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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23273/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO/ dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della legge processuale in relazione alla mancata dichiarazione di incompetenza territoriale, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dovendo ribadirsi anche in questa sede come, per il principio della perpetuatio jurísdictionis, la questione relativa alla competenza per territorio non possa essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, restando peraltro privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio (cfr. Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234347 - 01); che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare, dovendo al riguardo osservarsi come l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso di specie (cfr. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01); che, invero, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione richiesta, rilevando come i numerosi precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato per reati specifici o analoghi a quello sub iudice risultassero espressivi di uno stile di vita improntato alla commissione di reati contro il patrimonio da parte dello stesso, che non aveva mostrato alcuna resipiscenza nonostante le condanne subite (si veda pagina 7 della sentenza impugnata), in perfetta conformità con il principio di diritto secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (cfr. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, purché però in sede di legittimità la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi in maniera non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione. (Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716); che, nella fattispecie non è dato riscontrare siffatta efficacia di contrasto, in quanto il procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a chiedere la liquidazione delle spese pèrocessuali del grado, senza alcuna argomentazione di contrato delle ragioni espresse con i motivi di ricorso; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] r DePOSITATA M [OSCURATO:PERSONA] 24 q [OSCURATO:PERSONA] ltis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO/ dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della legge processuale in relazione alla mancata dichiarazione di incompetenza territoriale, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dovendo ribadirsi anche in questa sede come, per il principio della perpetuatio jurísdictionis, la questione relativa alla competenza per territorio non possa essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, restando peraltro privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio (cfr. Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234347 - 01); che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare, dovendo al riguardo osservarsi come l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso di specie (cfr. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01); che, invero, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione richiesta, rilevando come i numerosi precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato per reati specifici o analoghi a quello sub iudice risultassero espressivi di uno stile di vita improntato alla commissione di reati contro il patrimonio da parte dello stesso, che non aveva mostrato alcuna resipiscenza nonostante le condanne subite (si veda pagina 7 della sentenza impugnata), in perfetta conformità con il principio di diritto secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (cfr. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, purché però in sede di legittimità la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi in maniera non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione. (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716); che, nella fattispecie non è dato riscontrare siffatta efficacia di contrasto, in quanto il procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a chiedere la liquidazione delle spese pèrocessuali del grado, senza alcuna argomentazione di contrato delle ragioni espresse con i motivi di ricorso; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] r DePOSITATA M [OSCURATO:PERSONA] 24 q [OSCURATO:PERSONA] ltis
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