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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 27588/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24980-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimate - avverso la sentenza n. 324/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/02/2019 R.G.N. 1548/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che; LA Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 324 del 2019, ha accolto, per prescrizione quinquennale, l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione ad intimazione di pagamento, proposta nell’anno 2016, relativa a pregressa cartella di pagamento non opposta; Oggetto R.G.N.24980/2019 Cron.

Rep.

Ud.28/06/2023 CC la Corte ha pure disposto la totale compensazione delle spese del grado con la motivazione chela questione trattata ha visto discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito e che solo con la sentenza su citata si è pronunciata la Corte di cassazione; avverso tale sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo; Agenzia delle Entrate riscossione non ha svolto attività difensiva; il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di gg. 60 (art. 360 bis

1. c.p.c.); Considerato che: con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.92 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), ritenendo illegittima la compensazione disposta; il motivo assume che non si potesse parlare di novità della questione, in quanto la giurisprudenza della Suprema Corte era già precedentemente univoca nel ritenere la prescrizione quinquennale e solo vi era stata la remissione alle Sezioni Unite per porre fine a contrasti sorti in esito ad un obiter dictum di alcune pronunce delle sezioni semplici; va premesso che nella presente causa, introdotta nel 2016, opera, in materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, come integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale: sicché la compensazione è limitata, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, alle ipotesi di soccombenza reciproca, "ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero, ancora (a seguito dell'intervento del giudice delle leggi di cui si è dato conto), qualora "sussistano "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (secondo una formulazione che riprende il testo del medesimo art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, che - per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore consentiva la compensazione totale o parziale delle spese di lite "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione"); in breve, la regola che governa la possibilità di disporre la compensazione è quella delle "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione"; la formula è stata intesa da questa S.C. come "nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso" (Cass. 15495/2022) o di "oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza" (Cass. 2883/2014); la ragione addotta dalla Corte territoriale è dunque in sé astrattamente idonea a giustificare la compensazione ma non lo è anche in concreto, perché le stesse Sezioni Unite,che nel dirimere la questione sulla misure decennale o quinquennale del termine di prescrizione, dato atto, al di là del manifestarsi di alcune difformità nei precedenti di legittimità, del crearsi di una significativa disarmonia nell'ambito dei giudizi di merito, evenienze tutte che integrano certamente quell'"oscillante soluzione" ed "obiettiva incertezza" cui i precedenti citati riconnettono la possibilità di disporre la compensazione secondo il regime giuridico-processuale qui da applicare, erano certamente già intervenute e conosciute al momento in cui ebbe inizio la presente controversia; ciò posto, si deve evidenziare come, per principio generale più che consolidato, in caso di riforma delle statuizioni rese nei precedenti gradi, la regolazione delle spese deve sempre avvenire ex novo ed in modo unitario, secondo l'esito complessivo della lite (Cass. nn. 14916/2020; 775/ 2017; 26985/2009); pertanto, non è possibile procedere ad una determinazione delle spese per gradi e ciò in questo caso neppure rispetto al giudizio di legittimità, in sé potenzialmente idoneo a sottrarsi (art. 385 c.p.c., comma 3) a quella regola unificatrice, e ciò in quanto non solo la sentenza di appello era posteriore all'intervento delle Sezioni Unite, ma anche il ricorso per cassazione fu introdotto dopo di quella decisione nomofilattica, sicché può dirsi che anche tale fase fosse stata cagionata da un'irragionevole atteggiamento ostativo degli enti; in definitiva il collegio ritiene che la decisione di compensazione integrale, per le ragioni addotte, integri la violazione denunciata per cui il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione perché provveda a regolare le spese anche del presente giudizio, in conformità ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24980-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimate - avverso la sentenza n. 324/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/02/2019 R.G.N. 1548/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che; LA Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 324 del 2019, ha accolto, per prescrizione quinquennale, l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione ad intimazione di pagamento, proposta nell’anno 2016, relativa a pregressa cartella di pagamento non opposta; Oggetto R.G.N.24980/2019 Cron. Rep. Ud.28/06/2023 CC la Corte ha pure disposto la totale compensazione delle spese del grado con la motivazione chela questione trattata ha visto discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito e che solo con la sentenza su citata si è pronunciata la Corte di cassazione; avverso tale sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo; Agenzia delle Entrate riscossione non ha svolto attività difensiva; il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di gg. 60 (art. 360 bis 1. c.p.c.); Considerato che: con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.92 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), ritenendo illegittima la compensazione disposta; il motivo assume che non si potesse parlare di novità della questione, in quanto la giurisprudenza della Suprema Corte era già precedentemente univoca nel ritenere la prescrizione quinquennale e solo vi era stata la remissione alle Sezioni Unite per porre fine a contrasti sorti in esito ad un obiter dictum di alcune pronunce delle sezioni semplici; va premesso che nella presente causa, introdotta nel 2016, opera, in materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, come integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale: sicché la compensazione è limitata, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, alle ipotesi di soccombenza reciproca, "ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero, ancora (a seguito dell'intervento del giudice delle leggi di cui si è dato conto), qualora "sussistano "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (secondo una formulazione che riprende il testo del medesimo art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, che - per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore consentiva la compensazione totale o parziale delle spese di lite "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione"); in breve, la regola che governa la possibilità di disporre la compensazione è quella delle "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione"; la formula è stata intesa da questa S.C. come "nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso" (Cass. 15495/2022) o di "oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza" (Cass. 2883/2014); la ragione addotta dalla Corte territoriale è dunque in sé astrattamente idonea a giustificare la compensazione ma non lo è anche in concreto, perché le stesse Sezioni Unite,che nel dirimere la questione sulla misure decennale o quinquennale del termine di prescrizione, dato atto, al di là del manifestarsi di alcune difformità nei precedenti di legittimità, del crearsi di una significativa disarmonia nell'ambito dei giudizi di merito, evenienze tutte che integrano certamente quell'"oscillante soluzione" ed "obiettiva incertezza" cui i precedenti citati riconnettono la possibilità di disporre la compensazione secondo il regime giuridico-processuale qui da applicare, erano certamente già intervenute e conosciute al momento in cui ebbe inizio la presente controversia; ciò posto, si deve evidenziare come, per principio generale più che consolidato, in caso di riforma delle statuizioni rese nei precedenti gradi, la regolazione delle spese deve sempre avvenire ex novo ed in modo unitario, secondo l'esito complessivo della lite (Cass. nn. 14916/2020; 775/ 2017; 26985/2009); pertanto, non è possibile procedere ad una determinazione delle spese per gradi e ciò in questo caso neppure rispetto al giudizio di legittimità, in sé potenzialmente idoneo a sottrarsi (art. 385 c.p.c., comma 3) a quella regola unificatrice, e ciò in quanto non solo la sentenza di appello era posteriore all'intervento delle Sezioni Unite, ma anche il ricorso per cassazione fu introdotto dopo di quella decisione nomofilattica, sicché può dirsi che anche tale fase fosse stata cagionata da un'irragionevole atteggiamento ostativo degli enti; in definitiva il collegio ritiene che la decisione di compensazione integrale, per le ragioni addotte, integri la violazione denunciata per cui il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione perché provveda a regolare le spese anche del presente giudizio, in conformità ai principi sopra enunciati. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spe
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