CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI GROSSETOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1.Con sentenza deliberata 1'11 ottobre 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 17 e 38 T.U.L.P.S., condannava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena di euro 206,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile della omessa denuncia del trasferimento di: un fucile semiautomatico Hersal, matr. 6631464, una doppietta cal. 12 [OSCURATO:PERSONA] Pieper -Hersal- con tre punzonature nn. 3741-1423-1810, una doppietta [OSCURATO:PERSONA] con doppia punzonatura nn. 11 e 17 ed una doppietta Beretta matr. 55206, fatto accertato in Grosseto il 3 marzo 2015. 2.Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ha proposto appello per chiederne l'annullamento per violazione degli artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967 per avere il giudice errato nel riqualificare il fatto senza considerare che, alla stregua di pacifico orientamento della Corte di cessazione, risponde del reato di detenzione abusiva di armi il soggetto che, venutone in possesso per morte del precedente detentore, abbia omesso di denunziarne il possesso alla competente autorità di Pubblica sicurezza. Nel caso di specie l'imputato non ha denunciato l'acquisizione a titolo ereditario delle armi, ricevute per successione al padre, che a sua volta aveva omesso l'obbligatoria denuncia e le ha trasferite in altro luogo nella sua disponibilità. 3.La Corte di appello di Firenze con ordinanza in data 13 novembre 2020 ha riqualificato l'appello in ricorso per cassazione, disponendone la trasmissione alla Suprema Corte per quanto di competenza. 4. Nelle more dell'udienza di trattazione, i difensori dell'imputato hanno depositato memoria, con la quale hanno dedotto che, trattandosi di sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, la stessa non avrebbe potuto essere appellata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 593 n. 3 cod. proc. pen., sicché la competenza a decidere sull'impugnazione spetta alla Corte di appello di Firenze. Inoltre, la riqualificazione del fatto, operata dal primo giudice, è stata compiuta in base alle testimonianze assunte, secondo le quali quelle detenute erano vecchissime armi da caccia, una ad avancarica, rinvenute dal ricorrente all'interno della casa colonica del defunto padre. Si tratterebbe di armi ornamentali ed inefficienti, di cui è diffuso il possesso in Maremma, condotte da Mazzi nella propria abitazione in buona fede nella ritenuta non obbligatorietà della denuncia. Il fatto va, dunque, inquadrato nella violazione di cui agli artt. 17 e 38 TULPS anche per l'assenza dell'elemento soggettivo del più grave delitto originariamente contestato.Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento. 1.In primo luogo, va affermato che, contrariamente a quanto dedotto nella memoria difensiva, il ricorso rientra nella competenza di questo giudice di legittimità, in quanto la sentenza impugnata ha applicato la sola pena dell'ammenda per fattispecie qualificata come di natura contravvenzionale, ragione per la quale l'unica impugnazione consentita consiste nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. 1.1 Né a soluzione difforme può pervenirsi a ragione della differente qualificazione giuridica del fatto, operata dal primo giudice. Il testo del terzo comma dell'art. 593 cod.proc.pen. stabilisce espressamente «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda» senza, pertanto, che rilevi l'eventuale modifica del titolo del reato, stabilita dal giudice di primo grado, che nel presente caso ha riqualificato l'addebito di detenzione illegale di armi da sparo nella fattispecie contravvenzionale di cui agli artt. 17 e 18 TULPS. Il D.Lgs. n. 11 del 6 febbraio 2018 ha modificato il testo dell'art. 593 cod. proc. pen. nei termini sopra citati e, come puntualizzato nella relazione illustrativa, l'intervento legislativo ha dato attuazione alla delega normativa contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale. Al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", il cui articolo 1, commi 82, 83 e 84 lettere f), g), h), i), I), m) investe il Governo della riforma della disciplina processuale in materia di giudizi di impugnazione. La predetta relazione illustrativa ha altresì specificato che il D.Lgs. n. 11 del 2018 persegue l'obiettivo della «deflazione del carico giudiziario, mediante la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione. In tale ottica, i principi di delega orientano alla modifica del procedimento davanti al giudice di pace, all'individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello, alla riduzione dei casi di appello e alla limitazione dell'appello incidentale al solo imputato". La contrazione oggettiva e soggettiva dell'area dell'appellabilità trova rispondenza nella previsione della limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna, emesse a seguito di dibattimento, corrispondente al già vigente analogo divieto per le decisioni di condanna pronunciate nell'ambito di procedimenti trattati con i riti alternativi del giudizio abbreviato o del patteggiamento. Secondo il nuovo primo comma dell'art. 593, infatti, «Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato". La limitazione del potere di appello della sentenza di condanna da parte del pubblico ministero si è realizzata mediante la generalizzazione della previsione già operante per il giudizio abbreviato, nel senso che il potere d'impugnazione resta circoscritto e negato nei limiti in cui le pretese delle parti, legate all'esercizio dell'azione penale per il pubblico ministero ed al diritto di difesa per l'imputato, risultino soddisfatte. Per la parte pubblica il legislatore delegato ha ritenuto sufficiente a realizzare il dovere di esercizio dell'azione penale ed a conseguire la punizione del responsabile del reato il riconoscimento della fondatezza dell'ipotesi di accusa contenuto nella pronuncia di condanna di primo grado. Le uniche eccezioni a tale contenimento del potere d'impugnazione sono previste nei casi in cui, pur a fronte di una pronuncia affermativa della responsabilità, il giudice abbia proceduto ad una differente qualificazione giuridica del fatto di reato ovvero abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabilito una pena di specie diversa. Quelle previste in deroga al divieto costituiscono situazioni nelle quali la formulazione dell'accusa ha subito un ridimensionamento in termini più favorevoli per l'imputato, tale da giustificare la proposizione dell'appello, strumento che, nel contesto della celebrazione di un ulteriore grado di merito, può dar luogo anche ad una rinnovata ricostruzione e rivalutazione degli aspetti fattuali della vicenda criminosa. Ad una prima lettura delle disposizioni applicabili pare sussistere un contrasto tra il comma primo del novellato art. 593 cod. proc. pen. nella sua previsione dell'appellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di condanna che contengano la modifica del titolo di reato e quanto invece già stabilito dal comma terzo della stessa norma in base alla quale «sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda». L'inconciliabilità delle due prescrizioni trova soluzione in base all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 11 del 2018, che ha introdotto una modifica specifica al testo del terzo comma dell'art. 593 cod. proc. pen., stabilendo che le sentenze di condanna alla pena dell'ammenda siano «in ogni caso» non appellabili senza introdurre differenziazioni di legittimazione tra le facoltà riconosciute all'imputato piuttosto che al pubblico ministero anche nel caso in cui sia intervenuta una modifica del titolo di reato. L'espressa addizione nel testo dell'art. 593 cod. proc. pen. della locuzione "in ogni caso" assume l'unico significato possibile di negare la derogabilità del regime di inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda anche nell'ipotesi che tale statuizione consegua alla differente definizione giuridica del fatto oppure alla esclusione di circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez. 2 , n. 7042 del 12/01/2021, Pmt in proc. Peci, Rv. 280884).Da tali premesse discende che la scelta del rito alternativo del giudizio abbreviato è indifferente e non incide sulla disciplina dell'impugnazione proponibile anche quando la stessa sia introdotta dal pubblico ministero secondo il seguente principio di diritto: «ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. come modificato dal D.Lgs. n. 11 del 2018, avverso la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda l'unico mezzo di impugnazione proponibile anche da parte del pubblico ministero è il ricorso per cassazione, non rilevando la disciplina prevista dall'art. 443 cod. proc. pen. per il rito abbreviato e la previsione dell'appellabilità delle sentenze di condanna che abbiano modificato il titolo di reato o escluso circostanza aggravante ad effetto speciale». 2. Tanto premesso in linea generale sull'ammissibilità dell'impugnazione, nel caso specifico le doglianze del ricorrente sono palesemente fondate, dal momento che il Giudice per le indagini preliminari ha proceduto ad una errata qualificazione giuridica del fatto. 2.1 Basandosi su quanto riferito dai testi a discarico, esaminati nell'ambito dell'integrazione probatoria richiesta dalla difesa, in sentenza si è ritenuto che la pacifica circostanza della detenzione delle armi antiche, una risalente al diciannovesimo secolo, indicate nell'imputazione, ereditate da Mazzi dal genitore e trattenute a fini collezionistici senza essere stato a conoscenza della loro mancata denuncia, assumesse rilevanza penale limitatamente alla condotta di omessa denuncia del loro trasferimento dall'abitazione del padre a quella propria ai sensi degli artt. 17 e 38 T.U.L.S. 2.2 Il giudizio definitorio è erroneo e non può essere assecondato perché in contrasto con i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, per la quale «pur se il possesso di un'arma è stato denunciato alla competente autorità, in caso di morte del soggetto che ha proceduto alla sua denuncia incombe obbligo di ripetere eguale denuncia pure alla persona cui, a qualsiasi titolo, perviene in disponibilità la stessa arma. Invero la norma di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 mira ad assicurare la possibilità di controllo di tutte le armi esistenti nel territorio nazionale da parte dell'autorità di P.S., attraverso la conoscenza di tutti coloro che le posseggono, anche a prescindere dai luoghi ove le stesse sono tenute, sicché ai fini dell'integrazione del reato di detenzione illegale di arma non hanno rilievo ne' il titolo, ne' le modalità in base alle quali si perviene al possesso di un'arma, necessario essendo che comunque, in tale evenienza, il detentore ne faccia denuncia alla competente autorità» (Sez. 1, n. 680 dei 30/11/1995. dep. 1996, P.M. in proc. Sferza, Rv. 203794; conformi: Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Perfetto, rv. 263776; Nel caso specifico, anche volendo ritenere veritiere le dichiarazioni dei testi a discarico, secondo i quali le armi sequestrate erano appartenute al genitore del ricorrente, che questi aveva trattenuto a fini di collezione, resta provato che nessuna denunzia era stata presentata dal precedente proprietario e che non vi aveva provveduto nemmeno l'erede odierno ricorrente. Tanto è sufficiente per ritenere che la condotta rientri nell'ambito di applicazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967. 2.3 Invero, la norma di cui all'art. 38 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non è evocata in termini appropriati poiché è applicabile alla diversa ipotesi in cui l'arma, già regolarmente denunciata, non sia oggetto di rinnovata denuncia in caso di trasferimento in altro luogo. Invero, l'art. 58, comma 3, del R.d. 6 maggio 1940, n. 635, stabiliva «In caso di trasferimento di detto materiale da una località all'altra dello Stato, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato». A tale norma, pur non abrogata, si è sovrapposta la previsione - vigente dall'i luglio 2011 - introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. e), punto b), D. Lgs. n. 204 del 2010, che ha inserito nell'art. 38, comma 5, T.U.L.P.S. la previsione secondo la quale «la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia». La differenza terminologica - il regolamento faceva riferimento al trasferimento da "una località" all'altra dello Stato, mentre la nuova norma al trasferimento "in un luogo diverso" da quello indicato nella precedente denuncia - sembra diretta a confermare l'indicazione, ampiamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'obbligo di ripetizione della denuncia sorge anche se il trasporto avviene nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale di competenza del medesimo ufficio locale di [OSCURATO:PERSONA] dove era stata presentata quella iniziale. La disposizione è, infatti, funzionale a garantire che la competente autorità, in qualsiasi momento, sia a conoscenza con certezza del luogo in cui l'arma è detenuta e del soggetto che ne abbia la disponibilità al fine di effettuare i necessari controlli (Sez. 5, n. 18433 del 21/04/2005, Rita, Rv. 232293). Ciò premesso, pare indubbio che la violazione al predetto obbligo, a partire dall'i luglio 2011 non possa più ritenersi sanzionata ai sensi dell'art. 221 T.U.L.P.S. che, al secondo comma, punisce con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad euro 103 le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, rinvenendo piuttosto la propria sanzione nella previsione di cui all'art. 17 del T.U.L.P.S. Inoltre, l'ambito di applicazione del nuovo testo dell'art. 38 si distingue da quello degli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967, che riguardano tutti i casi in cui, a prescindere dal trasferimento dell'arma, questa, come nel caso in esame, non sia mai stata oggetto di denuncia iniziale. In tal senso risultano essersi espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 6176 del 24/03/1984, Romano, Rv. 165131, laddove affermarono il principio per cui «la omessa ripetizione della denuncia da parte di chi trasferisca in altro luogo l'arma già denunciata all'autorità di P.S. di una diversa circoscrizione territoriale integra il reato di cui all'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., contenente una norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 38 dello stesso T.U. che disciplina la omessa iniziale denuncia dell'arma», ritennero incontestata l'ontologica e teleologica differenza tra le due ipotesi di reato poiché «le condotte di chi omette del tutto la denuncia dell'arma e di chi, denunciatala regolarmente, omette di ripetere la denuncia in caso di trasferimento dell'arma stessa in altra circoscrizione di P.S., non sono identiche sul piano del disvalore sociale e morale, assai attenuato nella seconda». I superiori rilievi, seppur espressi in riferimento ad una disciplina diversa, mantengono tuttora inalterato valore (Sez. 1, n. 10197 del 16/11/2017, dep. 2018, Iasparra, Rv. 272625; 2.4 Affermato, dunque, l'obbligo di presentare denuncia per l'erede che abbia acquisito armi da sparo non in precedenza denunciate dal suo dante causa, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nella propria memoria, non può assegnarsi rilievo favorevole alla tesi difensiva secondo la quale l'imputato avrebbe ignorato incolpevolmente l'obbligo di sporgere denuncia. L'ignoranza dedotta si risolverebbe in un errore sulla legislazione in materia di detenzione di armi da fuoco, che, in quanto tale, non rende legittimo il comportamento contestato e che sarebbe comunque inescusabile, e dunque irrilevante nella prospettiva dell'art. 5 cod. pen., poiché tale disciplina integra il precetto penale, cioè ne costituisce il presupposto fondante e non può dunque ricondursi alla previsione dell'art. 47 cod. pen., comma 3 (Sez. 1, n. 15880 del 16/01/2007, Pizzino, Rv. 236899; Sez. 1, n. 15199 del 21/02/2020, Buggiani, Rv. 278899, in motivazione). Infatti, l'art. 47 cod. pen., comma 3, dispone che «l'errore su norma extrapenale esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato». Pertanto, costituisce errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che riguarda la struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale», ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata, neppure implicitamente. Oltre a ciò, l'ignoranza dovuta a errore nell'interpretazione della norma penale non può essere considerata inevitabile quando il testo di legge non sia confuso o scarsamente intelligibile, non sia oggetto di particolari difficoltà e l'errore circa l'esistenza e la portata della disposizione incriminatrice possa essere evitato con la normale diligenza, principio che è stato riferito anche alla fattispecie dell'omessa denuncia di armi comuni da sparo (Sez. 7, ordinanza n. 24231 del 06/02/2019, Demartini, Rv. 276481; Sez. 6, n. 33875 del 26/03/2014, Gasparro ed altro, Rv. 262073, Sez. 1, n. 3601 del 28/09/1992, Paparo, rv. 192538). Nel caso di specie non è stato dedotto quali verifiche avrebbe condotto l'imputato per appurare la legittimità della acquisizione delle armi e della loro conservazione. 2.5 Infine, la deduzione difensiva circa l'inefficienza e l'inservibilità concreta delle armi per la loro vetustà investe un aspetto fattuale della vicenda che non risulta essere stato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e che, nell'assenza di qualsiasi dato di conoscenza sul punto, già rassegnato in precedenza, sfugge all'ambito della cognizione del giudice di legittimità. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto che dovrà procedere a nuovo giudizio nel rispetto dei princip