CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A ORDINANZA INGIUNZIONE Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - R.G.N.34985/2019 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34985-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 441/2019 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 17.04.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.09.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Trapani, con sentenza n. 422/2016, rigettava l’opposizione avverso l’ordinanza - ingiunzione n. 215/2015, elevata dalla Capitaneria di Porto di Trapani nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), per violazione degli artt. 2, comma 2, e 47, comma 1, del d.l.gs. 18 luglio 2005, n. 171 ([OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 34985 sez. S2 -ud. 29-09-2022 - 2 - della nautica da diporto). [OSCURATO:PERSONA] di Finanza contestava all’opponente, in quanto sublocataria dell’imbarcazione con la quale effettuava attività commerciale, di aver omesso di assumer ne l’armamento e di effettuare le prescritte annotazioni. Avverso la decisione del Giudice di Paceproponeva appello innanzi al Tribunale di Trapani la [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la configurabilità dei presupposti per l’applicazione, con riferimento all’attività di impresa turistica esercitata, dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171/2005, sostenendo di essersi limitata a svolgere attività di [OSCURATO:PERSONA] (nella definizione deld.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Codice d el Turismo ), concludendo contratti di viaggio comprendenti diversi servizi assicurati ai clienti, procurandosi la disponibilità di un’imbarcazione (la SOFIA) di proprietà della società armatrice, secondo lo schema del «vuoto per pieno». 2.Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 441/2019, rigettava il gravame: sulla base della lettura della documentazione prodotta dalla stessa appellante, riconosceva l’uso di carattere sicuramente commerciale dell’imbarcazione SOFIA e, in una prospettiva di eventuale concorrenza tra un regime privatistico a tutela di interessi dei turisti-consumatori, e la tutela di interessi di rango pubblicistico di rilievo prevalentemente amministrativo e fiscale, riteneva prevalente la seconda, e perciò sussistente la qualifica di armatoredell’appellante, e non – come invece da questi argo mentato - di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, secondo il giudice di prime cure la società [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. aveva sublocato ai suoi clienti l’unità da diporto senza aver preventivamente provveduto ad effettuare le previste annotazioni di cui all’art. 2 del d.lgs. n.171/2005 e, conseguentemente, confermava la legittimità della sanzione irrogata dalla Capitaneria di Porto di cui al successivo art. 55 dello stesso Codice della nautica da diporto. Ric. 2019 n. 34985 sez. S2 -ud. 29-09-2022 - 3 - 3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a due motivi. Restava intimatoil Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti. In prossimità dell’udienza la ricorrente faceva pervenire memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa e/o errata interpretazione del d.lgs. n. 79/2011 e degli artt. 2, 55 del d.lgs. n. 171/2005; assoluta carenza di motivazione; assoluta carenza e/o difetto di istruttoria e travisamento di un fatto decisivo. La ricorrente osserva che il servizio da lei offerto consisteva nella vendita di un pacchetto turistico come definito dall’art. 34 d.lgs. n. 79/11; elemento della vendita era l’imbarcazione SOFIA il cui proprietario ed armatore (la società Gambina) era legittimamente e correttamenteannotato nei registri di iscrizione, exart. 2 d.lgs. n. 171/2005. Il codice della nautica da diporto si applica alla navigazione esercitata per fini esclusivamente lusori ovvero commerciali. Pertanto, il proprietario o armatore stipulerà un contratto di locazione o noleggio soggetto alle regole pubblicistiche del codice della nautica da diporto volte a tutelare la sicurezza in mare; all’agenzia che offre pacchetti turistici, come fa [OSCURATO:SOCIETA]., invece, troverà applicazione la diversa disciplina privatistica speciale del Codice del Turismo. Il contratto di pacchetto turistico deve essere configurato come contratto di appalto di servizi, la cui causa concreta consiste nel compendiare una prestazione complessa (messa a disposizione dell’imbarcazione, servizio prenotazione ormeggi, catering, pulizia finale,etc.) funzionale al soddisfacimento dei profili di relax e svago in cui si sostanzia la finalità turistica. Il Tribunale di Trapani ha, dunque, travisato la fattispecie concreta, estrapolando dal pacchetto turistico la messa a disposizione dell’imbarcazione, applicando erroneamente la disciplina della locazione (recte: sublocazione). Ric. 2019 n. 34985 sez. S2 -ud. 29-09-2022 - 4 - 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa e/o errata interpretazione dell’art. 24 D.M. 28 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto). Dalla disposizione citata si evince che sono tenuti all’annotazione nel registro il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore che intendano fare uso commerciale dell’imbarcazione: per esempio, mettendola a disposizione di un [OSCURATO:PERSONA] per concludere crociere turistiche. 3. I due motivi possono essere esaminanti congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, posto che in entrambi viene sollevata questione relativa all’errata qualifica di armatore attribuita alla ricorrente dal giudice di merito. 3.1. Va innanzi tutto rilevato l’inconferente riferimento al vizio di motivazione, che richiama un paradigma censorio non più attuale, senza peraltro neanche tenere conto del limite della c.d. « doppia conforme»(ex plurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 -01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). In ogni caso, sulla scorta del tenore delle doglianze, la ricorrente lamentaerror in iudican do , ex art. 360, comma 1, n. 3, ossia errore di interpretazione dinorme. In sostanza, a giudizio della ricorrente la concorrenza tra la concessione dell’imbarcazione (di proprietà di diversa società) ai clienti, unitamente a numerosi altri servizi, realizzerebbe la vendita di un servizio di crociera, elencato nella definizione dei «pacchetti turistici» dall’art. 34 Codice del Turismo , come tale soggetto alla disciplina del Codice del Turismo. 3.2. I motivinon meritano accoglimento. La ricorrente ritiene che il giudice di seconde cure abbia travisato la fattispecie concreta, in particolare la causa concreta del contratto tramite il quale laHolidays s.r.l. fornisce ai suoi clienti una crociera «tutto compreso», funzionale Ric. 2019 n. 34985 sez. S2 -ud. 29-09-2022 - 5 - al soddisfacimento dei profili direlax e svago richiesti dalla vacanza. Le censura non atting ono dunque l a ratio decidendi : il Tribunale, assumendo come dato pacifico l’attività di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., ai fini dell’applicazione dell’art. 2 , comma 2 (annota zione nei registri di iscrizione) d.lgs. n. 171 del 2005 e della relativa sanzione per la sua mancata osservanza (art. 55), ha attribuito all’odierna ricorrente la qualifica di armatore, «a prescindere dalla concessione di prestazioni accessorie»(p. 8 sentenza, 2° capoverso ; v. anche p. 10, 1° capoverso). A tale conclusione il giudice di seconde cure è pervenuto a valle di una corretta ricostruzione della disciplina riguardante la nautica da diporto. Dalla documentazione in atti, l a [OSCURATO:SOCIETA]. risulta conduttrice della «Sonia», in virtù di regolare contratto di locazione della durata di circa 8 mesi , stipulato con la proprietaria e armatrice dell’imbarcazione oggetto del servizio di crociera venuto dall’odierna ricorrente. Orbene: dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. a) («L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) èoggetto di contratti di locazione e di noleggio») e comma 2 («L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità » ) d.lgs. n. 171 del 2005, risulta evidente che , una vol ta assunta la qualità di conduttrice dell’imbarcazione la Holidayss.r.l. si impegnava a svolgere attività commerciale tramite l’imbarcazione in uso, assumendone la responsabilità e i rischi (art. 42, comma 2, d.lgs. n. 171 del 2005): tanto basta ad acquisire la qualità di armatore, unitamente alla proprietaria che ne perde temporaneamente la disponibilità (diversamente da quanto avviene con contratto di noleggio: art. 47, comma 1, d.lgs. n. 171 del 2005), con gli oneri di annotazione prescritti dalla medesima disciplina. Ciòa prescindere dall’eventuale concorso di Ric. 2019 n. 34985 sez. S2 -ud. 29-09-2022 - 6 - altre prestazioni accessorie di carattere alberghiero con finalità turistiche, come correttamente evidenziato dal giudice di seconde cure. 4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €1.500,00 per compensi, oltre€200,00 per esborsi e agli accessori di legg e nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n