CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37145/22 toRtgO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di EIii che, per quanto ancora rileva, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato condannato per i reati di furto pluriaggravato meglio descritti in imputazione; Rilevato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]