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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 596/2026

ECLI:EU:C:2026:215
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0363_RES

[OSCURATO:PERSONA]363/24

Finansinspektionen contre [OSCURATO:PERSONA] AB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 marzo 2026 «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Abuso di mercato – Articolo 7, paragrafo 1 – Nozione di “informazione privilegiata” – Articolo 7, paragrafo 2 – Informazione avente un “carattere preciso” – Messaggio di posta elettronica contenente informazioni relative all’iscrizione di una persona in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate – Assenza di menzione delle ragioni che hanno condotto a tale iscrizione – Corretta valutazione delle circostanze – Informazione corretta – Necessità» Ravvicinamento delle legislazioni – Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) – Divieto – Informazioni privilegiate – Informazioni aventi carattere preciso – Nozione – Comunicazione di un emittente che indica l’iscrizione di una persona in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il divieto per tale persona di vendita di azioni dell’emittente – Assenza di precisazione dei motivi – Comunicazione potenzialmente utilizzabile da parte di un investitore ragionevole per fondare le proprie decisioni di investimento – Situazione più favorevole rispetto ad altri investitori – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 596/2014, art. 7, §§ 1 e 2) (v. punti 29, 30, 34, 36, 38, 39, 45, 46, 57, disp. 1) Ravvicinamento delle legislazioni – Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) – Divieto – Informazioni privilegiate – Informazioni aventi carattere preciso – Nozione – Informazione che si rivela erronea in occasione di un’indagine ex post – Informazione verosimile al momento della sua divulgazione e tale da conferire al suo detentore un vantaggio economico rispetto agli altri investitori – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 596/2014, art. 7, §§ 1 e 2) (v. punti 62-72, 74, disp. 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), la Corte si pronuncia sulla nozione di «informazione avente un carattere preciso», ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 596/2014 ( 1 ), ai fini della qualificazione di un'informazione come «privilegiata» ai sensi di tali disposizioni.

La società Varvtre, detenuta da BAK, che era anche l'amministratore delegato e il principale azionista della società Starbreeze, aveva concluso un contratto di mutuo su pegno di azioni di quest'ultima con la banca [OSCURATO:PERSONA].

A seguito del crollo dei prezzi delle azioni della Starbreeze, la Varvtre si è ritrovata in una situazione di sovraindebitamento rispetto alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha reagito avviando la vendita di tali azioni.

Il giorno successivo, il direttore delle comunicazioni della Starbreeze ha inviato un messaggio di posta elettronica alla [OSCURATO:PERSONA] informandola che BAK era stato iscritto in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate della Starbreeze e che non poteva più effettuare operazioni di vendita di azioni.

Tale messaggio di posta elettronica non conteneva alcuna informazione sulla ragione di tale iscrizione e, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non esisteva allora alcuna informazione direttamente o indirettamente collegata alla Starbreeze e che costituiva un'informazione privilegiata, e neppure le dichiarazioni di detto direttore circa le dimissioni del direttore finanziario rientravano in una siffatta qualificazione.

Alla ricezione di tale messaggio di posta elettronica, la [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso la vendita delle azioni della Starbreeze prima di riprenderla qualche ora più tardi.

Ritenendo che, con la ricezione di detto messaggio di posta elettronica, la Canergie avesse avuto accesso a informazioni privilegiate, l'Autorità di vigilanza finanziaria ha proposto un ricorso contro di essa, diretto alla sua condanna al pagamento di un'ammenda, per aver violato il divieto di abuso di informazioni privilegiate.

Interrogandosi sul carattere sufficientemente preciso degli elementi contenuti nel messaggio di posta elettronica per costituire un'informazione privilegiata, il giudice del rinvio ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale.

Giudizio della Corte Anzitutto, la Corte ricorda che, per essere qualificata come «informazione privilegiata», un'informazione deve essere precisa, non essere stata resa pubblica, deve riguardare direttamente o indirettamente uno o più strumenti finanziari o i loro emittenti e deve poter avere, se resa pubblica, un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari di cui trattasi.

Inoltre, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se, da un lato, essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi e, dall'altro, se essa è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detta serie di circostanze sui prezzi degli strumenti finanziari di cui trattasi.

Al fine di verificare se la seconda condizione sia soddisfatta, la Corte precisa che occorre stabilire, alla luce di una valutazione delle circostanze particolari di ciascun caso di specie, se tale informazione consenta di trarre una conclusione quanto al possibile effetto delle circostanze o dell’evento che essa menziona sul prezzo degli strumenti finanziari interessati.

Orbene, la Corte rileva che l’iscrizione in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate rientra nell'obbligo incombente agli emittenti di strumenti finanziari in forza dell'articolo 18 del regolamento 596/2014 e, pertanto, nell'organizzazione interna dell'emittente interessato, sotto il controllo dell'autorità competente.

Pertanto, una comunicazione avente ad oggetto l'iscrizione di una persona nell'elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di un emittente non può, in linea di principio, in quanto tale, avere un effetto sul prezzo degli strumenti finanziari interessati e, quindi, costituire un'informazione privilegiata.

Tuttavia, la Corte non esclude a priori che una siffatta comunicazione, in ragione di altri elementi che l'accompagnano, in particolare la menzione che tale persona non è autorizzata a vendere le azioni di tale emittente, possa essere considerata sufficientemente precisa, in quanto rivela o implica indirettamente l'esistenza di un evento sottostante che potrebbe avere un effetto sul prezzo degli strumenti finanziari di cui trattasi.

A tal fine, occorre verificare se, alla luce dell’insieme delle circostanze di un caso determinato, la comunicazione di una siffatta informazione è idonea a consentire al suo destinatario di beneficiarne, direttamente o indirettamente, per acquistare o per vendere azioni, ponendosi così in una situazione più favorevole rispetto agli altri investitori.

Infatti, sebbene un’informazione relativa alla mera iscrizione di una persona nell’elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di una società sia, in linea di principio, neutra rispetto alla questione se sia opportuno, per un investitore, acquistare o vendere azioni di tale società, l’aggiunta di un’informazione riguardante l’imposizione a tale persona di un divieto di vendita delle azioni di detta società implica necessariamente la conoscenza, da parte della suddetta persona, di un evento di natura negativa per gli interessi della stessa società e che può influenzare le decisioni di tale investitore.

È vero che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 596/2014, il fatto di essere semplicemente in possesso di informazioni privilegiate non equivale a utilizzarle e quindi ad abusare di informazioni privilegiate, quando un'operazione è effettuata per garantire l'esecuzione di un obbligo divenuto esigibile, in buona fede e non allo scopo di eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate.

Tuttavia, il paragrafo 6 dell’articolo citato prevede che si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate se l’autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

La Corte conclude che una comunicazione di un emittente che indichi che una persona è stata iscritta, senza precisare la ragione di tale iscrizione, in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate e che tale persona non è autorizzata a vendere le azioni di tale emittente può costituire un'informazione avente carattere preciso ai fini della qualificazione di un'informazione come «privilegiata», purché si possa dimostrare che un investitore ragionevole potrebbe utilizzare detta comunicazione come parte dei fondamenti delle sue decisioni di investimento, di modo che colui che la detiene ottiene un vantaggio, a scapito di coloro che la ignorano, ponendosi in una situazione più favorevole per negoziare strumenti finanziari. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ( GU 2014, L 173, pag. 1 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0363_RES [OSCURATO:PERSONA]363/24 Finansinspektionen contre [OSCURATO:PERSONA] AB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 marzo 2026 «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Abuso di mercato – Articolo 7, paragrafo 1 – Nozione di “informazione privilegiata” – Articolo 7, paragrafo 2 – Informazione avente un “carattere preciso” – Messaggio di posta elettronica contenente informazioni relative all’iscrizione di una persona in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate – Assenza di menzione delle ragioni che hanno condotto a tale iscrizione – Corretta valutazione delle circostanze – Informazione corretta – Necessità» Ravvicinamento delle legislazioni – Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) – Divieto – Informazioni privilegiate – Informazioni aventi carattere preciso – Nozione – Comunicazione di un emittente che indica l’iscrizione di una persona in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il divieto per tale persona di vendita di azioni dell’emittente – Assenza di precisazione dei motivi – Comunicazione potenzialmente utilizzabile da parte di un investitore ragionevole per fondare le proprie decisioni di investimento – Situazione più favorevole rispetto ad altri investitori – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 596/2014, art. 7, §§ 1 e 2) (v. punti 29, 30, 34, 36, 38, 39, 45, 46, 57, disp. 1) Ravvicinamento delle legislazioni – Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) – Divieto – Informazioni privilegiate – Informazioni aventi carattere preciso – Nozione – Informazione che si rivela erronea in occasione di un’indagine ex post – Informazione verosimile al momento della sua divulgazione e tale da conferire al suo detentore un vantaggio economico rispetto agli altri investitori – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 596/2014, art. 7, §§ 1 e 2) (v. punti 62-72, 74, disp. 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), la Corte si pronuncia sulla nozione di «informazione avente un carattere preciso», ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 596/2014 ( 1 ), ai fini della qualificazione di un'informazione come «privilegiata» ai sensi di tali disposizioni. La società Varvtre, detenuta da BAK, che era anche l'amministratore delegato e il principale azionista della società Starbreeze, aveva concluso un contratto di mutuo su pegno di azioni di quest'ultima con la banca [OSCURATO:PERSONA]. A seguito del crollo dei prezzi delle azioni della Starbreeze, la Varvtre si è ritrovata in una situazione di sovraindebitamento rispetto alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha reagito avviando la vendita di tali azioni. Il giorno successivo, il direttore delle comunicazioni della Starbreeze ha inviato un messaggio di posta elettronica alla [OSCURATO:PERSONA] informandola che BAK era stato iscritto in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate della Starbreeze e che non poteva più effettuare operazioni di vendita di azioni. Tale messaggio di posta elettronica non conteneva alcuna informazione sulla ragione di tale iscrizione e, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non esisteva allora alcuna informazione direttamente o indirettamente collegata alla Starbreeze e che costituiva un'informazione privilegiata, e neppure le dichiarazioni di detto direttore circa le dimissioni del direttore finanziario rientravano in una siffatta qualificazione. Alla ricezione di tale messaggio di posta elettronica, la [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso la vendita delle azioni della Starbreeze prima di riprenderla qualche ora più tardi. Ritenendo che, con la ricezione di detto messaggio di posta elettronica, la Canergie avesse avuto accesso a informazioni privilegiate, l'Autorità di vigilanza finanziaria ha proposto un ricorso contro di essa, diretto alla sua condanna al pagamento di un'ammenda, per aver violato il divieto di abuso di informazioni privilegiate. Interrogandosi sul carattere sufficientemente preciso degli elementi contenuti nel messaggio di posta elettronica per costituire un'informazione privilegiata, il giudice del rinvio ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale. Giudizio della Corte Anzitutto, la Corte ricorda che, per essere qualificata come «informazione privilegiata», un'informazione deve essere precisa, non essere stata resa pubblica, deve riguardare direttamente o indirettamente uno o più strumenti finanziari o i loro emittenti e deve poter avere, se resa pubblica, un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari di cui trattasi. Inoltre, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se, da un lato, essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi e, dall'altro, se essa è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detta serie di circostanze sui prezzi degli strumenti finanziari di cui trattasi. Al fine di verificare se la seconda condizione sia soddisfatta, la Corte precisa che occorre stabilire, alla luce di una valutazione delle circostanze particolari di ciascun caso di specie, se tale informazione consenta di trarre una conclusione quanto al possibile effetto delle circostanze o dell’evento che essa menziona sul prezzo degli strumenti finanziari interessati. Orbene, la Corte rileva che l’iscrizione in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate rientra nell'obbligo incombente agli emittenti di strumenti finanziari in forza dell'articolo 18 del regolamento 596/2014 e, pertanto, nell'organizzazione interna dell'emittente interessato, sotto il controllo dell'autorità competente. Pertanto, una comunicazione avente ad oggetto l'iscrizione di una persona nell'elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di un emittente non può, in linea di principio, in quanto tale, avere un effetto sul prezzo degli strumenti finanziari interessati e, quindi, costituire un'informazione privilegiata. Tuttavia, la Corte non esclude a priori che una siffatta comunicazione, in ragione di altri elementi che l'accompagnano, in particolare la menzione che tale persona non è autorizzata a vendere le azioni di tale emittente, possa essere considerata sufficientemente precisa, in quanto rivela o implica indirettamente l'esistenza di un evento sottostante che potrebbe avere un effetto sul prezzo degli strumenti finanziari di cui trattasi. A tal fine, occorre verificare se, alla luce dell’insieme delle circostanze di un caso determinato, la comunicazione di una siffatta informazione è idonea a consentire al suo destinatario di beneficiarne, direttamente o indirettamente, per acquistare o per vendere azioni, ponendosi così in una situazione più favorevole rispetto agli altri investitori. Infatti, sebbene un’informazione relativa alla mera iscrizione di una persona nell’elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di una società sia, in linea di principio, neutra rispetto alla questione se sia opportuno, per un investitore, acquistare o vendere azioni di tale società, l’aggiunta di un’informazione riguardante l’imposizione a tale persona di un divieto di vendita delle azioni di detta società implica necessariamente la conoscenza, da parte della suddetta persona, di un evento di natura negativa per gli interessi della stessa società e che può influenzare le decisioni di tale investitore. È vero che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 596/2014, il fatto di essere semplicemente in possesso di informazioni privilegiate non equivale a utilizzarle e quindi ad abusare di informazioni privilegiate, quando un'operazione è effettuata per garantire l'esecuzione di un obbligo divenuto esigibile, in buona fede e non allo scopo di eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate. Tuttavia, il paragrafo 6 dell’articolo citato prevede che si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate se l’autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione. La Corte conclude che una comunicazione di un emittente che indichi che una persona è stata iscritta, senza precisare la ragione di tale iscrizione, in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate e che tale persona non è autorizzata a vendere le azioni di tale emittente può costituire un'informazione avente carattere preciso ai fini della qualificazione di un'informazione come «privilegiata», purché si possa dimostrare che un investitore ragionevole potrebbe utilizzare detta comunicazione come parte dei fondamenti delle sue decisioni di investimento, di modo che colui che la detiene ottiene un vantaggio, a scapito di coloro che la ignorano, ponendosi in una situazione più favorevole per negoziare strumenti finanziari. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ( GU 2014, L 173, pag. 1 ).
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