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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 1961

Cassazione n. 07956/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1961 avverso l'ordinanza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Comelli propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Genova in data 4.12.2019 (artt. 624-bis, primo e secondo comma, 625 n. 2 cod. pen, commesso il 26.3.2019); 2) dalla Corte di appello di Firenze in data 12.12.2019 (artt. 624-bis, primo e secondo comma, 625 n. 4, 61 n. 2) cod. pen. commesso il 18 marzo 2019);

2. Denunzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli elementi sintomatici costituiti dalla medesima tecnica probatoria e dalle identiche caratteristiche personologiche delle vittime.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (otto giorni) e l'assenza di elementi di collegamento tra le ideazioni criminose tenuto conto della partecipazione all'attività concorsuale di soggetti diversi e della distanza tra i luoghi di consumazione.

Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo.

E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che il Comelli abbia commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome nell'ambito di uno stile di vita improntato alla commissione degli illeciti.

Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano una lettura alternativa da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ncesco Aliff i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1961 avverso l'ordinanza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Comelli propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Genova in data 4.12.2019 (artt. 624-bis, primo e secondo comma, 625 n. 2 cod. pen, commesso il 26.3.2019); 2) dalla Corte di appello di Firenze in data 12.12.2019 (artt. 624-bis, primo e secondo comma, 625 n. 4, 61 n. 2) cod. pen. commesso il 18 marzo 2019); 2. Denunzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli elementi sintomatici costituiti dalla medesima tecnica probatoria e dalle identiche caratteristiche personologiche delle vittime. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (otto giorni) e l'assenza di elementi di collegamento tra le ideazioni criminose tenuto conto della partecipazione all'attività concorsuale di soggetti diversi e della distanza tra i luoghi di consumazione. Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che il Comelli abbia commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome nell'ambito di uno stile di vita improntato alla commissione degli illeciti. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano una lettura alternativa da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ncesco Aliff i [OSCURATO:PERSONA]
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