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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 03180/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7289/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Beatrice dell'Isola, [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, intimato avverso la sentenza del Consiglio Di Stato di Roma n. 7962/2024 depositata il 03/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio trae origine dal ricorso con il quale il Comune di Baronissi, in proprio e nella qualità di Ente capofila del Piano di [OSCURATO:PERSONA] S2, impugnò innanzi al TAR [OSCURATO:SOCIETA] il decreto regionale N.61 del 23.3.2010, con il quale era stato revocato il finanziamento di € 2.255.000,00 riconosciuto con decreto regionale del 9.4.2004 n.134 nell’ambito del programma comunitario di aiuti POR [OSCURATO:SOCIETA] 2000-2006 per asserite violazioni delle disposizioni comunitarie in materia di pubblici affidamenti; con il medesimo decreto era stato intimato al Comune la restituzione della somma di € 2.029.635,00.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio ed eccepì il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

1.2. Il TAR, con sentenza del 21.10.2011, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la revoca fosse stata determinata dal mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’atto di concessione del finanziamento.

1.3. Il giudizio venne riassunto dal Comune di Baronissi innanzi al Tribunale di Napoli che, in contraddittorio con la Regione [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza del 14 marzo 2016, accolse la domanda volta ad accertare il diritto del Comune di trattenere i finanziamenti.

1.4. La Regione impugnò la decisione innanzi alla Corte d’appello di Napoli e propose la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. 1.5.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 6 aprile 2018 declinò la propria giurisdizione, ritenendo che l’erogazione del finanziamento traesse fondamento in un accordo tra pubbliche amministrazioni, tra le quali rientrava il protocollo di intesa tra la Regione ed il Comune di Baronissi del 4.3.2004.

1.6. Riassunta la causa innanzi al giudice amministrativo, il TAR, con sentenza del 2.3.2000, rilevò l’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione costituito dalla precedente sentenza del TAR del 21.10.2011, con la quale era stata affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; dichiarò inammissibile il giudizio perché ritenne che il Comune avrebbe dovuto impugnare la decisione della Corte d’appello invece di riassumere la causa innanzi ad un giudice già dichiaratosi privo di giurisdizione.

1.7. La sentenza del TAR fu oggetto di gravame innanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza del 3 ottobre 2024, confermò la pronuncia di inammissibilità, rilevando che avverso la sentenza declinatoria della competenza della Corte d’appello, il Comune di Baronissi avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione. 2.Il Comune di Baronissi ha impugnato la sentenza ex art. 362 cpv. n. 1 c.p.c. sulla base di due motivi ed ha chiesto che questa Corte indichi il plesso giurisdizionale innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta. 2.1.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ex art.362, comma 2, n.1 c.p.c. 2.2.[OSCURATO:PERSONA] nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

2.3. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., la violazione e falsa applicazione dell’art.59 della Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.69; si denuncia il conflitto negativo di giurisdizione perché nell’ambito della vicenda processuale avente ad oggetto la revoca del finanziamento si sarebbero registrate cinque pronunce di cui quattro di mero rito.

Si sarebbero avvicendate ben quattro pronunce in punto di giurisdizione da parte dei [OSCURATO:PERSONA], del Consiglio della Corte d’appello di Napoli, sebbene la domanda fosse la medesima ed avesse ad oggetto la declaratoria di infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art.50 della Legge n.69 del 2009 sotto il profilo dell’error in iudicando della sentenza del Consiglio di Stato del 3.10.2024, n. 7962, che, a fronte di una pronuncia della Corte d’appello di Napoli, che aveva declinato la propria giurisdizione, avrebbe, a sua volta, errato nell’individuazione del giudice del gravame invece di adire la Corte di Cassazione, quale giudice di ultima istanza in tema di risoluzione dei conflitti di giurisdizione alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. 2.1.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono fondati. 2.2.Ai fini della configurabilità di un conflitto negativo di giurisdizione, suscettibile di essere risolto tramite regolamento di giurisdizione ai sensi degli articoli 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009, e 11, comma 3, c.p.a., occorre una doppia declinatoria di giurisdizione.

Non avendo l'art. 59 l. n. 69 del 2009 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art.362 c.p.c.), nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite di questa Corte, resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato. (Cass.

S.U. n.27310/2023; Cass.

S.U. n. 1919/2021) 2.3.Nel caso di specie, si è in presenza di una doppia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo, a nulla rilevando che una delle due pronunce sia passata in giudicato.

Il TAR, con sentenza del 21.10.2011, aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo e, dopo la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Napoli, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 6 aprile 2018, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;riassunta la causa, sia il TAR, con sentenza del 2.3.2000, che il Consiglio di Stato, in sede di gravame, con sentenza del 3 ottobre 2024, avevano dichiarato che la questione di giurisdizione era coperta da giudicato.

La denuncia del conflitto reale, positivo o negativo di giurisdizione, a norma dell'art. 362 c.p.c., è ammissibile anche nel caso in cui fra i giudizi, svolti dinanzi a due diversi ordini giurisdizionali, vi sia una parziale diversità di petitum formale, allorché questa sia comunque posta in relazione alla medesima causa petendi. (Cassazione civile sez. un., 6/04/2022, n. 11258; Cass. 2083/2019).

Nel caso di specie, il Comune di Baronissi, in proprio e nella qualità di Ente capofila del Piano di [OSCURATO:PERSONA] S2, aveva impugnato innanzi al TAR il decreto regionale N.61 del 23.3.2010, con il quale era stato revocato il finanziamento di € 2.255.000,00, riconosciuto con decreto regionale del 9.4.2004 n.134 nell’ambito del programma comunitario di aiuti POR [OSCURATO:SOCIETA] 2000- 2006 per asserite violazioni delle disposizioni comunitarie in materia di pubblici affidamenti.

Dopo che il TAR, con sentenza del 21.10.2011, aveva declinato la propria giurisdizione, il Comune di Baronissi, aveva chiesto al Tribunale di Napoli, in sede di riassunzione, il diritto di trattenere le somme erogate dal Comune, previa disapplicazione del decreto di revoca del finanziamento.

Vi era, pertanto, identità di petitum e causa petendi. 2.4.ll riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e larevoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario: a) qualora ilfinanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid , ilquomodo dell'erogazione; b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.

La giurisdizione in tema di legittimità della revoca del finanziamento spetta, pertanto, al giudice ordinario quando la revoca discende dall’accertamento di un adempimento da parte del fruitore delle condizioni stabilite in sede di erogazione.

In tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale. (Cass.

S.U. n. 1946/2024).

Al contrario, la revoca di un finanziamento pubblico investe una posizione di interesse legittimo, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico (Cass.

S.U. n. 16457/2020; Cass.

S.U., n.3166/2019).

E’, quindi, configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. 2.5.Nel caso di specie, la revoca del finanziamento è stata determinata da irregolarità riscontrate per l’individuazione della società attuatrice del progetto, irregolarità che attengono alla fase esecutiva del rapporto e non a vizi del provvedimento.

In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione Come risulta dallo stesso ricorso ex art.362 c.p.c., la Regione [OSCURATO:SOCIETA] aveva contestato le modalità di impiego delle somme erogate con particolare riferimento alle modalità di scelta del soggetto esecutore, in violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici (decreto del 9.4.2004, n.136), contestando il procedimento di scelta del contraente a trattativa privata.

Si tratta di comportamento che attiene alla fase esecutiva del rapporto suscettibile di integrare una forma di inadempimento contrattuale.

Non rileva la circostanza che tra le parti fosse stato sottoscritto un protocollo di intesa con cui erano state disciplinate le modalità di attuazione del progetto, trattandosi non di atto generatore del credito ma di mero regolamento attuativo del rapporto, che disciplinava i diritti e gli obblighi delle parti nella fase attuativa del rapporto.

Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti nel termine di legge.

Spese al definitivo.

P.Q.M La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7289/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Beatrice dell'Isola, [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, intimato avverso la sentenza del Consiglio Di Stato di Roma n. 7962/2024 depositata il 03/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio trae origine dal ricorso con il quale il Comune di Baronissi, in proprio e nella qualità di Ente capofila del Piano di [OSCURATO:PERSONA] S2, impugnò innanzi al TAR [OSCURATO:SOCIETA] il decreto regionale N.61 del 23.3.2010, con il quale era stato revocato il finanziamento di € 2.255.000,00 riconosciuto con decreto regionale del 9.4.2004 n.134 nell’ambito del programma comunitario di aiuti POR [OSCURATO:SOCIETA] 2000-2006 per asserite violazioni delle disposizioni comunitarie in materia di pubblici affidamenti; con il medesimo decreto era stato intimato al Comune la restituzione della somma di € 2.029.635,00. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio ed eccepì il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. 1.2. Il TAR, con sentenza del 21.10.2011, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la revoca fosse stata determinata dal mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’atto di concessione del finanziamento. 1.3. Il giudizio venne riassunto dal Comune di Baronissi innanzi al Tribunale di Napoli che, in contraddittorio con la Regione [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza del 14 marzo 2016, accolse la domanda volta ad accertare il diritto del Comune di trattenere i finanziamenti. 1.4. La Regione impugnò la decisione innanzi alla Corte d’appello di Napoli e propose la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. 1.5.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 6 aprile 2018 declinò la propria giurisdizione, ritenendo che l’erogazione del finanziamento traesse fondamento in un accordo tra pubbliche amministrazioni, tra le quali rientrava il protocollo di intesa tra la Regione ed il Comune di Baronissi del 4.3.2004. 1.6. Riassunta la causa innanzi al giudice amministrativo, il TAR, con sentenza del 2.3.2000, rilevò l’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione costituito dalla precedente sentenza del TAR del 21.10.2011, con la quale era stata affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; dichiarò inammissibile il giudizio perché ritenne che il Comune avrebbe dovuto impugnare la decisione della Corte d’appello invece di riassumere la causa innanzi ad un giudice già dichiaratosi privo di giurisdizione. 1.7. La sentenza del TAR fu oggetto di gravame innanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza del 3 ottobre 2024, confermò la pronuncia di inammissibilità, rilevando che avverso la sentenza declinatoria della competenza della Corte d’appello, il Comune di Baronissi avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione. 2.Il Comune di Baronissi ha impugnato la sentenza ex art. 362 cpv. n. 1 c.p.c. sulla base di due motivi ed ha chiesto che questa Corte indichi il plesso giurisdizionale innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta. 2.1.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ex art.362, comma 2, n.1 c.p.c. 2.2.[OSCURATO:PERSONA] nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. 2.3. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., la violazione e falsa applicazione dell’art.59 della Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.69; si denuncia il conflitto negativo di giurisdizione perché nell’ambito della vicenda processuale avente ad oggetto la revoca del finanziamento si sarebbero registrate cinque pronunce di cui quattro di mero rito. Si sarebbero avvicendate ben quattro pronunce in punto di giurisdizione da parte dei [OSCURATO:PERSONA], del Consiglio della Corte d’appello di Napoli, sebbene la domanda fosse la medesima ed avesse ad oggetto la declaratoria di infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art.50 della Legge n.69 del 2009 sotto il profilo dell’error in iudicando della sentenza del Consiglio di Stato del 3.10.2024, n. 7962, che, a fronte di una pronuncia della Corte d’appello di Napoli, che aveva declinato la propria giurisdizione, avrebbe, a sua volta, errato nell’individuazione del giudice del gravame invece di adire la Corte di Cassazione, quale giudice di ultima istanza in tema di risoluzione dei conflitti di giurisdizione alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. 2.1.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono fondati. 2.2.Ai fini della configurabilità di un conflitto negativo di giurisdizione, suscettibile di essere risolto tramite regolamento di giurisdizione ai sensi degli articoli 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009, e 11, comma 3, c.p.a., occorre una doppia declinatoria di giurisdizione. Non avendo l'art. 59 l. n. 69 del 2009 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art.362 c.p.c.), nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite di questa Corte, resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato. (Cass. S.U. n.27310/2023; Cass. S.U. n. 1919/2021) 2.3.Nel caso di specie, si è in presenza di una doppia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo, a nulla rilevando che una delle due pronunce sia passata in giudicato. Il TAR, con sentenza del 21.10.2011, aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo e, dopo la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Napoli, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 6 aprile 2018, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;riassunta la causa, sia il TAR, con sentenza del 2.3.2000, che il Consiglio di Stato, in sede di gravame, con sentenza del 3 ottobre 2024, avevano dichiarato che la questione di giurisdizione era coperta da giudicato. La denuncia del conflitto reale, positivo o negativo di giurisdizione, a norma dell'art. 362 c.p.c., è ammissibile anche nel caso in cui fra i giudizi, svolti dinanzi a due diversi ordini giurisdizionali, vi sia una parziale diversità di petitum formale, allorché questa sia comunque posta in relazione alla medesima causa petendi. (Cassazione civile sez. un., 6/04/2022, n. 11258; Cass. 2083/2019). Nel caso di specie, il Comune di Baronissi, in proprio e nella qualità di Ente capofila del Piano di [OSCURATO:PERSONA] S2, aveva impugnato innanzi al TAR il decreto regionale N.61 del 23.3.2010, con il quale era stato revocato il finanziamento di € 2.255.000,00, riconosciuto con decreto regionale del 9.4.2004 n.134 nell’ambito del programma comunitario di aiuti POR [OSCURATO:SOCIETA] 2000- 2006 per asserite violazioni delle disposizioni comunitarie in materia di pubblici affidamenti. Dopo che il TAR, con sentenza del 21.10.2011, aveva declinato la propria giurisdizione, il Comune di Baronissi, aveva chiesto al Tribunale di Napoli, in sede di riassunzione, il diritto di trattenere le somme erogate dal Comune, previa disapplicazione del decreto di revoca del finanziamento. Vi era, pertanto, identità di petitum e causa petendi. 2.4.ll riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e larevoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario: a) qualora ilfinanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid , ilquomodo dell'erogazione; b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato. La giurisdizione in tema di legittimità della revoca del finanziamento spetta, pertanto, al giudice ordinario quando la revoca discende dall’accertamento di un adempimento da parte del fruitore delle condizioni stabilite in sede di erogazione. In tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale. (Cass. S.U. n. 1946/2024). Al contrario, la revoca di un finanziamento pubblico investe una posizione di interesse legittimo, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico (Cass. S.U. n. 16457/2020; Cass. S.U., n.3166/2019). E’, quindi, configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. 2.5.Nel caso di specie, la revoca del finanziamento è stata determinata da irregolarità riscontrate per l’individuazione della società attuatrice del progetto, irregolarità che attengono alla fase esecutiva del rapporto e non a vizi del provvedimento. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione Come risulta dallo stesso ricorso ex art.362 c.p.c., la Regione [OSCURATO:SOCIETA] aveva contestato le modalità di impiego delle somme erogate con particolare riferimento alle modalità di scelta del soggetto esecutore, in violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici (decreto del 9.4.2004, n.136), contestando il procedimento di scelta del contraente a trattativa privata. Si tratta di comportamento che attiene alla fase esecutiva del rapporto suscettibile di integrare una forma di inadempimento contrattuale. Non rileva la circostanza che tra le parti fosse stato sottoscritto un protocollo di intesa con cui erano state disciplinate le modalità di attuazione del progetto, trattandosi non di atto generatore del credito ma di mero regolamento attuativo del rapporto, che disciplinava i diritti e gli obblighi delle parti nella fase attuativa del rapporto. Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti nel termine di legge. Spese al definitivo. P.Q.M La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.
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