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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13326/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di ENNA il 24/6/2019, ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di riciclaggio, ricettazione e furto aggravato di cui agli artt.648 bis, 648 e 624, 625 cod. pen. agli stessi rispettivamente contestati.1.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.

2. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi r), ricettazione di alcuni veicoli e di targhe, e q), riciclaggio in ordine all'apposizione di targhe a un furgone.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. con riferimento all'applicazione della recidiva.

2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 63 e 64 cod. pen. e senza tenere conto della confessione dell'imputato.

3. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. con riferimento alla quantificazione della pena pecuniaria.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva.

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, anche in riferimento alla disparità di trattamento sanzionatorio tra i coimputati.

4. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi e), ricettazione, f), furto aggravato, q), ricettazione, r), riciclaggio e t), simulazione di reato.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e comunque in ordine alla determinazione della pena.

5. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per i capi p) e u), furto aggravato, e v), ricettazione.

5.2. Violazione di legge in ordine alla determinazione della pena con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione dei criteri di cui all'art. 63 n. 4 cod. pen. per gli aumenti delle ritenute aggravanti.

6. In data 14 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.7.

In data 28 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. I motivi proposti in relazione alla dichiarazione di responsabilità.

1.1. Nel primo motivo del proprio ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi r), ricettazione di alcuni veicoli e di targhe, e q), riciclaggio in ordine all'apposizione di targhe a un furgone.

Nello specifico il ricorrente rileva che il fatto di cui al capo r), la ricettazione del furgone, avrebbe dovuto essere qualificato nei termini del furto e così il fatto di cui al capo q), essendo il ricorrente autore del reato presupposto relativo al furgone, verrebbe meno.

Circa la commissione del furto, d'altro canto, la dichiarazione confessoria dell'imputato sarebbe credibile e sarebbe stata confermata anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], così che la diversa conclusione sul punto della Corte territoriale sarebbe illogica.

1.2. Nel primo motivo del proprio ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi e), ricettazione, f), furto aggravato, q), ricettazione, r), riciclaggio e t), simulazione di reato.

1.3. Nel primo motivo del proprio ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per i capi p) e u), furto aggravato, e v), ricettazione.

1.4. Le doglianze formulate dagli imputati anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche delle difese contenute negli atti di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla responsabilità dei ricorrenti in ordine ai fatti oggetto di contestazione ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell—iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

1.4.1. La Corte territoriale ha correttamente escluso che il reato di cui al capo q) contestato a [OSCURATO:PERSONA] possa essere qualificato come furto sulla base della sola confessione resa dal ricorrente.

Come correttamente evidenziato, infatti, la generica confessione da questo resa sul punto, considerata l'evidente utilità derivante da tale comportamento, in assenza di elementi ulteriori e specifici, non risulta credibile e non può quindi essere da sola posta a fondamento di una diversa conclusione in termini di qualificazione giuridica del reato (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Storto, Rv. 277594 - 01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268098 - 01).

1.4.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle censure sollevate in punto di responsabilità da [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso, con riferimento al capo e), la Corte territoriale ha correttamente escluso che la sola confessione, pure se "riscontrata" da quanto affermato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], non sia sufficiente a escludere che il ricorrente abbia commesso il reato, ciò pure in considerazione del dato oggettivo costituito dal significativo distacco temporale tra il furto e la successiva detenzione dei mezzi.

In ordine al reato di cui al capo f) il giudice dell'appello, con i riferimenti all'esame dei tabulati telefonici e all'analisi degli spostamenti registrati, ha dato adeguato conto degli elementi posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità.Alle medesime conclusioni, d'altro canto, deve pervenirsi in merito agli ulteriori reati, capi q), r) e t), per i quali la Corte territoriale, con i puntuali riferimenti agli elementi emersi e alla impossibilità di attribuire valenza liberatoria alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha fornito corretta e congrua risposta all'analoga censura già formulata nell'atto di appello.

1.4.3. Le stesse considerazioni, infine, devono essere estese anche alle doglianze sollevate dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito all'affermazione di responsabilità per i reati p), u) e v).

Anche in questo caso, infatti, il giudice di secondo grado, tenendo conto del carattere meramente utilitaristico della scelta, solo parzialmente, confessoria e anche valorizzando una intercettazione telefonica, ha evidenziato in termini adeguati le ragioni poste a fondamento dalla propria conclusione così che la stessa, in assenza di manifesta illogicità, non è sindacabile in questa sede.

2. I motivi proposti in relazione all'applicazione della recidiva.

2.1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel secondo motivo di ognuno dei ricorsi rispettivamente proposti, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

2.2. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con il riferimento alla complessiva gravità della vicenda, coerentemente ritenuta significativa di un'accentuata pericolosità e dimostrativa di una spiccata propensione a commettere delitti (valutazione questa estesa anche a [OSCURATO:PERSONA] a pag. 7 della sentenza impugnata), ha dato adeguatamente atto, seppure in termini sintetici, degli elementi sui quali si fonda il giudizio in termini di maggiore pericolosità (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040) e tale valutazione, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede.

3. I motivi proposti in relazione al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e alla determinazione della pena.

3.1. Nel terzo motivo del proprio ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 63 e 64 cod. pen. e senza tenere conto della confessione dell'imputato.

3.2. Nel terzo e nel quarto motivo del proprio ricorso la difesa [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ciò in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto il fatto che il ricorrente ha confessato, e circa la determinazione della pena, anche in riferimento alla disparità di trattamento sanzionatorio tra i coimputati.

3.3. Nel secondo motivo del proprio ricorso la difesa [OSCURATO:PERSONA], oltre alla questione relativa alla recidiva già affrontata sub 2., deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque in ordine alla determinazione della pena.

3.4. Nel terzo motivo del proprio ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione dei criteri di cui all'art. 63 n. 4 cod. pen. per gli aumenti delle ritenute aggravanti.

Le doglianze, reiterative delle analoghe censure già poste negli atti di appello, sono manifestamente infondate.

3.5. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta agli imputati, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. del giudice di merito, sia in ordine alla pena base da applicare a ogni singolo imputato che anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità degli imputati, gravati di altre precedenti condanne, alla gravità dei fatti ascritti e alla mancanza di ulteriori elementi positivamente valutabili, non avendo alcun rilievo in tal senso la confessione resa da alcuni di essi per motivi meramente utilitaristici.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare in questa sede una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

3.6. Anche la censura relativa all'erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 63 e 64, comma terzo cod. pen. è manifestamente infondata.

Diversamente da quanto indicato genericamente nei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, la Corte territoriale, proprio in virtù delle norme citate e nei limiti da queste imposto, ha individuato la pena base, ha applicato l'aumento della recidiva, circostanza aggravante più grave, e, successivamente, ha calcolato gli ulteriori aumenti rispettando il criterio moderatore di cui all'art. 66 cod. pen. 4.

Nel primo motivo del proprio ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], infine, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. evidenziando che la Corte territoriale avrebbe violato il divieto di reformatio in peius nella quantificazione della pena pecuniaria applicata a seguito della riduzione complessiva della pena.

La doglianza è manifestamente infondata.

Sulla base dei calcoli effettuati dalla stessa difesa nel ricorso risulta che la pena applicata al ricorrente dal giudice d'appello è complessivamente inferiore rispetto a quella calcolata dal primo giudice.

La pena finale all'esito del giudizio di primo grado, infatti, era pari ad anni 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa, mentre quella determinata dalla Corte d'appello è di anni 3 e giorni 20 di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Ai fini della violazione del principio di cui all'art. 597 cod. proc. pen., d'altro canto, non rileva l'eventuale differenza in peius della sola pena pecuniaria laddove, da una valutazione complessiva, anche applicati i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., la pena risulta essere inferiore e più favorevole per l'imputato (Sez. 4, n. 24430 del 10/06/2021, Rossi, Rv. 281403 - 01).

Ciò anche, nel caso di specie, considerato che la diversa quantificazione operata a titolo di continuazione, nella quale la Corte territoriale ha indicato un aumento pari a 1 mese di reclusione ed euro 300,00 di multa, è comunque più favorevole a quella calcolata dal giudice per le indagini preliminari in mesi 6 ed euro 50,00.

In ciò, d'altro canto, non ravvisandosi alcuna violazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale il giudice di appello non può modificare in peius gli elementi autonomi che concorrono a determinare la pena (Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Bovati, Rv. 281829 - 02), affermazione questa che si riferisce ai reati satellite e alle circostanze ma non certo alle componenti della pena relativa al medesimo reato quando questa è nel complesso, come nel caso di specie, significativamente diminuita.

5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di ENNA il 24/6/2019, ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di riciclaggio, ricettazione e furto aggravato di cui agli artt.648 bis, 648 e 624, 625 cod. pen. agli stessi rispettivamente contestati.1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 2. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi r), ricettazione di alcuni veicoli e di targhe, e q), riciclaggio in ordine all'apposizione di targhe a un furgone. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. con riferimento all'applicazione della recidiva. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 63 e 64 cod. pen. e senza tenere conto della confessione dell'imputato. 3. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. con riferimento alla quantificazione della pena pecuniaria. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, anche in riferimento alla disparità di trattamento sanzionatorio tra i coimputati. 4. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi e), ricettazione, f), furto aggravato, q), ricettazione, r), riciclaggio e t), simulazione di reato. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e comunque in ordine alla determinazione della pena. 5. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per i capi p) e u), furto aggravato, e v), ricettazione. 5.2. Violazione di legge in ordine alla determinazione della pena con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione dei criteri di cui all'art. 63 n. 4 cod. pen. per gli aumenti delle ritenute aggravanti. 6. In data 14 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.7. In data 28 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. I motivi proposti in relazione alla dichiarazione di responsabilità. 1.1. Nel primo motivo del proprio ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi r), ricettazione di alcuni veicoli e di targhe, e q), riciclaggio in ordine all'apposizione di targhe a un furgone. Nello specifico il ricorrente rileva che il fatto di cui al capo r), la ricettazione del furgone, avrebbe dovuto essere qualificato nei termini del furto e così il fatto di cui al capo q), essendo il ricorrente autore del reato presupposto relativo al furgone, verrebbe meno. Circa la commissione del furto, d'altro canto, la dichiarazione confessoria dell'imputato sarebbe credibile e sarebbe stata confermata anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], così che la diversa conclusione sul punto della Corte territoriale sarebbe illogica. 1.2. Nel primo motivo del proprio ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi e), ricettazione, f), furto aggravato, q), ricettazione, r), riciclaggio e t), simulazione di reato. 1.3. Nel primo motivo del proprio ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per i capi p) e u), furto aggravato, e v), ricettazione. 1.4. Le doglianze formulate dagli imputati anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche delle difese contenute negli atti di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla responsabilità dei ricorrenti in ordine ai fatti oggetto di contestazione ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell—iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 1.4.1. La Corte territoriale ha correttamente escluso che il reato di cui al capo q) contestato a [OSCURATO:PERSONA] possa essere qualificato come furto sulla base della sola confessione resa dal ricorrente. Come correttamente evidenziato, infatti, la generica confessione da questo resa sul punto, considerata l'evidente utilità derivante da tale comportamento, in assenza di elementi ulteriori e specifici, non risulta credibile e non può quindi essere da sola posta a fondamento di una diversa conclusione in termini di qualificazione giuridica del reato (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Storto, Rv. 277594 - 01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268098 - 01). 1.4.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle censure sollevate in punto di responsabilità da [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso, con riferimento al capo e), la Corte territoriale ha correttamente escluso che la sola confessione, pure se "riscontrata" da quanto affermato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], non sia sufficiente a escludere che il ricorrente abbia commesso il reato, ciò pure in considerazione del dato oggettivo costituito dal significativo distacco temporale tra il furto e la successiva detenzione dei mezzi. In ordine al reato di cui al capo f) il giudice dell'appello, con i riferimenti all'esame dei tabulati telefonici e all'analisi degli spostamenti registrati, ha dato adeguato conto degli elementi posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità.Alle medesime conclusioni, d'altro canto, deve pervenirsi in merito agli ulteriori reati, capi q), r) e t), per i quali la Corte territoriale, con i puntuali riferimenti agli elementi emersi e alla impossibilità di attribuire valenza liberatoria alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha fornito corretta e congrua risposta all'analoga censura già formulata nell'atto di appello. 1.4.3. Le stesse considerazioni, infine, devono essere estese anche alle doglianze sollevate dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito all'affermazione di responsabilità per i reati p), u) e v). Anche in questo caso, infatti, il giudice di secondo grado, tenendo conto del carattere meramente utilitaristico della scelta, solo parzialmente, confessoria e anche valorizzando una intercettazione telefonica, ha evidenziato in termini adeguati le ragioni poste a fondamento dalla propria conclusione così che la stessa, in assenza di manifesta illogicità, non è sindacabile in questa sede. 2. I motivi proposti in relazione all'applicazione della recidiva. 2.1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel secondo motivo di ognuno dei ricorsi rispettivamente proposti, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.2. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con il riferimento alla complessiva gravità della vicenda, coerentemente ritenuta significativa di un'accentuata pericolosità e dimostrativa di una spiccata propensione a commettere delitti (valutazione questa estesa anche a [OSCURATO:PERSONA] a pag. 7 della sentenza impugnata), ha dato adeguatamente atto, seppure in termini sintetici, degli elementi sui quali si fonda il giudizio in termini di maggiore pericolosità (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040) e tale valutazione, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. 3. I motivi proposti in relazione al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e alla determinazione della pena. 3.1. Nel terzo motivo del proprio ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 63 e 64 cod. pen. e senza tenere conto della confessione dell'imputato. 3.2. Nel terzo e nel quarto motivo del proprio ricorso la difesa [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ciò in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto il fatto che il ricorrente ha confessato, e circa la determinazione della pena, anche in riferimento alla disparità di trattamento sanzionatorio tra i coimputati. 3.3. Nel secondo motivo del proprio ricorso la difesa [OSCURATO:PERSONA], oltre alla questione relativa alla recidiva già affrontata sub 2., deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque in ordine alla determinazione della pena. 3.4. Nel terzo motivo del proprio ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione dei criteri di cui all'art. 63 n. 4 cod. pen. per gli aumenti delle ritenute aggravanti. Le doglianze, reiterative delle analoghe censure già poste negli atti di appello, sono manifestamente infondate. 3.5. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta agli imputati, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. del giudice di merito, sia in ordine alla pena base da applicare a ogni singolo imputato che anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità degli imputati, gravati di altre precedenti condanne, alla gravità dei fatti ascritti e alla mancanza di ulteriori elementi positivamente valutabili, non avendo alcun rilievo in tal senso la confessione resa da alcuni di essi per motivi meramente utilitaristici. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare in questa sede una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 3.6. Anche la censura relativa all'erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 63 e 64, comma terzo cod. pen. è manifestamente infondata. Diversamente da quanto indicato genericamente nei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, la Corte territoriale, proprio in virtù delle norme citate e nei limiti da queste imposto, ha individuato la pena base, ha applicato l'aumento della recidiva, circostanza aggravante più grave, e, successivamente, ha calcolato gli ulteriori aumenti rispettando il criterio moderatore di cui all'art. 66 cod. pen. 4. Nel primo motivo del proprio ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], infine, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. evidenziando che la Corte territoriale avrebbe violato il divieto di reformatio in peius nella quantificazione della pena pecuniaria applicata a seguito della riduzione complessiva della pena. La doglianza è manifestamente infondata. Sulla base dei calcoli effettuati dalla stessa difesa nel ricorso risulta che la pena applicata al ricorrente dal giudice d'appello è complessivamente inferiore rispetto a quella calcolata dal primo giudice. La pena finale all'esito del giudizio di primo grado, infatti, era pari ad anni 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa, mentre quella determinata dalla Corte d'appello è di anni 3 e giorni 20 di reclusione ed euro 500,00 di multa. Ai fini della violazione del principio di cui all'art. 597 cod. proc. pen., d'altro canto, non rileva l'eventuale differenza in peius della sola pena pecuniaria laddove, da una valutazione complessiva, anche applicati i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., la pena risulta essere inferiore e più favorevole per l'imputato (Sez. 4, n. 24430 del 10/06/2021, Rossi, Rv. 281403 - 01). Ciò anche, nel caso di specie, considerato che la diversa quantificazione operata a titolo di continuazione, nella quale la Corte territoriale ha indicato un aumento pari a 1 mese di reclusione ed euro 300,00 di multa, è comunque più favorevole a quella calcolata dal giudice per le indagini preliminari in mesi 6 ed euro 50,00. In ciò, d'altro canto, non ravvisandosi alcuna violazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale il giudice di appello non può modificare in peius gli elementi autonomi che concorrono a determinare la pena (Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Bovati, Rv. 281829 - 02), affermazione questa che si riferisce ai reati satellite e alle circostanze ma non certo alle componenti della pena relativa al medesimo reato quando questa è nel complesso, come nel caso di specie, significativamente diminuita. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa dell
Sentenza Cassazione n. 13326/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris