CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 marzo 2021
Cassazione n. 35260/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria conclusiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che insiste nel motivi e per l'accoglimento del ricorso. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comnia 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto pluriaggravato, commesso in concorso con altra persona non ricorrente, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 178, 179 e 161 co. cod. proc. pen., con riguardo alla validità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, poiché eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risultando, pertanto, inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Il ricorrente deduce che, dopo un primo tentativo presso il domicilio dell'imputato, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello è stata eseguita con le forme dell'art. 157 co. 8 cod. proc. pen., mediante deposito presso la Casa comunale. Sostiene, tuttavia, la Difesa che, dalla allegata CNR redatta dai Carabinieri di Bari del 25.02.2014, emergerebbe l'elezione di domicilio per le notifiche presso la abitazione ex art. 161 cod. proc. pen., in tal senso deponendo la chiara dizione "domicilio eletto per le notifiche presso le rispettive abitazioni." ( pg.2). Conseguentemente, le notifiche successive alla prima, nell'impossibilità di effettuarle presso il domicilio dichiarato e in presenza di un difensore di fiducia, dovevano seguire le modalità previste appunto dall'articolo 161 cod. proc. pen. non quelle di cui all'art. 157 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano vizi della motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatorio e, in particolare, violazione del divieto di reformatio in peius, omessa motivazione in ordine al contenimento della pena nel minimo edittale, alla riduzione massima di 2/3 per il tentativo ex art. 56 cod. pen., alla diminuzione massima per le circostanze attenuanti generiche, riconosciute e concesse con giudizio di prevalenza, elementi in ordine ai quale la Corte territoriale ha omesso replicare alle doglianze difensive. 3. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è tardivo e va dichiarato, pertanto, inammissibile. 1.La sentenza impugnata - emessa dalla Corte di appello a seguito dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado resa nel rito abbreviato - è stata pronunciata il 12/3/2021, con termine per il deposito di 90 giorni; secondo il dettato di cui all'art. 585 co. 1 lett. c) in combinato disposto con l'art. 544 co. 3 cod. proc. pen. , il termine per impugnare è di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine stabilito dal giudice, laddove la sentenza sia stata depositata entro il predetto termine ( art. 585 co. 2 cod. proc. pen. ). 2.Risultando tempestivamente depositata la sentenza della Corte di appello in data 9 giugno 2021, nel caso di specie, il termine ultimo per impugnare, decorrente dal 10 giugno 2021, va individuato nella data del 26 luglio 2021 ( cadendo il 25 luglio di domenica). Il ricorso risulta, invece, depositato il 15 settembre 2021. 3.Non ha pregio l'osservazione difensiva con cui si vorrebbe fare decorrere il termine per impugnare dalla diversa data in cui l'estratto della sentenza venne notificato al ricorrente, ovvero, dal 07/07/2021. [OSCURATO:PERSONA]' ( Sez. U, n. 698 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cc. (dep. 13/01/2020 ), Rv. 277470) hanno infatti chiarito che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67. 4. Né vale obiettare che, nel caso di specie, la cancelleria della Corte di appello ha disposto ugualmente la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza qui impugnata, giacche, come è stato già chiarito con condivisibile arresto, "All'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato e tale adempimento, se effettuato, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare. (Sez. 5 - n. 4455 del 14/11/2019 Ud. (dep. 2020) Rv. 278552 - In motivazione la Corte ha precisato che l'esistenza del contrasto giurisprudenziale sull'obbligo di notifica della sentenza all'imputato non comparso esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni in contrasto e, correlativamente, l'operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale, "cd. prospective overruling"). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Co