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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10968/2022

Testo disponibile della fonte

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uente ORDINANZA sul ricorso 27295-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controficorrente- avverso la sentenza n. 28/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 27295 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -2- R. G.27295/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Salerno, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città (e con diversa motivazione), ha rigettato l'opposizione a cartella di pagamento per contributi alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2009 da parte di [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto ad altra gestione previdenziale, per Euro 1.319,95; la Corte territoriale, considerata quale dies a quo della prescrizione la data di scadenza dei termini per il pagamento dei contributi e non la (successiva) data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista, ha dichiarato estinto il credito preteso dall'Istituto previdenziale; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in combinato disposto con la

I. n. 335 del 1995, art. 3, nel punto in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del credito [OSCURATO:PERSONA]"; deduce che, essendo - per i contributi del 2009 - il versamento del saldo fissato al 16 giugno 2010, alla data del 6 luglio 2015, di ricezione della richiesta di pagamento, il termine quinquennale era già spirato; l'[OSCURATO:PERSONA] oppone difese, contraddicendo l'affermazione del ricorrente ed eccependo che il DPCM del 10 giugno 2010 (in Gazz.

Uff. del 19 giugno 2010) ha differito il termine di pagamento al 6 luglio 2010 senza prevedere nessuna maggiorazione; che pertanto, alla luce di tale disciplina integrativa, la decisione assunta è corretta e va confermata; anteriormente allo svolgimento dell'adunanza camerale, il ricorrente fa pervenire al Collegio la propria rinuncia al ricorso, chiedendo che il giudizio venga dichiarato estinto; il Collegio, considerata la rinuncia al ricorso, dichiara estinto il giudizio; compensa le spese in considerazione del comportamento processuale del ricorrente; visto l'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 genn io 2022 [OSCURATO:PERSONA] M DEPOS![OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 27295-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controficorrente- avverso la sentenza n. 28/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27295 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- R. G.27295/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Salerno, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città (e con diversa motivazione), ha rigettato l'opposizione a cartella di pagamento per contributi alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2009 da parte di [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto ad altra gestione previdenziale, per Euro 1.319,95; la Corte territoriale, considerata quale dies a quo della prescrizione la data di scadenza dei termini per il pagamento dei contributi e non la (successiva) data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista, ha dichiarato estinto il credito preteso dall'Istituto previdenziale; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in combinato disposto con la I. n. 335 del 1995, art. 3, nel punto in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del credito [OSCURATO:PERSONA]"; deduce che, essendo - per i contributi del 2009 - il versamento del saldo fissato al 16 giugno 2010, alla data del 6 luglio 2015, di ricezione della richiesta di pagamento, il termine quinquennale era già spirato; l'[OSCURATO:PERSONA] oppone difese, contraddicendo l'affermazione del ricorrente ed eccependo che il DPCM del 10 giugno 2010 (in Gazz. Uff. del 19 giugno 2010) ha differito il termine di pagamento al 6 luglio 2010 senza prevedere nessuna maggiorazione; che pertanto, alla luce di tale disciplina integrativa, la decisione assunta è corretta e va confermata; anteriormente allo svolgimento dell'adunanza camerale, il ricorrente fa pervenire al Collegio la propria rinuncia al ricorso, chiedendo che il giudizio venga dichiarato estinto; il Collegio, considerata la rinuncia al ricorso, dichiara estinto il giudizio; compensa le spese in considerazione del comportamento processuale del ricorrente; visto l'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 genn io 2022 [OSCURATO:PERSONA] M DEPOS![OSCURATO:PERSONA]
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