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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29836/2021

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18489-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], (CI'. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 499/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] V-SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 18489 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- Rg 18489/2019 Agenzia delle entrate c/ Marta no [OSCURATO:PERSONA] in fatto: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia, in composizione monocratica, emessa sull'appello proposto per l'ottemperanza alla sentenza della CTR n. 4866/2017 dep. 11.12.2017, che aveva disposto il rimborso pari al 50% della somma azionata da [OSCURATO:PERSONA] no oltre interessi in suo favore, per il rimborso dei tributi versati nel triennio 1990/1992 a seguito del sisma che ha colpito le province siciliane, a seguito di istanza del 29.12.2007.

Il Presidente, preso atto della ricorrenza dei presupposti dell'ottemperanza, ha nominato un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari al recupero della somma residua (€. 9.958,68).

Con l'unico motivo l'Agenzia deduce violazione di legge, art. 1 comma 665

I. 190/2014 come modificato dall'art. 16 octies dl. 91/2017, conv.

I. 123/2017, art. 9 comma 17

I. 289/2002 ex art. 360 n. 3 c.p.c., e violazione art. 70 comma 10 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c., dovendosi applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza La contribuente è rimasta intimata.

Considerato che: Non ricorrono le condizioni per la trattazione della causa ex art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta tributaria.

Così deciso in Roma in data 13 luglio 2021 Il gfesidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18489-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], (CI'. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 499/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] V-SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 18489 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- Rg 18489/2019 Agenzia delle entrate c/ Marta no [OSCURATO:PERSONA] in fatto: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia, in composizione monocratica, emessa sull'appello proposto per l'ottemperanza alla sentenza della CTR n. 4866/2017 dep. 11.12.2017, che aveva disposto il rimborso pari al 50% della somma azionata da [OSCURATO:PERSONA] no oltre interessi in suo favore, per il rimborso dei tributi versati nel triennio 1990/1992 a seguito del sisma che ha colpito le province siciliane, a seguito di istanza del 29.12.2007. Il Presidente, preso atto della ricorrenza dei presupposti dell'ottemperanza, ha nominato un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari al recupero della somma residua (€. 9.958,68). Con l'unico motivo l'Agenzia deduce violazione di legge, art. 1 comma 665 I. 190/2014 come modificato dall'art. 16 octies dl. 91/2017, conv. I. 123/2017, art. 9 comma 17 I. 289/2002 ex art. 360 n. 3 c.p.c., e violazione art. 70 comma 10 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c., dovendosi applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: Non ricorrono le condizioni per la trattazione della causa ex art. 375 c.p.c. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta tributaria. Così deciso in Roma in data 13 luglio 2021 Il gfesidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],
Sentenza Cassazione n. 29836/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris