CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2022
Cassazione n. 30552/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 10/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10/11/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Crotone, con la quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo il Collegio, infatti, tenuto conto del delitto associativo per il quale Sestito è stato tratto a giudizio, la misura degli arresti domiciliari doveva ritenersi proporzionata e non revocabile in rapporto alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. peri) Infatti, ..41/ li , nonostante il rilevante lasso di tempo intercorso, non erano stati allegati dalla difesa ulteriori elementi significativi dell'effettiva e completa cessazione delle esigenze cautelari e, in particolare, dell'avvenuta rescissione di ogni legame con l'associazione criminale di appartenenza, essendosi al cospetto di un reato permanente, contestato «con condotta all'attualità» e, dunque, sino alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. Il Tribunale del riesame, inoltre, ha ritenuto non significativo che Sestito fosse stato autorizzato a recarsi in udienza da libero, posto che la valutazione sottesa all'autorizzazione risponderebbe a parametri differenti da quelli rilevanti per valutare la permanenza delle esigenze cautelari. Così come inconferenti sono state ritenute le necessità del nucleo familiare dell'imputato, non suscettibili di prevalere sulle ragioni della cautela. 2. Sestito ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per mezzo dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 299, comma 1, cod. proc. pen., essendosi l'ordinanza impugnata limitata a richiamare la presunzione juris tantum per il reato associativo, senza confrontarsi con la circostanza che la misura sia stata applicata «per la condotta protrattasi sino al 28/11/2016», data legata alla pronuncia di primo grado, e sia stata eseguita soltanto il 15/01/2020. In particolare, sarebbe contraria ai principi di legittimità l'aprioristica affermazione, contenuta a pagina 2 del provvedimento impugnato, secondo cui il tempo decorso tra i fatti contestati e l'intervento cautelare perda ogni rilevanza in presenza di un reato permanente, essendosi affermato in giurisprudenza - anche in relazione al delitto di associazione mafiosa, pacificamente di carattere permanente - che il decorso del tempo è elemento che può essere valutato, da solo, ai fini del superamento della presunzione di esistenza delle esigenze cautelari, qualora esso sia connotato da notevole spessore e che, in ogni caso, il medesimo deve essere valutato, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui potere desumere il venire meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. Invero, dalla sentenza di primo grado non consterebbero elementi indicativi di una condotta partecipativa successiva al 28/11/2016, laddove l'ordinanza impugnata, rimanendo ancorata alla formulazione dell'imputazione, non considererebbe che spetta all'Accusa l'onere di provare il protrarsi della condotta fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Pertanto, l'avere il Collegio affermato che la cessazione della condotta alla data indicata non sia supportata dalla allegazione di «alcun elemento concreto», rivelerebbe una manc za di motivazione. Inoltre, decorsi tre anni e due mesi tra il momento del verificarsi dei fatti e quello dell'applicazione della restrizione, sarebbe incongruo avere pretermesso la valutazione degli «elementi ulteriori» idonei a conferire valenza liberatoria al decorso del tempo, quali lo stato detentivo dell'imputato, implicante il suo «stabile isolamento dal gruppo criminale» e l'assenza di riscontri circa il contributo di Sestito alla vita del sodalizio, come ammesso dall'ordinanza del Tribunale di Crotone del 21/05/2021, pretermessa dalla valutazione del Tribunale del riesame; così come la condotta tenuta da Sestito durante la sottoposizione a regime cautelare, che rileverebbe come elemento nuovo. E del resto, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, per ritenere «attuale» il pericolo «concreto» di reiterazione del reato non sarebbe più sufficiente ipotizzare che il soggetto, presentandosene l'occasione, con elevato grado di probabilità continuerà a delinquere, ma è necessario ipotizzare l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà, avuto riguardo alle specifiche modalità, alle circostanze del fatto e alla personalità della persona sottoposta alle indagini. D'altronde, la giurisprudenza di legittimità avrebbe statuito che la presunzione di pericolosità sociale può essere superata non solo qualora sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, ma anche quando emerga una situazione che dimostri in concreto che non esistono esigenze cautelari pur risultando emessa sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., tenuto conto del carattere relativo della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di concretezza e attualità del pericolo di fuga e di reiterazione dei delitti della stessa specie. Quanto alle esigenze di cui alla lett. a) dell'art. 274 cod. proc. pen., esse sarebbero insussistenti dal momento che si è ormai celebrato il dibattimento, conclusosi con la sentenza di condanna, sicché, non sarebbe ipotizzabile il pericolo di inquinamento probatorio. Quanto all'esigenza di cui alla lett. b) dell'art. 274 cod. proc. pen., l'imputato, dalla sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, non «si è dato alla fuga», né «sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga», avendo partecipato attivamente al dibattimento (sottoponendosi a esame e rilasciando dichiarazioni spontanee) e facendo ciò presumere che egli si comporti nello stesso modo nel giudizio di appello: il ché sarebbe incompatibile con la fuga. Ciò anche considerando la pena irrogata, la misura cautelare già eseguita e la circostanza che la situazione familiare di Sestito, padre di dieci figli, di cui solo tre maggiorenni, sarebbe incompatibile con la fuga.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con il primo motivo, si deduce la circostanza che non siano stati valutati, da parte del Giudice della cautela, taluni elementi sopravvenuti, il cui prudente apprezzamento avrebbe dovuto condurre alla revoca della misura restrittiva. E tra essi, il ricorso indica sia il decorso del tempo, sia la condotta tenuta in costanza di misura cautelare. Osserva il Collegio, in proposito, che l'elemento del decorso del tempo costituisce un dato certamente significativo, al pari della condotta tenuta durante la sottoposizione a regime cautelare (in termini Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; Sez. 2, n. 47120 del 4/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01). Nondimeno, nel caso in esame esso viene in rilievo non già rispetto al momento della commissione dei fatti ascritti all'imputato, posto che, diversamente opinando, verrebbe sottoposto a nuova valutazione un dato già considerato al momento della applicazione della misura cautelare; quanto la durata del periodo di sottoposizione a quest'ultima, che costituisce circostanza nuova da valutare e che, secondo la tesi difensiva, ne giustificherebbe la revoca. Tale elemento, unitamente alla condotta tenuta durante l'arco temporale in cui Sestito è stato sottoposto agli arresti dorniciliari, è stato in realtà valutato dal Tribunale del riesame, il quale lo ha ritenuto, comunque, non indicativo di un allentamento dei legami con il sodalizio criminoso. E dinnanzi al prudente apprezzamento di merito compiuto dal Collegio del riesame, reso con motivazione congrua e niente affatto illogica, le considerazioni difensive sviluppate con il primo motivo di censura non possono essere accolte, tanto più che, come ricordato nel ricorso, la misura era stata posta in esecuzione soltanto nel gennaio del 2020 e, dunque, in epoca relativamente recente. 3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di concretezza e attualità delle esigenze cautelari. Premesso che l'odierna valutazione del Tribunale non ha riguardato il pericolo di fuga, né quello di inquinamento probatorio, di tal che la prospettazione difensiva in ordine alla insussistenza dei medesimi non appare pertinente, deve rilevarsi che la prognosi negativa in punto di probabile reiterazione dei delitti della stessa specie non presuppone, diversamente da quanto opinato dalla difesa, un giudizio di probabilità del verificarsi delle condizioni di contesto che potrebbero condurre l'agente a una nuova violazione della legge penale. Invero, la attualità e concretezza del pericolo rimanda non all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, invece, alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata, in caso di revoca, in rapporto alla presenza di elementi indicativi recenti idonei del venire meno (o dell'ulteriore affievolimento) del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a contenere (per questo orientamento, con riguardo al momento applicativo della misura, cfr. Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). Ne consegue, conclusivamente, l'infondatezza anche delle censure articolate con il motivo in esame. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il rico