CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07385/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13849/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avversola SENTENZAdi COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIAn.4037/2021 depositata i l 10/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa. L’Agenzia delle entrate notificava al comune di Bovalino una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione mod. U61 (Enti non commerciali ed equiparati) per l’anno di imposta 2008. L’Ufficio escludeva l’eccedenza del credito IVA indicato per l’anno precedente dall’ente territoriale, stante l’omissione della dichiarazione per il 2007. Il Comune di Bovalino impugnava la cartella e il ricorso veniva accolto dalla CTP adita. La CTR della Calabria accoglieva, di contro, l’appello dell’erario, confermando la legittimità della cartella. Il ricorso per cassazione dell’ente territoriale è affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si adombra la violazione degli artt.132 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, con conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per apparenza della motivazione. Con il secondo motivo si contesta la violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis e 30 d.P.R. n. 633 del 1972, 8 d.P.R. n. 322 del 1998 19 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso che la procedura ex art. 36 - bis d.P.R. n. 600 del 1973 presupponga l’emissione di un avviso prodromico alla notifica della cartella. Il primo motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione. In via preliminare si deve osservare che il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere riqualificato, secondo il principio di diritto a tenore del quale «L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. n. 4036 del 2014; Cass. n. 26310 del 2017). Nella specie, infatti, ancorché la parte ricorrente segnali la nullità della sentenza ai sensi del n. 4 dell’art. 360, nel corpo del ricorso denuncia una violazione di legge ai sensi del n. 3 della medesima norma, invero contestando la decisione della CTR nella parte in cui ha erroneamente escluso, in contrasto con l’assetto dei principi nomofilattici, che “in caso di omessa dichiarazione, i crediti Iva” siano suscettibili di essere “tranquillamente riportati a nuovo ed utilizzati purché il contribuente riesca a dimostrarne l’esistenza contabile”. Hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, con indirizzo al quale è d’uopo dare continuità, che “La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. n. 17757 del 2016). Questo orientamento è ampiamente sedimentato nella giurisprudenza nomofilattica, che ancor più di recente ha ribadito che “La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. n. 8132 del 2018; sulla medesima linea interpretativa v. anche Cass. n. 4292 del 2018 e Cass. n. 15549 del 2018). Resta assorbito il secondo motivo. In definitiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per il governo delle spese di lite alla CTR della Calabria, in composizione differente. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la reg