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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 09501/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023Data pubblicazione 06/04/2023Composta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente* CC* * Consigliere ** DI * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9463/2022 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 6 presso lostudio dell avvocato * * *che li rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E.* 159 * DIGITALE presso lo studio dell avvocato* * * che lo rappresenta edifende controricorrentenonchè controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA]* MINORI E ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023 intimatoData pubblicazione 06/04/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO NAPOLI n. 25/2022depositata il 14/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dalConsigliere * *lette le conclusioni scritte * in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott.ssa che chiede alla Corte di Cassazione accogliersi ilricorso.Con ricorso del 21.09.2015 avente ad oggetto provvedimenti ex art.300 333 c.c. il * chiedeva al Presidente del Tribunale per iMinorenni di Napoli di verificare la sussistenza dello stato diabbandono dei minori * * * * * * e* poichè privi di assistenza morale e materiale per incapacitàdei genitori e dei parenti entro il 4° grado tenuti a provvedervi”.Il Tribunale per i Minorenni di Napoli con decreto del 29.10.2015ratificava l allontanamento dalla residenza familiare dei minori Di* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di * *[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] disposto ai sensi dell art. 403 c.c. disponeva altresila sospensione dalla responsabilità genitoriale dei predetti genitoriprocedeva alla nomina di un tutore provvisorio nella personadell * * * richiedeva ai Servizi interessati direcepire e riferire “ulteriori e più approfondite informazioni sullecondizioni giuridiche e difatto dei minori sull ambiente in cui hannovissuto e vivono al fine di verificare se sussiste uno stato diabbandono” e fissava l udienza collegiale per il giorno14.01.2016.In data 12.01.2016 i coniugi Di * – * si costituivanoin giudizio mediante comparsa di costituzione e chiedevano all *Tribunale per i Minorenni di Napoli di revocare il Decreto del29.10.2015 e per l effetto reintegrarli nell esercizio dellaresponsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori di disporrel immediato rientro in famiglia dei minori presso il domiciliofamiliare all epoca sito in Napoli alla Via * 36 o in subordinepresso il domicilio degli zii materni * * nata aNapoli NA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e * * nato a * NAil [OSCURATO:DATA_NASCITA] in * alla Via * * 50.2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023Il Tribunale per i Minorenni di Napoli con sentenza del 235/2018Data pubblicazione 06/04/2023dichiarava lo stato di adottabilità delle minori Di * * nata il4.5. 2010 * nata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e *nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e disponeva l interruzione dei rapporti con i genitoried i parenti tutti i coniugi DI * * e ** proponevano appello avverso la suindicata sentenza laCorte di Appello di Napoli – * Minori e * nominava qualeCTU la dott.ssa Di * e rinviava all udienza 15.10.2021 perl acquisizione dell elaborato peritale e prosieguo del giudizioall esito la Corte di Appello di Napoli – * Minori e *confermava la sentenza di adottabilità emessa dal Tribunale per iMinorenni di * A fondamento della decisione la Corte di meritoindividuava profili di grave inadeguatezza personale e genitoriale delleparti e la non recuperabilità delle funzioni in tempi compatibili con leesigenze evolutive dei minori oltre alla mancanza di un progetto diaccudimento e accompagnamento nel percorso di crescita anche deglialtri figli conviventi.Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli hanno propostoricorso in cassazione DI * * e ** affidato ad un motivo.

Il curatore speciale resiste concontroricorso.MOTIVI DELLA DECISIONECon unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la * [OSCURATO:PERSONA] * 44 * 1 * d* [OSCURATO:PERSONA] 360 N. 5 * PER ** * [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] * I ricorrenti lamentanoin particolare che la Corte di merito ha erroneamente affermatol esistenza di uno stato di abbandono che ha costituito il presuppostodella dichiarazione di adottabilità dei figli senza valutare le risultanzeprobatorie dalle quali invece risulta un forte legame affettivo con i figli el impegno dei ricorrenti a svolgere nonostante le difficoltà materiali ilruolo genitoriale.

In particolare i ricorrenti lamentano che non risultavalutata la circostanza che si sono trasferiti in un nuovo immobile di 95mq adeguato alle esigenze familiari azzerando le iniziali morosità delcanone locativo che inoltre hanno ricercato nuove e redditizie attivitàlavorative al fine di sostenere economicamente la famiglia che hannosvolto con impegno e dedizione i percorsi a sostegno della genitorialitàloro prescritti.Il ricorso è fondato e deve essere accolto.Come questa Corte ha più volte ribadito l art. 1 della legge 4maggio 1983 n. 184 nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001n. 149 attribuisce al diritto del minore di crescere nell ambito della3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023propria famiglia d origine un carattere prioritario considerandolaData pubblicazione 06/04/2023l ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico e miraa garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventidiretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare.

Neconsegue che per un verso compito del servizio sociale non è soloquello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare masoprattutto di concorrere con interventi di sostegno a rimuoverleove possibile e che per altro verso ricorre la «situazione diabbandono» sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizipredetti sia qualora a prescindere dagli intendimenti dei genitorila vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppopsico fisico cosicché la rescissione del legame familiare sia l unicostrumento che possa evitargli un più grave pregiudizio edassicurargli assistenza e stabilità affettiva * n. 7115/2011 .Alla luce dei principi sopra riportati è stato affermato che il giudicedi merito deve prioritariamente verificare se possa essereutilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuoveresituazioni di difficoltà o disagio familiare e solo ove risultiimpossibile quando anche in base ad un criterio di grandeprobabilità prevedere il recupero delle capacità genitoriali entrotempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabilecontesto familiare è legittimo e corretto l accertamento dello statodi abbandono * n. 6137/2015 quale premessa dell adozione.Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propriafamiglia d origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazionedi adottabilità sia praticabile solo come «soluzione estrema»quando cioè ogni altro rimedio appaia inadeguato con l esigenzadell acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contestofamiliare in tempi compatibili con l esigenza del minore stesso.

IIgiudice di merito nell accertare Io stato di adottabilità di un minoredeve allora per quanto rileva in questa sede a verificare l effettivaed attuale possibilità di recupero dei genitori sia con riferimentoalle condizioni economico abitative senza però che l attivitàlavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenzadiscriminatoria sia con riferimento alle condizioni psichiche questeultime da valutare se del caso con una indagine peritale bestendere tale verifica anche al nucleo familiare di cui occorreaccertare la concreta possibilità di supportare i genitori e disviluppare rapporti con il minore anche se allo stato mancanti * n. 6552/2017 .

È stato ulteriormente ribadito che il giudice4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023di merito nell accertare lo stato di adottabilità di un minore deveData pubblicazione 06/04/2023in primo luogo esprimere una prognosi sull effettiva ed attualepossibilità di recupero attraverso un percorso di crescita e sviluppodelle capacità e competenze genitoriali con riferimento in primoluogo alla elaborazione da parte dei genitori di un progetto anchefuturo di assunzione diretta della responsabilità genitorialecaratterizzata da cura accudimento coabitazione con il minoreancorché con l aiuto di parenti o di terzi ed avvalendosidell intervento dei servizi territoriali * n. 14436/2017 .Nel caso in esame allora è agevole osservare anzitutto che iricorrenti sono stati dichiarati incapaci di attendere alla funzionegenitoriale con un giudizio rivolto prevalentemente al passato purdando atto che i medesimi si trovavano in condizioni di indigenzaquando furono sottoposti al vaglio dei servizi sociali.

Il giudizioperaltro non si è efficacemente esteso alla valutazione prognosticadella recuperabilità al ruolo genitoriale e della necessità per i minoridi non recidere i legami familiari in considerazione delle nuovecircostanze di fatto riguardanti l esistenza e le condizioni del nucleooriginario.* dalla sentenza che i ricorrenti non sono stati in passatoall altezza dei loro compiti ed “hanno creato – con i figli maggioriuna rete familiare di supporto caricando i figli maggiori di compiti eresponsabilità non adeguati alla loro età e pregiudizievole per i figliminori sono stati discontinui nella partecipazione ai programmi disostegno predisposti nell ausilio ai loro compite genitoriali e ciò hache ha reso difficile agli operatori in questi attuare un concretopiano di sostegno.”Tuttavia a tal riguardo deve essere considerato che lo stato diabbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorreallorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quelminimo di cure materiali calore affettivo aiuto psicologicoindispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalitàed ovviamente la situazione non sia dovuta a motivi di caratteretransitorio secondo una valutazione che involgendo unaccertamento di fatto spetta al giudice di merito ed è incensurabilein cassazione se immune da vizi logici.La Corte di merito ha dato atto del forte legame affettivo tra genitorie figli che ascoltati hanno tutti manifestato il desiderio di tornarenella loro famiglia non risulta invece valutata la circostanza che iricorrenti si sono trasferiti in un nuovo immobile di 95 mq adeguatoalle esigenze familiari azzerando le iniziali morosità del canonelocativo inoltre hanno ricercato nuove e redditizie attività5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023lavorative al fine di sostenere economicamente la famiglia hannoData pubblicazione 06/04/2023svolto con impegno e dedizione i percorsi a sostegno dellagenitorialità loro prescritti pertanto si impone alla luce di talicircostanze un nuovo rigoroso accertamento sulla situazione diabbandono dei quattro minori Di * sia sotto l aspetto dellaprivazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitoriche sotto l aspetto della irreversibilità di tale situazioneprognosticata mediante l esame della condizione attuale di entrambii genitori ed in base ad un giudizio di irrecuperabilità.La Corte di merito ha poi del tutto trascurato di valutare la perditadel forte legame che lega i minori con tutti gli altri fratelli e con iquali in caso di adozione verrebbero interrotti tutti i contatti.

Hainoltre del tutto trascurato di valutare l esistenza e l entità delpregiudizio che deriverebbe loro dalla recisione del legamegenitoriale e più ampiamente familiare.Per quanto sopra la sentenza impugnata deve essere cassata e lacausa rinviata alla medesima Corte d appello in diversacomposizione perché attenendosi ai principi di diritto poc anzirichiamati effettui i necessari accertamenti come sopra indicatiprovvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023Data pubblicazione 06/04/2023Composta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente* CC* * Consigliere ** DI * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9463/2022 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 6 presso lostudio dell avvocato * * *che li rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E.* 159 * DIGITALE presso lo studio dell avvocato* * * che lo rappresenta edifende controricorrentenonchè controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA]* MINORI E ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023 intimatoData pubblicazione 06/04/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO NAPOLI n. 25/2022depositata il 14/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dalConsigliere * *lette le conclusioni scritte * in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott.ssa che chiede alla Corte di Cassazione accogliersi ilricorso.Con ricorso del 21.09.2015 avente ad oggetto provvedimenti ex art.300 333 c.c. il * chiedeva al Presidente del Tribunale per iMinorenni di Napoli di verificare la sussistenza dello stato diabbandono dei minori * * * * * * e* poichè privi di assistenza morale e materiale per incapacitàdei genitori e dei parenti entro il 4° grado tenuti a provvedervi”.Il Tribunale per i Minorenni di Napoli con decreto del 29.10.2015ratificava l allontanamento dalla residenza familiare dei minori Di* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di * *[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] disposto ai sensi dell art. 403 c.c. disponeva altresila sospensione dalla responsabilità genitoriale dei predetti genitoriprocedeva alla nomina di un tutore provvisorio nella personadell * * * richiedeva ai Servizi interessati direcepire e riferire “ulteriori e più approfondite informazioni sullecondizioni giuridiche e difatto dei minori sull ambiente in cui hannovissuto e vivono al fine di verificare se sussiste uno stato diabbandono” e fissava l udienza collegiale per il giorno14.01.2016.In data 12.01.2016 i coniugi Di * – * si costituivanoin giudizio mediante comparsa di costituzione e chiedevano all *Tribunale per i Minorenni di Napoli di revocare il Decreto del29.10.2015 e per l effetto reintegrarli nell esercizio dellaresponsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori di disporrel immediato rientro in famiglia dei minori presso il domiciliofamiliare all epoca sito in Napoli alla Via * 36 o in subordinepresso il domicilio degli zii materni * * nata aNapoli NA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e * * nato a * NAil [OSCURATO:DATA_NASCITA] in * alla Via * * 50.2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023Il Tribunale per i Minorenni di Napoli con sentenza del 235/2018Data pubblicazione 06/04/2023dichiarava lo stato di adottabilità delle minori Di * * nata il4.5. 2010 * nata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e *nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e disponeva l interruzione dei rapporti con i genitoried i parenti tutti i coniugi DI * * e ** proponevano appello avverso la suindicata sentenza laCorte di Appello di Napoli – * Minori e * nominava qualeCTU la dott.ssa Di * e rinviava all udienza 15.10.2021 perl acquisizione dell elaborato peritale e prosieguo del giudizioall esito la Corte di Appello di Napoli – * Minori e *confermava la sentenza di adottabilità emessa dal Tribunale per iMinorenni di * A fondamento della decisione la Corte di meritoindividuava profili di grave inadeguatezza personale e genitoriale delleparti e la non recuperabilità delle funzioni in tempi compatibili con leesigenze evolutive dei minori oltre alla mancanza di un progetto diaccudimento e accompagnamento nel percorso di crescita anche deglialtri figli conviventi.Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli hanno propostoricorso in cassazione DI * * e ** affidato ad un motivo.

Il curatore speciale resiste concontroricorso.MOTIVI DELLA DECISIONECon unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la * [OSCURATO:PERSONA] * 44 * 1 * d* [OSCURATO:PERSONA] 360 N. 5 * PER ** * [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] * I ricorrenti lamentanoin particolare che la Corte di merito ha erroneamente affermatol esistenza di uno stato di abbandono che ha costituito il presuppostodella dichiarazione di adottabilità dei figli senza valutare le risultanzeprobatorie dalle quali invece risulta un forte legame affettivo con i figli el impegno dei ricorrenti a svolgere nonostante le difficoltà materiali ilruolo genitoriale.

In particolare i ricorrenti lamentano che non risultavalutata la circostanza che si sono trasferiti in un nuovo immobile di 95mq adeguato alle esigenze familiari azzerando le iniziali morosità delcanone locativo che inoltre hanno ricercato nuove e redditizie attivitàlavorative al fine di sostenere economicamente la famiglia che hannosvolto con impegno e dedizione i percorsi a sostegno della genitorialitàloro prescritti.Il ricorso è fondato e deve essere accolto.Come questa Corte ha più volte ribadito l art. 1 della legge 4maggio 1983 n. 184 nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001n. 149 attribuisce al diritto del minore di crescere nell ambito della3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023propria famiglia d origine un carattere prioritario considerandolaData pubblicazione 06/04/2023l ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico e miraa garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventidiretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare.

Neconsegue che per un verso compito del servizio sociale non è soloquello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare masoprattutto di concorrere con interventi di sostegno a rimuoverleove possibile e che per altro verso ricorre la «situazione diabbandono» sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizipredetti sia qualora a prescindere dagli intendimenti dei genitorila vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppopsico fisico cosicché la rescissione del legame familiare sia l unicostrumento che possa evitargli un più grave pregiudizio edassicurargli assistenza e stabilità affettiva * n. 7115/2011 .Alla luce dei principi sopra riportati è stato affermato che il giudicedi merito deve prioritariamente verificare se possa essereutilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuoveresituazioni di difficoltà o disagio familiare e solo ove risultiimpossibile quando anche in base ad un criterio di grandeprobabilità prevedere il recupero delle capacità genitoriali entrotempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabilecontesto familiare è legittimo e corretto l accertamento dello statodi abbandono * n. 6137/2015 quale premessa dell adozione.Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propriafamiglia d origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazionedi adottabilità sia praticabile solo come «soluzione estrema»quando cioè ogni altro rimedio appaia inadeguato con l esigenzadell acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contestofamiliare in tempi compatibili con l esigenza del minore stesso.

IIgiudice di merito nell accertare Io stato di adottabilità di un minoredeve allora per quanto rileva in questa sede a verificare l effettivaed attuale possibilità di recupero dei genitori sia con riferimentoalle condizioni economico abitative senza però che l attivitàlavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenzadiscriminatoria sia con riferimento alle condizioni psichiche questeultime da valutare se del caso con una indagine peritale bestendere tale verifica anche al nucleo familiare di cui occorreaccertare la concreta possibilità di supportare i genitori e disviluppare rapporti con il minore anche se allo stato mancanti * n. 6552/2017 .

È stato ulteriormente ribadito che il giudice4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023di merito nell accertare lo stato di adottabilità di un minore deveData pubblicazione 06/04/2023in primo luogo esprimere una prognosi sull effettiva ed attualepossibilità di recupero attraverso un percorso di crescita e sviluppodelle capacità e competenze genitoriali con riferimento in primoluogo alla elaborazione da parte dei genitori di un progetto anchefuturo di assunzione diretta della responsabilità genitorialecaratterizzata da cura accudimento coabitazione con il minoreancorché con l aiuto di parenti o di terzi ed avvalendosidell intervento dei servizi territoriali * n. 14436/2017 .Nel caso in esame allora è agevole osservare anzitutto che iricorrenti sono stati dichiarati incapaci di attendere alla funzionegenitoriale con un giudizio rivolto prevalentemente al passato purdando atto che i medesimi si trovavano in condizioni di indigenzaquando furono sottoposti al vaglio dei servizi sociali.

Il giudizioperaltro non si è efficacemente esteso alla valutazione prognosticadella recuperabilità al ruolo genitoriale e della necessità per i minoridi non recidere i legami familiari in considerazione delle nuovecircostanze di fatto riguardanti l esistenza e le condizioni del nucleooriginario.* dalla sentenza che i ricorrenti non sono stati in passatoall altezza dei loro compiti ed “hanno creato – con i figli maggioriuna rete familiare di supporto caricando i figli maggiori di compiti eresponsabilità non adeguati alla loro età e pregiudizievole per i figliminori sono stati discontinui nella partecipazione ai programmi disostegno predisposti nell ausilio ai loro compite genitoriali e ciò hache ha reso difficile agli operatori in questi attuare un concretopiano di sostegno.”Tuttavia a tal riguardo deve essere considerato che lo stato diabbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorreallorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quelminimo di cure materiali calore affettivo aiuto psicologicoindispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalitàed ovviamente la situazione non sia dovuta a motivi di caratteretransitorio secondo una valutazione che involgendo unaccertamento di fatto spetta al giudice di merito ed è incensurabilein cassazione se immune da vizi logici.La Corte di merito ha dato atto del forte legame affettivo tra genitorie figli che ascoltati hanno tutti manifestato il desiderio di tornarenella loro famiglia non risulta invece valutata la circostanza che iricorrenti si sono trasferiti in un nuovo immobile di 95 mq adeguatoalle esigenze familiari azzerando le iniziali morosità del canonelocativo inoltre hanno ricercato nuove e redditizie attività5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023lavorative al fine di sostenere economicamente la famiglia hannoData pubblicazione 06/04/2023svolto con impegno e dedizione i percorsi a sostegno dellagenitorialità loro prescritti pertanto si impone alla luce di talicircostanze un nuovo rigoroso accertamento sulla situazione diabbandono dei quattro minori Di * sia sotto l aspetto dellaprivazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitoriche sotto l aspetto della irreversibilità di tale situazioneprognosticata mediante l esame della condizione attuale di entrambii genitori ed in base ad un giudizio di irrecuperabilità.La Corte di merito ha poi del tutto trascurato di valutare la perditadel forte legame che lega i minori con tutti gli altri fratelli e con iquali in caso di adozione verrebbero interrotti tutti i contatti.

Hainoltre del tutto trascurato di valutare l esistenza e l entità delpregiudizio che deriverebbe loro dalla recisione del legamegenitoriale e più ampiamente familiare.Per quanto sopra la sentenza impugnata deve essere cassata e lacausa rinviata alla medesima Corte d appello in diversacomposizione perché attenendosi ai principi di diritto poc anzirichiamati effettui i necessari accertamenti come sopra indicatiprovvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. ** il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diAppello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudiziodi legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti e dei soggetti menzionati riportati nellasentenza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezionedella Corte di Cassazione il 20/1/2023.[OSCURATO:PERSONA].ssa * *6 di 6* *** il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diAppello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudiziodi legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti e dei soggetti menzionati riportati nellasentenza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezionedella Corte di Cassazione il 20/1/2023.[OSCURATO:PERSONA].ssa * *6 di 6* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023Data pubblicazione 06/04/2023Composta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente* CC* * Consigliere ** DI * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9463/2022 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 6 presso lostudio dell avvocato * * *che li rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E.* 159 * DIGITALE presso lo studio dell avvocato* * * che lo rappresenta edifende controricorrentenonchè controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA]* MINORI E ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023 intimatoData pubblicazione 06/04/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO NAPOLI n. 25/2022depositata il 14/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dalConsigliere * *lette le conclusioni scritte * in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott.ssa che chiede alla Corte di Cassazione accogliersi ilricorso.Con ricorso del 21.09.2015 avente ad oggetto provvedimenti ex art.300 333 c.c. il * chiedeva al Presidente del Tribunale per iMinorenni di Napoli di verificare la sussistenza dello stato diabbandono dei minori * * * * * * e* poichè privi di assistenza morale e materiale per incapacitàdei genitori e dei parenti entro il 4° grado tenuti a provvedervi”.Il Tribunale per i Minorenni di Napoli con decreto del 29.10.2015ratificava l allontanamento dalla residenza familiare dei minori Di* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di * *[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] disposto ai sensi dell art. 403 c.c. disponeva altresila sospensione dalla responsabilità genitoriale dei predetti genitoriprocedeva alla nomina di un tutore provvisorio nella personadell * * * richiedeva ai Servizi interessati direcepire e riferire “ulteriori e più approfondite informazioni sullecondizioni giuridiche e difatto dei minori sull ambiente in cui hannovissuto e vivono al fine di verificare se sussiste uno stato diabbandono” e fissava l udienza collegiale per il giorno14.01.2016.In data 12.01.2016 i coniugi Di * – * si costituivanoin giudizio mediante comparsa di costituzione e chiedevano all *Tribunale per i Minorenni di Napoli di revocare il Decreto del29.10.2015 e per l effetto reintegrarli nell esercizio dellaresponsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori di disporrel immediato rientro in famiglia dei minori presso il domiciliofamiliare all epoca sito in Napoli alla Via * 36 o in subordinepresso il domicilio degli zii materni * * nata aNapoli NA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e * * nato a * NAil [OSCURATO:DATA_NASCITA] in * alla Via * * 50.2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023Il Tribunale per i Minorenni di Napoli con sentenza del 235/2018Data pubblicazione 06/04/2023dichiarava lo stato di adottabilità delle minori Di * * nata il4.5. 2010 * nata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e *nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e disponeva l interruzione dei rapporti con i genitoried i parenti tutti i coniugi DI * * e ** proponevano appello avverso la suindicata sentenza laCorte di Appello di Napoli – * Minori e * nominava qualeCTU la dott.ssa Di * e rinviava all udienza 15.10.2021 perl acquisizione dell elaborato peritale e prosieguo del giudizioall esito la Corte di Appello di Napoli – * Minori e *confermava la sentenza di adottabilità emessa dal Tribunale per iMinorenni di * A fondamento della decisione la Corte di meritoindividuava profili di grave inadeguatezza personale e genitoriale delleparti e la non recuperabilità delle funzioni in tempi compatibili con leesigenze evolutive dei minori oltre alla mancanza di un progetto diaccudimento e accompagnamento nel percorso di crescita anche deglialtri figli conviventi.Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli hanno propostoricorso in cassazione DI * * e ** affidato ad un motivo. Il curatore speciale resiste concontroricorso.MOTIVI DELLA DECISIONECon unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la * [OSCURATO:PERSONA] * 44 * 1 * d* [OSCURATO:PERSONA] 360 N. 5 * PER ** * [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] * I ricorrenti lamentanoin particolare che la Corte di merito ha erroneamente affermatol esistenza di uno stato di abbandono che ha costituito il presuppostodella dichiarazione di adottabilità dei figli senza valutare le risultanzeprobatorie dalle quali invece risulta un forte legame affettivo con i figli el impegno dei ricorrenti a svolgere nonostante le difficoltà materiali ilruolo genitoriale. In particolare i ricorrenti lamentano che non risultavalutata la circostanza che si sono trasferiti in un nuovo immobile di 95mq adeguato alle esigenze familiari azzerando le iniziali morosità delcanone locativo che inoltre hanno ricercato nuove e redditizie attivitàlavorative al fine di sostenere economicamente la famiglia che hannosvolto con impegno e dedizione i percorsi a sostegno della genitorialitàloro prescritti.Il ricorso è fondato e deve essere accolto.Come questa Corte ha più volte ribadito l art. 1 della legge 4maggio 1983 n. 184 nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001n. 149 attribuisce al diritto del minore di crescere nell ambito della3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023propria famiglia d origine un carattere prioritario considerandolaData pubblicazione 06/04/2023l ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico e miraa garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventidiretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Neconsegue che per un verso compito del servizio sociale non è soloquello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare masoprattutto di concorrere con interventi di sostegno a rimuoverleove possibile e che per altro verso ricorre la «situazione diabbandono» sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizipredetti sia qualora a prescindere dagli intendimenti dei genitorila vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppopsico fisico cosicché la rescissione del legame familiare sia l unicostrumento che possa evitargli un più grave pregiudizio edassicurargli assistenza e stabilità affettiva * n. 7115/2011 .Alla luce dei principi sopra riportati è stato affermato che il giudicedi merito deve prioritariamente verificare se possa essereutilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuoveresituazioni di difficoltà o disagio familiare e solo ove risultiimpossibile quando anche in base ad un criterio di grandeprobabilità prevedere il recupero delle capacità genitoriali entrotempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabilecontesto familiare è legittimo e corretto l accertamento dello statodi abbandono * n. 6137/2015 quale premessa dell adozione.Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propriafamiglia d origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazionedi adottabilità sia praticabile solo come «soluzione estrema»quando cioè ogni altro rimedio appaia inadeguato con l esigenzadell acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contestofamiliare in tempi compatibili con l esigenza del minore stesso. IIgiudice di merito nell accertare Io stato di adottabilità di un minoredeve allora per quanto rileva in questa sede a verificare l effettivaed attuale possibilità di recupero dei genitori sia con riferimentoalle condizioni economico abitative senza però che l attivitàlavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenzadiscriminatoria sia con riferimento alle condizioni psichiche questeultime da valutare se del caso con una indagine peritale bestendere tale verifica anche al nucleo familiare di cui occorreaccertare la concreta possibilità di supportare i genitori e disviluppare rapporti con il minore anche se allo stato mancanti * n. 6552/2017 . È stato ulteriormente ribadito che il giudice4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023di merito nell accertare lo stato di adottabilità di un minore deveData pubblicazione 06/04/2023in primo luogo esprimere una prognosi sull effettiva ed attualepossibilità di recupero attraverso un percorso di crescita e sviluppodelle capacità e competenze genitoriali con riferimento in primoluogo alla elaborazione da parte dei genitori di un progetto anchefuturo di assunzione diretta della responsabilità genitorialecaratterizzata da cura accudimento coabitazione con il minoreancorché con l aiuto di parenti o di terzi ed avvalendosidell intervento dei servizi territoriali * n. 14436/2017 .Nel caso in esame allora è agevole osservare anzitutto che iricorrenti sono stati dichiarati incapaci di attendere alla funzionegenitoriale con un giudizio rivolto prevalentemente al passato purdando atto che i medesimi si trovavano in condizioni di indigenzaquando furono sottoposti al vaglio dei servizi sociali. Il giudizioperaltro non si è efficacemente esteso alla valutazione prognosticadella recuperabilità al ruolo genitoriale e della necessità per i minoridi non recidere i legami familiari in considerazione delle nuovecircostanze di fatto riguardanti l esistenza e le condizioni del nucleooriginario.* dalla sentenza che i ricorrenti non sono stati in passatoall altezza dei loro compiti ed “hanno creato – con i figli maggioriuna rete familiare di supporto caricando i figli maggiori di compiti eresponsabilità non adeguati alla loro età e pregiudizievole per i figliminori sono stati discontinui nella partecipazione ai programmi disostegno predisposti nell ausilio ai loro compite genitoriali e ciò hache ha reso difficile agli operatori in questi attuare un concretopiano di sostegno.”Tuttavia a tal riguardo deve essere considerato che lo stato diabbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorreallorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quelminimo di cure materiali calore affettivo aiuto psicologicoindispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalitàed ovviamente la situazione non sia dovuta a motivi di caratteretransitorio secondo una valutazione che involgendo unaccertamento di fatto spetta al giudice di merito ed è incensurabilein cassazione se immune da vizi logici.La Corte di merito ha dato atto del forte legame affettivo tra genitorie figli che ascoltati hanno tutti manifestato il desiderio di tornarenella loro famiglia non risulta invece valutata la circostanza che iricorrenti si sono trasferiti in un nuovo immobile di 95 mq adeguatoalle esigenze familiari azzerando le iniziali morosità del canonelocativo inoltre hanno ricercato nuove e redditizie attività5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023lavorative al fine di sostenere economicamente la famiglia hannoData pubblicazione 06/04/2023svolto con impegno e dedizione i percorsi a sostegno dellagenitorialità loro prescritti pertanto si impone alla luce di talicircostanze un nuovo rigoroso accertamento sulla situazione diabbandono dei quattro minori Di * sia sotto l aspetto dellaprivazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitoriche sotto l aspetto della irreversibilità di tale situazioneprognosticata mediante l esame della condizione attuale di entrambii genitori ed in base ad un giudizio di irrecuperabilità.La Corte di merito ha poi del tutto trascurato di valutare la perditadel forte legame che lega i minori con tutti gli altri fratelli e con iquali in caso di adozione verrebbero interrotti tutti i contatti. Hainoltre del tutto trascurato di valutare l esistenza e l entità delpregiudizio che deriverebbe loro dalla recisione del legamegenitoriale e più ampiamente familiare.Per quanto sopra la sentenza impugnata deve essere cassata e lacausa rinviata alla medesima Corte d appello in diversacomposizione perché attenendosi ai principi di diritto poc anzirichiamati effettui i necessari accertamenti come sopra indicatiprovvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023Data pubblicazione 06/04/2023Composta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente* CC* * Consigliere ** DI * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9463/2022 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * * 6 presso lostudio dell avvocato * * *che li rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E.* 159 * DIGITALE presso lo studio dell avvocato* * * che lo rappresenta edifende controricorrentenonchè controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA]* MINORI E ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023 intimatoData pubblicazione 06/04/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO NAPOLI n. 25/2022depositata il 14/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dalConsigliere * *lette le conclusioni scritte * in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott.ssa che chiede alla Corte di Cassazione accogliersi ilricorso.Con ricorso del 21.09.2015 avente ad oggetto provvedimenti ex art.300 333 c.c. il * chiedeva al Presidente del Tribunale per iMinorenni di Napoli di verificare la sussistenza dello stato diabbandono dei minori * * * * * * e* poichè privi di assistenza morale e materiale per incapacitàdei genitori e dei parenti entro il 4° grado tenuti a provvedervi”.Il Tribunale per i Minorenni di Napoli con decreto del 29.10.2015ratificava l allontanamento dalla residenza familiare dei minori Di* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di * *[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] disposto ai sensi dell art. 403 c.c. disponeva altresila sospensione dalla responsabilità genitoriale dei predetti genitoriprocedeva alla nomina di un tutore provvisorio nella personadell * * * richiedeva ai Servizi interessati direcepire e riferire “ulteriori e più approfondite informazioni sullecondizioni giuridiche e difatto dei minori sull ambiente in cui hannovissuto e vivono al fine di verificare se sussiste uno stato diabbandono” e fissava l udienza collegiale per il giorno14.01.2016.In data 12.01.2016 i coniugi Di * – * si costituivanoin giudizio mediante comparsa di costituzione e chiedevano all *Tribunale per i Minorenni di Napoli di revocare il Decreto del29.10.2015 e per l effetto reintegrarli nell esercizio dellaresponsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori di disporrel immediato rientro in famiglia dei minori presso il domiciliofamiliare all epoca sito in Napoli alla Via * 36 o in subordinepresso il domicilio degli zii materni * * nata aNapoli NA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e * * nato a * NAil [OSCURATO:DATA_NASCITA] in * alla Via * * 50.2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023Il Tribunale per i Minorenni di Napoli con sentenza del 235/2018Data pubblicazione 06/04/2023dichiarava lo stato di adottabilità delle minori Di * * nata il4.5. 2010 * nata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e *nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e disponeva l interruzione dei rapporti con i genitoried i parenti tutti i coniugi DI * * e ** proponevano appello avverso la suindicata sentenza laCorte di Appello di Napoli – * Minori e * nominava qualeCTU la dott.ssa Di * e rinviava all udienza 15.10.2021 perl acquisizione dell elaborato peritale e prosieguo del giudizioall esito la Corte di Appello di Napoli – * Minori e *confermava la sentenza di adottabilità emessa dal Tribunale per iMinorenni di * A fondamento della decisione la Corte di meritoindividuava profili di grave inadeguatezza personale e genitoriale delleparti e la non recuperabilità delle funzioni in tempi compatibili con leesigenze evolutive dei minori oltre alla mancanza di un progetto diaccudimento e accompagnamento nel percorso di crescita anche deglialtri figli conviventi.Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli hanno propostoricorso in cassazione DI * * e ** affidato ad un motivo. Il curatore speciale resiste concontroricorso.MOTIVI DELLA DECISIONECon unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la * [OSCURATO:PERSONA] * 44 * 1 * d* [OSCURATO:PERSONA] 360 N. 5 * PER ** * [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] * I ricorrenti lamentanoin particolare che la Corte di merito ha erroneamente affermatol esistenza di uno stato di abbandono che ha costituito il presuppostodella dichiarazione di adottabilità dei figli senza valutare le risultanzeprobatorie dalle quali invece risulta un forte legame affettivo con i figli el impegno dei ricorrenti a svolgere nonostante le difficoltà materiali ilruolo genitoriale. In particolare i ricorrenti lamentano che non risultavalutata la circostanza che si sono trasferiti in un nuovo immobile di 95mq adeguato alle esigenze familiari azzerando le iniziali morosità delcanone locativo che inoltre hanno ricercato nuove e redditizie attivitàlavorative al fine di sostenere economicamente la famiglia che hannosvolto con impegno e dedizione i percorsi a sostegno della genitorialitàloro prescritti.Il ricorso è fondato e deve essere accolto.Come questa Corte ha più volte ribadito l art. 1 della legge 4maggio 1983 n. 184 nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001n. 149 attribuisce al diritto del minore di crescere nell ambito della3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023propria famiglia d origine un carattere prioritario considerandolaData pubblicazione 06/04/2023l ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico e miraa garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventidiretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Neconsegue che per un verso compito del servizio sociale non è soloquello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare masoprattutto di concorrere con interventi di sostegno a rimuoverleove possibile e che per altro verso ricorre la «situazione diabbandono» sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizipredetti sia qualora a prescindere dagli intendimenti dei genitorila vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppopsico fisico cosicché la rescissione del legame familiare sia l unicostrumento che possa evitargli un più grave pregiudizio edassicurargli assistenza e stabilità affettiva * n. 7115/2011 .Alla luce dei principi sopra riportati è stato affermato che il giudicedi merito deve prioritariamente verificare se possa essereutilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuoveresituazioni di difficoltà o disagio familiare e solo ove risultiimpossibile quando anche in base ad un criterio di grandeprobabilità prevedere il recupero delle capacità genitoriali entrotempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabilecontesto familiare è legittimo e corretto l accertamento dello statodi abbandono * n. 6137/2015 quale premessa dell adozione.Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propriafamiglia d origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazionedi adottabilità sia praticabile solo come «soluzione estrema»quando cioè ogni altro rimedio appaia inadeguato con l esigenzadell acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contestofamiliare in tempi compatibili con l esigenza del minore stesso. IIgiudice di merito nell accertare Io stato di adottabilità di un minoredeve allora per quanto rileva in questa sede a verificare l effettivaed attuale possibilità di recupero dei genitori sia con riferimentoalle condizioni economico abitative senza però che l attivitàlavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenzadiscriminatoria sia con riferimento alle condizioni psichiche questeultime da valutare se del caso con una indagine peritale bestendere tale verifica anche al nucleo familiare di cui occorreaccertare la concreta possibilità di supportare i genitori e disviluppare rapporti con il minore anche se allo stato mancanti * n. 6552/2017 . È stato ulteriormente ribadito che il giudice4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023di merito nell accertare lo stato di adottabilità di un minore deveData pubblicazione 06/04/2023in primo luogo esprimere una prognosi sull effettiva ed attualepossibilità di recupero attraverso un percorso di crescita e sviluppodelle capacità e competenze genitoriali con riferimento in primoluogo alla elaborazione da parte dei genitori di un progetto anchefuturo di assunzione diretta della responsabilità genitorialecaratterizzata da cura accudimento coabitazione con il minoreancorché con l aiuto di parenti o di terzi ed avvalendosidell intervento dei servizi territoriali * n. 14436/2017 .Nel caso in esame allora è agevole osservare anzitutto che iricorrenti sono stati dichiarati incapaci di attendere alla funzionegenitoriale con un giudizio rivolto prevalentemente al passato purdando atto che i medesimi si trovavano in condizioni di indigenzaquando furono sottoposti al vaglio dei servizi sociali. Il giudizioperaltro non si è efficacemente esteso alla valutazione prognosticadella recuperabilità al ruolo genitoriale e della necessità per i minoridi non recidere i legami familiari in considerazione delle nuovecircostanze di fatto riguardanti l esistenza e le condizioni del nucleooriginario.* dalla sentenza che i ricorrenti non sono stati in passatoall altezza dei loro compiti ed “hanno creato – con i figli maggioriuna rete familiare di supporto caricando i figli maggiori di compiti eresponsabilità non adeguati alla loro età e pregiudizievole per i figliminori sono stati discontinui nella partecipazione ai programmi disostegno predisposti nell ausilio ai loro compite genitoriali e ciò hache ha reso difficile agli operatori in questi attuare un concretopiano di sostegno.”Tuttavia a tal riguardo deve essere considerato che lo stato diabbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorreallorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quelminimo di cure materiali calore affettivo aiuto psicologicoindispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalitàed ovviamente la situazione non sia dovuta a motivi di caratteretransitorio secondo una valutazione che involgendo unaccertamento di fatto spetta al giudice di merito ed è incensurabilein cassazione se immune da vizi logici.La Corte di merito ha dato atto del forte legame affettivo tra genitorie figli che ascoltati hanno tutti manifestato il desiderio di tornarenella loro famiglia non risulta invece valutata la circostanza che iricorrenti si sono trasferiti in un nuovo immobile di 95 mq adeguatoalle esigenze familiari azzerando le iniziali morosità del canonelocativo inoltre hanno ricercato nuove e redditizie attività5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9463/2022Numero sezionale 299/2023Numero di raccolta generale 9501/2023lavorative al fine di sostenere economicamente la famiglia hannoData pubblicazione 06/04/2023svolto con impegno e dedizione i percorsi a sostegno dellagenitorialità loro prescritti pertanto si impone alla luce di talicircostanze un nuovo rigoroso accertamento sulla situazione diabbandono dei quattro minori Di * sia sotto l aspetto dellaprivazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitoriche sotto l aspetto della irreversibilità di tale situazioneprognosticata mediante l esame della condizione attuale di entrambii genitori ed in base ad un giudizio di irrecuperabilità.La Corte di merito ha poi del tutto trascurato di valutare la perditadel forte legame che lega i minori con tutti gli altri fratelli e con iquali in caso di adozione verrebbero interrotti tutti i contatti. Hainoltre del tutto trascurato di valutare l esistenza e l entità delpregiudizio che deriverebbe loro dalla recisione del legamegenitoriale e più ampiamente familiare.Per quanto sopra la sentenza impugnata deve essere cassata e lacausa rinviata alla medesima Corte d appello in diversacomposizione perché attenendosi ai principi di diritto poc anzirichiamati effettui i necessari accertamenti come sopra indicatiprovvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. ** il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diAppello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudiziodi legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti e dei soggetti menzionati riportati nellasentenza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezionedella Corte di Cassazione il 20/1/2023.[OSCURATO:PERSONA].ssa * *6 di 6* *** il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diAppello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudiziodi legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti e dei soggetti menzionati riportati nellasentenza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezionedella Corte di Cassazione il 20/1/2023.[OSCURATO:PERSONA].ssa * *6 di 6* *
Sentenza Cassazione n. 09501/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris