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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 41000/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 24 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l’appello presentato da XXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli ha respinto la sua richiesta di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere, a lui applicata dal 20 luglio 2024 per i delitti di tentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXXX e di porto di un'arma da sparo, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., con la misura degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, stante la sua accertata tossicodipendenza.

Il Tribunale ha ribadito la natura ostativa dei delitti contestati all’applicazione dell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990, stante il richiamo del quarto comma della norma ai reati di cui all’art. 4- bis Ord. pen., con la conseguenza che, per la sostituzione della misura della custodia in carcere, deve escludersi la sussistenza delle esigenze cautelari, oppure deve accertarsi la presenza di elementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della misura più gravosa.

Ha quindi ritenuto che la condotta dell’istante dimostri, oltre alla sua gravità, una rilevante intensità del dolo, e che la breve distanza temporale dai fatti impedisca di ritenere affievolite le esigenze cautelari già ritenute sussistenti, in particolare il pericolo di reiterazione del reato.

La tossicodipendenza, peraltro, non ha influito sulle modalità del delitto di tentato omicidio, commesso con lucidità e freddezza, e la personalità del soggetto e il suo ambiente di provenienza non consentono di ritenere che egli possa rispettare gli obblighi derivanti dalla misura meno afflittiva, la cui osservanza è sempre rimessa alla capacità di autodeterminazione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 89 d.P.R. n. 309/1990.

Il Tribunale ha violato il disposto dell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990, che esclude, in favore di un imputato tossicodipendente che intende sottoporsi ad un programma di recupero, la sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari solo nel caso che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, le quali, peraltro, impongono solamente che gli arresti domiciliari vengano concessi in una struttura residenziale.

Il giudice non ha spiegato, invece, quali siano le esigenze cautelari che, in questo caso, esorbitano dalla loro normale gravità, ovvero dimostrino una pericolosità dell’imputato particolarmente elevata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza e mancanza di specificità.

2. Il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello, e non si confronta con l'ordinanza impugnata, che ha motivato la conferma del diniego di sostituire la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309/1990 per la natura ostativa dei reati commessi, in quanto omette del tutto di tenere conto del contenuto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e della rilevanza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura maggiormente afflittiva.

Costituiscono principi consolidati nel tempo quelli secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634), e secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).

L'ordinanza impugnata ha affermato che, stante la natura ostativa dei reati contestati, in quanto ricompresi tra quelli di cui all'art. 4-bis Ord. pen. in ragione dell'aggravante contestata, deve applicarsi la presunzione relativa stabilita all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Questa affermazione è conforme al dettato normativo, e alla sua interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

L'art. 89, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, stabilisce che «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni», e questa Corte ha più volte affermato che «Ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (nella specie, associazione di tipo mafioso), deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione ... di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» (Sez. 5, n. 33863 del 30/06/2021, Rv. 281703; Sez. 1, n. 19246 del 28/01/2016, Rv.266986; Sez. 1, n. 34939 del 06/03/2012, Rv. 253439).

In applicazione di tale norma, perciò, Il Tribunale del riesame ha valutato se, come previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fossero ravvisabili «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure», concludendo però, motivatamente, per la sussistenza delle esigenze cautelari, stante la gravità della condotta tenuta dal ricorrente e la particolare intensità del dolo, così valutate anche dal giudice della cognizione, e per la inidoneità di una misura cautelare attenuata rispetto alla custodia in carcere, essendo l'efficacia di quella degli arresti domiciliari affidata alla capacità di autodeterminazione, ritenuta insussistente alla luce della personalità dell'imputato.

3. Il ricorso non si confronta con tale motivazione, ma continua a contestare l'omessa applicazione della norma di cui all'art. 89, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, lamentando la mancata indicazione della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, senza valutare che tale norma non può applicarsi nel caso concreto, stante la commissione di reati ostativi previsti dal comma 4 della stessa.

Il ricorso è viziato, pertanto, dalla mancanza di specificità, che impone la declaratoria della sua inammissibilità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 24 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l’appello presentato da XXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli ha respinto la sua richiesta di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere, a lui applicata dal 20 luglio 2024 per i delitti di tentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXXX e di porto di un'arma da sparo, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., con la misura degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, stante la sua accertata tossicodipendenza. Il Tribunale ha ribadito la natura ostativa dei delitti contestati all’applicazione dell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990, stante il richiamo del quarto comma della norma ai reati di cui all’art. 4- bis Ord. pen., con la conseguenza che, per la sostituzione della misura della custodia in carcere, deve escludersi la sussistenza delle esigenze cautelari, oppure deve accertarsi la presenza di elementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della misura più gravosa. Ha quindi ritenuto che la condotta dell’istante dimostri, oltre alla sua gravità, una rilevante intensità del dolo, e che la breve distanza temporale dai fatti impedisca di ritenere affievolite le esigenze cautelari già ritenute sussistenti, in particolare il pericolo di reiterazione del reato. La tossicodipendenza, peraltro, non ha influito sulle modalità del delitto di tentato omicidio, commesso con lucidità e freddezza, e la personalità del soggetto e il suo ambiente di provenienza non consentono di ritenere che egli possa rispettare gli obblighi derivanti dalla misura meno afflittiva, la cui osservanza è sempre rimessa alla capacità di autodeterminazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 89 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale ha violato il disposto dell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990, che esclude, in favore di un imputato tossicodipendente che intende sottoporsi ad un programma di recupero, la sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari solo nel caso che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, le quali, peraltro, impongono solamente che gli arresti domiciliari vengano concessi in una struttura residenziale. Il giudice non ha spiegato, invece, quali siano le esigenze cautelari che, in questo caso, esorbitano dalla loro normale gravità, ovvero dimostrino una pericolosità dell’imputato particolarmente elevata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza e mancanza di specificità. 2. Il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello, e non si confronta con l'ordinanza impugnata, che ha motivato la conferma del diniego di sostituire la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309/1990 per la natura ostativa dei reati commessi, in quanto omette del tutto di tenere conto del contenuto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e della rilevanza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura maggiormente afflittiva. Costituiscono principi consolidati nel tempo quelli secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634), e secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). L'ordinanza impugnata ha affermato che, stante la natura ostativa dei reati contestati, in quanto ricompresi tra quelli di cui all'art. 4-bis Ord. pen. in ragione dell'aggravante contestata, deve applicarsi la presunzione relativa stabilita all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Questa affermazione è conforme al dettato normativo, e alla sua interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità. L'art. 89, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, stabilisce che «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni», e questa Corte ha più volte affermato che «Ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (nella specie, associazione di tipo mafioso), deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione ... di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» (Sez. 5, n. 33863 del 30/06/2021, Rv. 281703; Sez. 1, n. 19246 del 28/01/2016, Rv.266986; Sez. 1, n. 34939 del 06/03/2012, Rv. 253439). In applicazione di tale norma, perciò, Il Tribunale del riesame ha valutato se, come previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fossero ravvisabili «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure», concludendo però, motivatamente, per la sussistenza delle esigenze cautelari, stante la gravità della condotta tenuta dal ricorrente e la particolare intensità del dolo, così valutate anche dal giudice della cognizione, e per la inidoneità di una misura cautelare attenuata rispetto alla custodia in carcere, essendo l'efficacia di quella degli arresti domiciliari affidata alla capacità di autodeterminazione, ritenuta insussistente alla luce della personalità dell'imputato. 3. Il ricorso non si confronta con tale motivazione, ma continua a contestare l'omessa applicazione della norma di cui all'art. 89, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, lamentando la mancata indicazione della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, senza valutare che tale norma non può applicarsi nel caso concreto, stante la commissione di reati ostativi previsti dal comma 4 della stessa. Il ricorso è viziato, pertanto, dalla mancanza di specificità, che impone la declaratoria della sua inammissibilità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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