CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti, condomicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura in atti, elettivamente domiciliate in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA],presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, condomicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;– controricorrenti –avverso la sentenza n. 1473/2021 della CORTE D’APPELLO diSALERNO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/4/2026 dal Presidente dr. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9111/2022Numero sezionale 874/2026Il Tribunale di Vallo della Lucania, in esito ad una c.t.u., condannòNumero di raccolta generale 9037/2026Marianna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AmbroDsatiao p ubbalicllaazio ne 10/04/2026demolizione dell’ampliamento del terrazzo e della tettoia in legno -posta a copertura del medesimo - di pertinenza dell’appartamento diloro proprietà, giacché realizzati in violazione delle distanze ex art.907 c.c. rispetto a due finestre circolari poste sull’immobile deglie [OSCURATO:PERSONA].Le soccombenti proposero gravame.Costituitisi gli appellati, con sentenza n. 1473 dell’11 ottobre 2021la Corte d’appello di Salerno rigettò la domanda attorea, qualificandole aperture de quibus come mere luci in ragione delle lorocaratteristiche tecniche, che non rendevano possibile un affaccio convisuale frontale e laterale sul fondo del vicino. Dichiarò, inoltre,generica la motivazione resa dal primo Giudice in ordine alla naturadi vedute degli oblò, per avere questi richiamato le conclusioni delc.t.u. senza prendere posizione rispetto alle contestazioni di parteconvenuta, ed affermò che l’introduzione della tematica della naturadelle aperture come luci, da parte delle convenute in sede dicomparsa conclusionale, non costituiva una domanda nuova oun’eccezione, bensì una mera difesa non soggetta a preclusionitemporali.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione, sulla scorta di quattro censure.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRosa [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositatomemoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 6Numero registro generale 9111/2022Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 9037/20261. Attraverso la prima doglianza i ricorrenti deducono la violazioneData pubblicazione 10/04/2026e falsa applicazione dell’art. 115, c. 1 c.p.c., in relazione all’art. 360,n. 5 c.p.c., nonché degli artt. 167, c. 1 e 190 c.p.c., 2697 e 907 c.c.,in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. La Corte territoriale si sarebbepronunciata su un fatto – la natura di luci delle aperture de quibus –mai allegato dalle convenute, se non tardivamente in sede dicomparsa conclusionale, e avrebbe erroneamente ritenuto nonsoddisfatto l’onere probatorio in capo agli attori circa la possibilità diaffaccio dagli oblò, nonostante tale fatto, poiché incontestato, nonrichiedesse una specifica dimostrazione e, comunque, trovasseriscontro nelle prove orali e nell’espletata c.t.u.2. Con la seconda censura, articolata ai sensi dell’art. 360, n. 4c.p.c., i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per vizio di extra petizione, giacché il Giudice diseconde cure, nell’affermare la natura di luci irregolari degli oblò,avrebbe deciso oltre i limiti delle eccezioni fatte valere in primo gradodalle convenute, alterando gli elementi obiettivi dell’azione.3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., ci si duoledell’omesso esame di fatti la cui esistenza risulterebbe dagli attiprocessuali, che avevano costituito oggetto di discussione tra le partie che, se fossero stati esaminati, avrebbero determinato un esitodiverso della controversia, ovverosia le possibilità di prospectio daglioblò sul terrazzo delle resistenti e di inspectio dall’ampliamento delterrazzo delle resistenti verso la proprietà dei ricorrenti.4. Attraverso la quarta censura, i ricorrenti deducono la violazionee falsa applicazione degli artt. 132, c. 2, n. 4, 115, 116 e 360, n. 4c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. La Corte distrettualeavrebbe erroneamente ritenuto generica la motivazione dellasentenza di primo grado, in contrasto con il consolidato orientamentosecondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni delconsulente che abbia tenuto conto e replicato ai rilievi dei periti diparte, non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie3 di 6Numero registro generale 9111/2022Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 9037/2026allegazioni dei c.t.p. che, malgrado non espressamente confutate,Data pubblicazione 10/04/2026risultino implicitamente disattese in quanto incompatibili.I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loroconnessione logico-giuridica, sono fondati.La Corte d’appello ha rigettato l’originaria domanda degli odierniricorrenti affermando (pag. 8) “Non risulta che da detti oblò siapossibile un affaccio con visuale frontale e laterale sul fondo delvicino. Trattandosi di luci irregolari, valutazione questa che competeal giudice e rientra nella sua discrezionalità, non può trovareapplicazione la normativa della violazione delle distanze dallevedute. Sul punto rileva la circostanza che essendo l’oggetto delgiudizio di primo grado la lamentata violazione delle distanze, l’averintrodotto la tematica della natura delle aperture non come vedutema come luci nella comparsa conclusionale non comporta unapreclusione per il convenuto, stante che non trattasi di domandanuova, o di eccezione, ma di mera difesa non soggetta a preclusionitemporali, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati: infattiil convenuto si è limitato a contestare il fatto costitutivo posto dagliIn realtà, l’esame degli atti di merito, possibile a questa SupremaCorte in virtù degli errores in procedendo lamentati, prospettaelementi di valutazione affatto diversi.Come si evince dalla comparsa di costituzione avanti il Tribunale(pag. 3), le [OSCURATO:PERSONA] avevano eccepito l’esistenza di una servitù perdestinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1062 c.c.,preesistente all’ampliamento del loro terrazzo. In tal senso “lefinestre di forma circolare e con i vetri oscurati già affacciavano, inorigine, direttamente sul preesistente terrazzo, dal quale leconvenute accedono al loro appartamento”. Solo con la comparsaconclusionale – allorquando la causa era stata già istruita attraversoprove testimoniali ed una CTU – le convenute posero per la primavolta il tema della natura delle finestre-oblò. La questione, riproposta4 di 6Numero registro generale 9111/2022Numero sezionale 874/2026col primo e col terzo motivo di gravame, nonostante l’opposizione diNumero di raccolta generale 9037/2026controparte, è stata delibata in senso positivo dalla Dsaetan ptuebbnliczaazio ne 10/04/2026impugnata.In tal modo la Corte d’appello ha travisato il principio secondo cui, intema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fattiprincipali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari,dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggettaalle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimotermine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183,comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazionedei mezzi di prova o delle produzioni documentali (Sez. 3, n. 21332del 30 luglio 2024; Sez. 3, n. 8525 del 6 maggio 2020).La qualificazione del manufatto come veduta o come luce irregolarenon può essere considerata una mera difesa, quanto piuttosto unfatto secondario, idoneo a dimostrare il fatto primario, ossia laviolazione delle distanze.Infatti, solo le mere difese, volte a contrastare genericamente leavverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fattoimpeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sonoprecluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nelcampo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vietaespressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in sensoproprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente,tutte le difese comunque svolte dalle parti (Sez. 2, n. 14515 del 28maggio 2019).Ed allora si comprende perché la motivazione della Corte d’appellosi sia tradotta in un ulteriore errore di diritto, stravolgendo laconsiderazione di un fatto che, fino alla precisazione delleconclusioni, non era stato contestato ex adverso, e quindi avrebbedovuto essere ritenuto pacifico, ai sensi dell’art. 115 comma 1° c.p.c.Infatti il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attorechiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di5 di 6Numero registro generale 9111/2022Numero sezionale 874/2026prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intendaNumero di raccolta generale 9037/2026contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dDaaltla' aputbtbolicraezio ne 10/04/2026debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.(Sez. 3, n. 9439 del 23 marzo 2022).Ne consegue che, nel giudizio di appello, la contestazione di aspettirilevanti in fatto è preclusa qualora sia stata già acquisita alprocesso, in virtù del principio di non contestazione, una componentefattuale del fondamento della domanda sicché per far valere in sededi legittimità la preclusione occorre allegare – come nella specie -l'esistenza di un accertamento, già formatosi e consolidatosi in primogrado, a seguito della mancata contestazione (Sez. 3, n. 4747 del15 febbraio 2023).In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata.Il giudice del rinvio, come designato in dispositivo, dovrà procederead una rivalutazione dell’intera vicenda, applicando i principi poc’anziesposti e regolerà altresì il regime delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese del giudiziodi legittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversacomposizione.Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci6 di 6