CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25525/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tro- intimato -avverso il decreto cron. n. 279/2024, depositato dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9.9.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].)propose domanda di ammissione al passivo del fallimento PhardS.p.A. di un credito per il complessivo importo di € 542.176,57,di cui € 531.109,73 in privilegio ed € 11.066,84 in chirografo. ANumero registro generale 17692/2024Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 25525/2026Data pubblicazione 18/09/2026fondamento della domanda, la banca allegò di avere stipulato indata 10.8.2004, con la società poi fallita, un contratto difinanziamento agevolato ai sensi della legge regionale Abruzzon. 16 del 2002 e garantito da ipoteca iscritta su un terreno dadestinare alla costruzione di un opificio industriale in MoscianoSant’Angelo.Il giudice delegato, in accoglimento delle conclusionirassegnate dai curatori fallimentari, ammise il credito per idiversi e minori importi di € 239.775,92 con prelazioneipotecaria e di € 302.400,65 in chirografo.La banca propose opposizione allo stato passivo, chevenne accolta dal Tribunale di Nola, in composizione collegiale,ammettendo al passivo il credito così come richiesto nelladomanda.Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò il decreto del collegiocon ricorso per cassazione, che venne a sua volta accolto daquesta Corte con l’ordinanza n. 18158/2023, con rinvio almedesimo tribunale per un nuovo esame della domanda.All’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Nola sipronunciò ammettendo al passivo [OSCURATO:SOCIETA]. per €238.138,31, con prelazione ipotecaria, e per € 28.192,20, inchirografo.Contro tale decreto del tribunale, [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «Nullità del decretoex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli art. 112Numero registro generale 17692/2024Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 25525/2026Data pubblicazione 18/09/2026c.p.c. (ultrapetizione) e art. 115 c.p.c. (principio di noncontestazione), art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. (principio delcontraddittorio) in relazione alla pronuncia del “difetto dititolarità dal lato attivo” della Banca e conseguenteestromissione dal passivo del credito relativo agli interessicorrispettivi finanziati dalla Regione».La ricorrente osserva che il giudice delegato l’avevaammessa al passivo per € 239.775,92, con prelazioneipotecaria, e di € 302.400,65, in chirografo, accogliendo leconclusioni in tal senso rassegnate dai curatori fallimentari.Contesta, pertanto, al giudice del rinvio di non essersi attenutoal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.2. Con il secondo motivo viene denunciata «Nullità deldecreto ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art.101, comma 2, c.p.c. (principio del contraddittorio) nella partein cui pronuncia il “difetto di titolarità dal lato attivo” della Bancae conseguente estromissione dal passivo del credito relativo agliinteressi corrispettivi finanziati dalla Regione».Si contesta al tribunale di avere rilevato d’ufficio il difettodi titolarità del credito in capo alla ricorrente, senza sottoporrepreviamente la questione al contraddittorio delle parti.3. Il terzo motivo denuncia «Illegittimità del decreto exart 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 329, 342 c.p.c. (divieto di reformatio in peius) e art.96 L.F. (giudicato endofallimentare) con riferimento allaestromissione dallo stato passivo dell’importo di € 291.333,81(per effetto del dichiarato difetto di titolarità attiva della Bancarispetto alla richiesta di ammissione al passivo degli interessicorrispettivi finanziati dalla Regione Abruzzo), già ammesso neldecreto del Giudice delegato datato 24.11.2015».Numero registro generale 17692/2024Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 25525/2026Data pubblicazione 18/09/2026La ricorrente fa notare che il decreto con cui il giudicedelegato aveva parzialmente ammesso al passivo il creditoinsinuato non era stato impugnato dai curatori, per trarne laconseguenza che l’ammissione al passivo in quella misura nonpoteva essere rimessa in discussione nelle successive fasi delprocedimento.4. Infine, il quarto motivo, prospetta «Illegittimità deldecreto ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per difetto dimotivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, in relazione alla mancata valutazione delle provedocumentali sul diritto della Banca al recupero del creditorelativo agli interessi corrispettivi finanziati dalla Regione; allapronuncia del “difetto di titolarità dal lato attivo” della Banca;alla conseguente esclusione dal passivo del credito percontributi revocati in conto interessi, con rivalutazionemonetaria e interessi legali sui medesimi».Con questo ultimo motivo la ricorrente censura laargomentazione con cui il tribunale ha ritenuto di giustificarel’affermato difetto di titolarità attiva del rapporto, per quantoriguarda la parte del credito relativa agli interessi corrispettiviche erano stati oggetto dell’intervento agevolativo regionale.5. Conviene prendere le mosse dall’esame congiunto delprimo e terzo motivo, che sono strettamente connessi tra diloro.Tali motivi sono fondati e devono essere accolti, conconseguente assorbimento delle questioni poste dagli altrimotivi.5.1. Dalla lettura del decreto impugnato risulta che ilgiudice delegato ammise al passivo il credito insinuato nellamisura e con le collocazioni proposte dai curatori fallimentari:«Il giudice delegato accoglieva la proposta dei curatori eNumero registro generale 17692/2024Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 25525/2026Data pubblicazione 18/09/2026ammetteva con prelazione ipotecaria per € 239.775,92 e inchirografo per € 302.400,65».Risulta, altresì, che il decreto non venne impugnato daicuratori (del resto, in coerenza con il fatto che le loro conclusionierano state integralmente accolte), ma solo dalla banca,mediante l’opposizione allo stato passivo.Ciò avrebbe dovuto impedire al tribunale di adottare unprovvedimento di ammissione al passivo più restrittivo di quelloa suo tempo adottato dal giudice delegato. Infatti, nél’ammissione in chirografo del credito per interessi, né l’importodel credito ammesso con il rango ipotecario erano stati oggettodi impugnazione da parte dei curatori o di altri creditori, conconseguente giudicato interno sulle relative statuizioni e divietodi reformatio in peius nella fase di opposizione (v. Cass. n.22924/2025, alla cui motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c.).Vi era dunque un rigoroso limite alla cognizione del giudicedel merito, che derivava dal principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), operante in sede diimpugnazione mediante opposizione del creditore.5.2. Né un siffatto vincolo poteva intendersi superato evenuto meno per effetto della cassazione con rinvio del primodecreto adottato dal Tribunale di Nola.Innanzitutto, il ricorso per cassazione del fallimento, percome riferito nel decreto qui impugnato, era volto a rimetterein discussione soltanto il riconoscimento del rango ipotecario enon la titolarità soggettiva del credito e, in particolare, delcredito avente ad oggetto gli interessi corrispettivi («Avversotale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione dallacuratela fallimentare, che formulava 7 motivi di ricorso,chiedendo alla Suprema Corte di cassare con rinvio il decretoNumero registro generale 17692/2024Numero sezionale 3173/2026Numero di raccolta generale 25525/2026Data pubblicazione 18/09/2026impugnato e, per l’effetto, di annullare il riconoscimento delprivilegio ipotecario per il credito della [OSCURATO:PERSONA] di219.564,76 euro per la revoca dei contributi regionali revocati,di 25.633,79 euro per rivalutazione su contributi revocati e di €30.647,60 per interessi su contributi revocati»).In secondo luogo, l’ordinanza n. 18158/2023 ha cassatoil primo decreto del tribunale accogliendo soltanto «i motivi chedenunciano vizi motivazionali» (avendo ritenuto la motivazione«incomprensibile») e nulla consente di ravvisare, in quellapronuncia, un superamento del giudicato endofallimentareavente ad oggetto l’ammissione al passivo come disposta dalgiudice delegato e non impugnata dai curatori.6. Accolti il primo e il terzo motivo di ricorso e assorbiti irimanenti, il decreto impugnato viene cassato con rinvio almedesimo Tribunale di Nola, in diversa composizione, perdecidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiaraassorbiti i rimanenti motivi, cassa il decreto impugnato inrelazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Nola, perchédecida, in diversa composizione, anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del9.9.2026.Il Presidente