto invalido; 4) era illegittimal’applicazione di valute fittizie non pattuite; 5) era illegittima l’applicazione dispese non pattuite; 6) era illegittima la girocontazione di addebiti dal contoanticipi 61499 al conto ordinario 61500; d) che era illegittima la variazione deitassi debitori operata dalla banca nel conto 61500 (dove era pattuito un tasso del6% ed erano stati poi applicati tassi variati dal 7% al 11%) e nel conto 61499(dove era pattuito un tasso del 4,50% ed era stato poi applicato un tasso del8,25%), per mancata comunicazione ed assenza del giustificato motivo divariazione.Costituitosi il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intervenne in giudizio, ai sensidell’art. 111 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito,chiedendo anch’essa il rigetto dell’opposizione. Interrotto in conseguenza delfallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il processo venne riassunto dagliopponenti Massimo e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Sondrio accolse parzialmente l’opposizione revocando ildecreto ingiuntivo opposto e condannò, sulla base delle fideiussioni escusse, i soliopponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dellaNumero registro generale 3831/2022Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 21235/2026Data pubblicazione 22/06/2026Srl Aragon [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria azionato dal [OSCURATO:PERSONA], dellasomma di €. 79.029,49, oltre accessori.La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello diMilano che ha rigettato il gravame proposto dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] eManlio Ambrogini.2. — I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso talesentenza, propongono ricorso per cassazione affidato a quattro mezzi. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato anche memoria.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 12 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il ricorso contiene i seguenti motivi.Il primo mezzo è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt.1956, 1957 e 2697 cc. e 115 e 116 cpc riguardo all’eccezione di nullità dellefideiussioni escusse e sulla decadenza della banca dall’azione».Va premesso che la Corte di appello di Milano ha ritenuto che «laconclusione di contratti di fideiussione contenenti le tre clausole, ritenute nelprovvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2.5.2005 contrastanti con l’art. 2 c.2 lett. a) L. 287/1990, comporta la nullità delle clausole in questione ai sensidell’art. 1419 c.c. e non già la nullità dell’intero contratto. Nella fattispecie inesame, però, pur ritenendo la nullità della clausola n. 6 dei contratti difideiussione, che ha statuito la deroga alla disciplina di cui all’art. 1957 c.c., ifideiussori non hanno sollevato nel giudizio di primo grado la suddetta eccezionedi decadenza. Al riguardo si rileva che l’eccezione di decadenza in questione nonè rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 c.c., posto che non riguarda materiasottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, tale eccezione avrebbe dovutoessere tempestivamente sollevata con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivoe quindi, non avendolo fatto, la parte interessata è decaduta dal proporla. Alriguardo si evidenzia anche che la parte non è rimessa in termini per laproposizione dell’eccezione per il fatto che solo con questa sentenza dovrebbeNumero registro generale 3831/2022Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 21235/2026Data pubblicazione 22/06/2026essere dichiarata la nullità della clausola derogativa dalla disciplina di cui all’art.1957 c.c.».Quanto, poi, all’eccezione di liberazione del garante ai sensi dell’art. 1956c.c., la Corte di appello ha ritenuto che essa sia stata proposta per la prima voltain appello. In ogni caso, secondo la Corte, «dagli atti prodotti in giudizio risultache, con la dichiarazione del 22.5.2008 i fideiussori hanno da ultimo prestato lagaranzia fino alla concorrenza dell’importo di € 170.000; in primo grado gliappellanti non hanno allegato (e men che meno provato) alcunché con riguardoalla fattispecie in esame, in particolare non hanno allegato l’ammontaredell’ulteriore credito, che sarebbe stato concesso dalla banca al debitoreprincipale successivamente alla data di rilascio della suddetta fideiussione néhanno allegato che al momento della concessione dell’ulteriore credito lasituazione patrimoniale del debitore principale si fosse deteriorata e che la bancane fosse a conoscenza. Pertanto, in assenza di qualunque allegazione (e quindi diprova), né in primo grado né in appello, della sussistenza dei requisiti chedeterminerebbero l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c.,l’eccezione non può che essere ritenuta infondata».Al contrario, secondo i ricorrenti, da un lato, la decadenza di cui all’art.1957 c.c. costituirebbe una eccezione in senso lato che ben può essere rilevatad’ufficio dal giudice e, dall’altro, sussisterebbero i presupposti applicativi dell’art.1956 c.c., in quanto l’istituto di credito avrebbe continuato a concedere ulteriorecredito alla società [OSCURATO:SOCIETA]. senza il consenso dei garanti, cosìdecadendo dalla garanzia prestata.Ciò posto, con riferimento alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c., questaCorte ha, di recente, precisato che l’eccezione di estinzione della garanziafideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art.1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusionipreviste dal codice di rito (Cass. Sez. 3, 13/01/2025, n. 835, Rv. 673736 - 01;Cass. Sez. 3, 25/03/2024, n. 8023, Rv. 670619 - 01 secondo la quale l’eccezionedi estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non dimera difesa; ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del terminesemestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., in relazione a un contratto dilocazione ad uso diverso da quello abitativo poi risolto, deve essereNumero registro generale 3831/2022Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 21235/2026Data pubblicazione 22/06/2026tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito dellatitolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva)Conseguentemente, del tutto correttamente, la Corte di appello, purrilevando la nullità (parziale) della fideiussione, ha ritenuto che, in assenza di unatempestiva proposizione nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezionedi decadenza fosse inammissibile.Con riguardo alla liberazione di cui all’art. 1956 c.c. per concessione daparte del creditore, che era a conoscenza del deterioramento delle condizionipatrimoniali del debitore principale, di credito a quest’ultimo senza specialeautorizzazione del fideiussore, il motivo di ricorso - che si limita a richiamare lagiurisprudenza in materia di art. 1956 c.c. - non coglie la ratio decidendi dellaCorte territoriale, la quale ha ritenuto che essa sia stata tardivamente proposta(soltanto) nell’atto di appello: tale aspetto non è stato smentito nel ricorso percassazione.Inoltre, la Corte di appello ha (correttamente) evidenziato che gliappellanti non avevano neppure chiaramente allegato gli elementi costitutivi dellafattispecie e, in particolare, l’ammontare dell’ulteriore credito concessosuccessivamente al rilascio della fideiussione, il momento temporale nel quale lasituazione patrimoniale del debitore si sarebbe deteriorata e, infine, laconoscenza, da parte della banca, dell’aggravamento delle condizioni economichedel debitore.2. — Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la Violazione efalsa applicazione degli artt. 1283 cc e 117 del tub e dell’art. 7 n. 2, delladelibera Cicr del 9.2.2000.In particolare, i ricorrenti contestano la sentenza della Corte territorialeove ha ritenuto che «con riguardo alla capitalizzazione degli interessi per ilperiodo dal 1.7.2000 al 30.12.2013 questa Corte, in conformità con altredecisioni a cui si intende dare continuità, ritiene che la stessa sia legittima nelcaso in cui (come, pacificamente, accaduto nella fattispecie in esame) la bancaabbia adeguato entro il 30.6.2000 le precedenti condizioni contrattuali a quantoprevisto nella delibera CICR del 9.2.2000 (abbia cioè disposto, ai sensi dell’art. 2della citata delibera, la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessicreditori e degli interessi debitori), abbia pubblicato entro la medesima dataNumero registro generale 3831/2022Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 21235/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’adeguamento sulla [OSCURATO:PERSONA] e lo abbia comunicato entro il 31.12.2000al correntista, essendo irrilevante la mancata sottoscrizione da parte diquest’ultimo delle nuove condizioni nel caso in cui queste non fossero, come nellafattispecie in esame, peggiorative per il correntista rispetto a quelleprecedentemente in concreto applicate. Con riguardo alla capitalizzazione degliinteressi per il periodo dal 1.1.2014 alla chiusura del conto, in primo grado ilTribunale ha disposto che la banca ne determinasse l’ammontare e quindi li haeliminati dal saldo, nella misura da quella indicata; gli appellanti al riguardo, conl’atto d’appello, si sono limitati ad una contestazione della suddettadeterminazione del tutto generica, senza cioè neppure specificare quali fosserogli errori commessi e quale fosse invece la determinazione corretta, pertanto taledomanda risulta inammissibile».Il motivo è fondato.La giurisprudenza di legittimità ha affermato, a partire dal 2020 (Cass.Sez. 1, 19/05/2020, n. 9140, Rv. 657637 - 01), che, a seguito della pronuncia diincostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausoleanatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata invigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, conconseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7,comma 2, della delibera del CICR, volto a verificare se le nuove pattuizioniabbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentementeapplicate, restando irrilevante la precedente applicazione in via di fatto delleclausole nulle, in quanto contrastante con la regola generale di assolutainefficacia delle clausole contrattuali viziate da nullità; ne consegue che, ai finidell’introduzione di una nuova valida clausola di capitalizzazione degli interessi, ènecessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 dellapredetta delibera (così, Cass. Sez. 1, 29/10/2025, n. 28599, Rv. 676866 - 01;Cass. Sez. 1, 20/12/2025, n. 33336, Rv. 676529 - 01; Cass. Sez. 1, 14/10/2025,n. 27460, Rv. 676373 - 01 secondo la quale, ai fini dell'applicazionedell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delladelibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2,del d. lgs. n. 385 del 1993, così come modificato dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999, non assume rilievo né l'applicazione de facto delleNumero registro generale 3831/2022Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 21235/2026Data pubblicazione 22/06/2026condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che leaffligge -, né l'eventuale modifica unilaterale disposta dall'istituto di credito aisensi dell'art. 7, comma 2, della indicata delibera, essendo necessaria,nell'impossibilità di stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa,una modifica pattizia conforme al comma 3 del medesimo art. 7).La sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto ora esposto eva, dunque, cassata sul punto con rinvio alla Corte di appello di Milano che dovrà3. — Con il terzo motivo di ricorso, i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e ManlioAmbrogini lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418c.c. e 164 c.p.c., circa le clausole e gli addebiti di commissioni di massimoscoperto.In particolare, i ricorrenti - che lamentano l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove la Corte di appello di Milano ha ritenuto l’eccezione sollevatadagli appellanti in ordine alla invalidità della clausola tardiva e generica - rilevanoche, già nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo (pagg. 4-5), essi avevanodenunciato l’indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e che talerilievo era stato soltanto precisato nell’ambito delle memorie depositate ai sensidell’art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c. Nel merito, peraltro, la commissione dimassimo scoperto era pattuita con riferimento alla sola misura percentuale, conconseguente nullità per indeterminatezza della medesima.Ciò posto, va evidenziato che questa Corte ha, anche recentemente,stabilito che, in tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausolacontrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la solaspecificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità dicalcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo correttouso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare,alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di unainterpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzarela comune volontà delle parti (Cass. Sez. 1, 15/01/2024, n. 1373, Rv. 670232 -01; in senso solo parzialmente diverso, Cass. Sez. 1, 20/06/2022, n. 19825, Rv.665220 - 01 secondo la quale, in tema di conto corrente bancario, è nulla perindeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissioneNumero registro generale 3831/2022Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 21235/2026Data pubblicazione 22/06/2026di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senzacontenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve esserecalcolata).Nel caso di specie, per come risulta dalla sentenza impugnata, la clausola,contenuta nel contratto di conto corrente n. 61500, indicava espressamentetanto la periodicità «trimestrale», quanto la misura percentuale (0,125%), con laconseguenza che essa si sottrae alla censura di indeterminatezza.4. — Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 1247, 1853 cc e 36 e 164 c.p.c., sull’inammissibilitàdella domanda/eccezione riconvenzionale.Secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenereinammissibile e infondata la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenticon l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo e riproposta col gravame,evidenziando che essa si fonda su un titolo negoziale (il conto corrente n. 61499)titolo diverso da quello portato nel decreto ingiuntivo (il conto corrente n.61500).In particolare, i ricorrenti lamentano di avere, già con l’atto di citazione inopposizione a decreto ingiuntivo e poi con l’atto di appello, ripetutamenteallegato e dedotto la coesistenza tra le parti, oltre che del c/c n. 61500 azionatodalla banca, anche di quello n. 61499, eccependo che, nell’ambito di esso, labanca aveva addebitato interessi e commissioni ultra legali addirittura maipattuite, cosi come risultato dalle relative allegazioni d’inesistenza di contratti(neanche contestate dalla banca) e dalla significativa mancata trasmissione delrelativo contratto bancario, ritualmente richiesto con la racc. 5.6.2013 del inviataai sensi dell’art. 119 Tub. Pertanto, la statuizione della Corte di appello sarebbestata resa in violazione dell’art. 36 c.p.c.Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi posta afondamento della sentenza dalla Corte di appello che ha evidenziato, inparticolare, la genericità - e non tanto l’assenza o la tardività - delle allegazionisvolte dalla parte con riferimento al conto corrente n. 61499. Si legge, infatti,nella sentenza oggi impugnata (pag. 17): «A prescindere dalla questione relativaall’ammissibilità della domanda riconvenzionale (con cui è stata chiesta lacondanna della banca al pagamento della somma di € 15.446,60, quale saldoNumero registro generale 3831/2022Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 21235/2026Data pubblicazione 22/06/2026complessivo dei conti n. 61500, oggetto del decreto ingiuntivo, e n. 61499, nonoggetto del decreto ingiuntivo) l’esame del conto 61499 avrebbe dovuto essereeffettuato, quanto meno al fine di accertare la sussistenza di un’eventualecompensazione del saldo del conto 61500 con il saldo del conto 61499, ai sensidell’art. 1853 c.c. Con riguardo, però, al conto n. 61499 le allegazionidell’appellante in primo grado sono state del tutto generiche se non, addirittura,inesistenti, tenuto conto che il conto n. 61499 è un conto anticipi (almeno cosìpar di comprendere), quindi, probabilmente, aperto contestualmente al contoordinario n. 61500 (vista anche la numerazione dei due conti, unoimmediatamente successivo all’altro) e appoggiato su quest’ultimo, sul quale,secondo prassi bancaria, vengono normalmente girocontati gli addebiti annotatisul conto anticipi. Gli appellanti, però, non hanno allegato in primo grado (maneppure in appello) né quando il conto n. 61499 è stato aperto né quando e se èstato chiuso, né hanno allegato quale fosse il saldo alla chiusura o alla datadell’atto di opposizione indicato dalla banca o ritenuto corretto dagli appellanti,quali fossero le condizioni pattuite sia pure verbalmente, quali fossero levariazioni successivamente applicate, a quanto ammontassero gli asseriti indebitiannotati. Pertanto, in assenza di qualunque allegazione dei fatti ritenuti rilevanti,la domanda formulata dagli appellanti non può che ritenersi infondata».Come si vede, a fondamento della decisione, la Corte ha dedotto laassoluta genericità delle contestazioni che la parte ha mosso in ordine allecondizioni pattuite e praticate sul conto corrente n. 61499, genericità che non haconsentito neppure un preciso inquadramento di detto conto in termini di «contoanticipi». E va da sé che l’accertamento della genericità dell’allegazionecostituisce questione rimessa al giudice del merito e, come tale, ove motivata, èinsindacabile in sede di giudizio di legittimità.6. — Alla luce delle precedenti considerazioni, in accoglimento del secondomotivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte diappello di Milano che, in diversa composizione, provvederà sulla basedell’esposto principio di diritto. P.Q.MNumero registro generale 3831/2022Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 21235/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa, conriferimento al motivo accolto, la sentenza impugna e rinvia alla Corte di appellodi Milano che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese delpresente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]