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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36383/2023

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5079/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della BASILICATA - POTENZA n.181/2021 depositata i l 03/08/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Alla stregua di quanto emerge dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era attinta dalla cartella di pagamento n. 09220180010122649, con la quale, richiamandosi l’avviso di accertamento n.

TC303T100125/2018 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., si ipotizzava una responsabilità passiva di Rodela ex art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997 (sul presupposto che tra il 2013 ed il 2015 fosse intervenuta cessione d’azienda da Truck a Rodela in frode delle ragioni del fisco) relativamente alle somme iscritte a ruolo a seguito di controllo della dichiarazione IVA presentata da Truck per l'anno 2013.

La CTP di Potenza, con sentenza n. 142/03/20 in data 18 ottobre 2019-18 febbraio 2020, accoglieva l’impugnazione spiegata dalla contribuente, osservando, alla stregua di quanto emerge, in specie, dal ricorso per cassazione, che la medesima CTP, con sentenza n. 636/03/19 in data 11 aprile 2019-25 luglio 2019, aveva accolto il ricorso presentato da Rodela avverso il suddetto avviso di accertamento, “sul rilievo che l’Ufficio non aveva provato la cessione d’azienda o di ramo d’azienda posta a fondamento della pretesa”.

L’Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR, con la sentenza in epigrafe, alla stregua della seguente motivazione: In via preliminare occorre chiarire che la vicenda trae origine da un accertamento fatto notificare alla [OSCURATO:PERSONA] srl con il quale, presupponendosi l'avvenuta cessione d'azienda, si richiedeva il pagamento delle imposte presuntivamente evase.

Tale avviso di accertamento […] era impugnato e la CTP di Potenza, con sentenza n. 636/19 […], lo aveva annullato.

Prima della pronuncia di tale decisione, ma certamente dopo la proposizione del ricorso[,] l’Agenzia delle entrate faceva notificare la cartella di pagamento oggetto del presente procedimento[:] infatti, nella stessa è fatto esplicito richiamo all'atto accertativo.

Tale essendo la situazione di fatto[,] allo stato va detto che […] la pronunzia di annullamento dell'atto presupposto va ad incidere sulla validità dell'atto (cartella di pagamento) consequenziale emesso […]. [L]'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto […]. [L]e cartelle di pagamento che hanno perso il presupposto legittimante, come nel caso, sono quindi divenute illegittime, non potendo certo configurarsi una sorta di connotazione ‘elastica’ tale da [far loro] riprendere validità in seguito ad una eventuale riforma della sentenza di annullamento dell'atto impositivo.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con un articolato motivo.

Resiste con controricorso la contribuente.

Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Nullità della sentenza per ‘error in procedendo’ in violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”.

La CTR ha invocato la sentenza della CTP di Potenza n. 636/3/19, resa tra le medesime parti, che (alla stregua della motivazione riportata in ricorso a fini di autosufficienza) ha ritenuto non sussistere, per difetto di prova da parte dell’Ufficio, la cessione d’azienda ipotizzata dall’Ufficio.

La cartella di pagamento per cui è causa (fotoriprodotta in ricorso nella pagina contenente la motivazione) “riporta che le somme iscritte a ruolo derivano dal controllo della dichiarazione mod.

IVA anno imposta 2013[;] atto[:] l’avviso di accertamento n.

TC303T100125 del 16.3.2018”.

Al 30 giugno 2021 – data della sentenza impugnata – “la sentenza della CTP di Potenza n. 636/3/19 non era passata in cosa giudicata per effetto dell’appello dell’Ufficio depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dalla sentenza n. 322/2/2021 della CTR della Basilicata” (fotoriprodotta in ricorso), sentenza che ha accolto l’appello stesso.

“Il giudizio sul quale si è pronunciata la CTR con la sentenza n. 322 […] è chiaramente pregiudicante l'odierno giudizio, atteso che ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento che costituisce atto presupposto della cartella di pagamento che lo richiama espressamente, pertanto la CTR [–nella vicenda che ne occupa – ] avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza della CTP n. 636/3/19 (poi annullata dalla CTR con la sentenza n. 322/2/21, i cui termini di impugnazione per cassazione sono [erano] al momento [del ricorso] pendenti)”.

A fronte di quanto innanzi, deve rilevarsi che, con atto in data 22 settembre 2023, completo di documentazione, la contribuente ha chiesto disporsi la sospensione del processo, per aver presentato domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022.

Ai sensi del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

Ai sensi del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.

Ai sensi del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata”, con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogamente, cfr., “ratione temporis”, circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5079/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della BASILICATA - POTENZA n.181/2021 depositata i l 03/08/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Alla stregua di quanto emerge dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era attinta dalla cartella di pagamento n. 09220180010122649, con la quale, richiamandosi l’avviso di accertamento n. TC303T100125/2018 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., si ipotizzava una responsabilità passiva di Rodela ex art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997 (sul presupposto che tra il 2013 ed il 2015 fosse intervenuta cessione d’azienda da Truck a Rodela in frode delle ragioni del fisco) relativamente alle somme iscritte a ruolo a seguito di controllo della dichiarazione IVA presentata da Truck per l'anno 2013. La CTP di Potenza, con sentenza n. 142/03/20 in data 18 ottobre 2019-18 febbraio 2020, accoglieva l’impugnazione spiegata dalla contribuente, osservando, alla stregua di quanto emerge, in specie, dal ricorso per cassazione, che la medesima CTP, con sentenza n. 636/03/19 in data 11 aprile 2019-25 luglio 2019, aveva accolto il ricorso presentato da Rodela avverso il suddetto avviso di accertamento, “sul rilievo che l’Ufficio non aveva provato la cessione d’azienda o di ramo d’azienda posta a fondamento della pretesa”. L’Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR, con la sentenza in epigrafe, alla stregua della seguente motivazione: In via preliminare occorre chiarire che la vicenda trae origine da un accertamento fatto notificare alla [OSCURATO:PERSONA] srl con il quale, presupponendosi l'avvenuta cessione d'azienda, si richiedeva il pagamento delle imposte presuntivamente evase. Tale avviso di accertamento […] era impugnato e la CTP di Potenza, con sentenza n. 636/19 […], lo aveva annullato. Prima della pronuncia di tale decisione, ma certamente dopo la proposizione del ricorso[,] l’Agenzia delle entrate faceva notificare la cartella di pagamento oggetto del presente procedimento[:] infatti, nella stessa è fatto esplicito richiamo all'atto accertativo. Tale essendo la situazione di fatto[,] allo stato va detto che […] la pronunzia di annullamento dell'atto presupposto va ad incidere sulla validità dell'atto (cartella di pagamento) consequenziale emesso […]. [L]'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto […]. [L]e cartelle di pagamento che hanno perso il presupposto legittimante, come nel caso, sono quindi divenute illegittime, non potendo certo configurarsi una sorta di connotazione ‘elastica’ tale da [far loro] riprendere validità in seguito ad una eventuale riforma della sentenza di annullamento dell'atto impositivo. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con un articolato motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Nullità della sentenza per ‘error in procedendo’ in violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”. La CTR ha invocato la sentenza della CTP di Potenza n. 636/3/19, resa tra le medesime parti, che (alla stregua della motivazione riportata in ricorso a fini di autosufficienza) ha ritenuto non sussistere, per difetto di prova da parte dell’Ufficio, la cessione d’azienda ipotizzata dall’Ufficio. La cartella di pagamento per cui è causa (fotoriprodotta in ricorso nella pagina contenente la motivazione) “riporta che le somme iscritte a ruolo derivano dal controllo della dichiarazione mod. IVA anno imposta 2013[;] atto[:] l’avviso di accertamento n. TC303T100125 del 16.3.2018”. Al 30 giugno 2021 – data della sentenza impugnata – “la sentenza della CTP di Potenza n. 636/3/19 non era passata in cosa giudicata per effetto dell’appello dell’Ufficio depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dalla sentenza n. 322/2/2021 della CTR della Basilicata” (fotoriprodotta in ricorso), sentenza che ha accolto l’appello stesso. “Il giudizio sul quale si è pronunciata la CTR con la sentenza n. 322 […] è chiaramente pregiudicante l'odierno giudizio, atteso che ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento che costituisce atto presupposto della cartella di pagamento che lo richiama espressamente, pertanto la CTR [–nella vicenda che ne occupa – ] avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza della CTP n. 636/3/19 (poi annullata dalla CTR con la sentenza n. 322/2/21, i cui termini di impugnazione per cassazione sono [erano] al momento [del ricorso] pendenti)”. A fronte di quanto innanzi, deve rilevarsi che, con atto in data 22 settembre 2023, completo di documentazione, la contribuente ha chiesto disporsi la sospensione del processo, per aver presentato domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022. Ai sensi del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”. Ai sensi del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. Ai sensi del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata”, con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogamente, cfr., “ratione temporis”, circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle
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