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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2023

Cassazione n. 14431/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 99, comma 3, cod. pen., ha rideterminando la pena inflitta all'imputato, con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del loro difensore, articolando cinque motivi; - che con memoria in data 12 febbraio 2023 e con motivi nuovi depositati in data 6 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha chiesto l'applicazione delle norme di cui agli artt. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 131-bis, come introdotte dal d.lgs. 150 del 2022 ed ha meglio lumeggiato i motivi di cui al ricorso principale.

Considerato: - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, è manifestamente infondato avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui sono utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato" qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta; d'altra parte, la facoltà riconosciuta alla parte di richiedere nel giudizio di appello l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale non può valere a consentire l'esercizio tardivo del diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto e, pertanto, detta richiesta deve essere valutata secondo i criteri posti dall'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Rv. 261316), come accaduto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha ritenuto l'audizione del teste di riferimento superflua; - che il secondo motivo, volto a censurare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso a pag. 3 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - che il terzo motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. nonché il vizio di motivazione, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere formulata per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il quarto motivo, che eccepisce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, sono generici e manifestamente infondati, perché formulati senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), che, avendo dato conto di come il fatto commesso fosse espressione della maggiore pericolosità sociale dimostrata dall'imputato aduso a commettere furti, si è fedelmente attenuta all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690); che l'ulteriore censura circa la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata, in quanto, tenuto conto della recidiva ex art. 99, comma 3, cod. pen., il reato verrà a prescriversi il 19/07/2025; - che il quinto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi la motivazione ostesa a pag. 4 della sentenza impugnata]; che, inoltre, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596); - che il motivo nuovo, con il quale si è fatta richiesta di applicazione dell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, trattandosi di norma processuale che attiene all'operato del giudice dell'esecuzione; che il motivo nuovo che attiene all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato desumendosi dalla motivazione rassegnata in punto di mancata esclusione della recidiva, come il commesso reato fosse espressione di un comportamento abituale, avendo egli commesso più reati della stessa indole.

Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 99, comma 3, cod. pen., ha rideterminando la pena inflitta all'imputato, con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del loro difensore, articolando cinque motivi; - che con memoria in data 12 febbraio 2023 e con motivi nuovi depositati in data 6 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha chiesto l'applicazione delle norme di cui agli artt. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 131-bis, come introdotte dal d.lgs. 150 del 2022 ed ha meglio lumeggiato i motivi di cui al ricorso principale. Considerato: - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, è manifestamente infondato avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui sono utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato" qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta; d'altra parte, la facoltà riconosciuta alla parte di richiedere nel giudizio di appello l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale non può valere a consentire l'esercizio tardivo del diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto e, pertanto, detta richiesta deve essere valutata secondo i criteri posti dall'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Rv. 261316), come accaduto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha ritenuto l'audizione del teste di riferimento superflua; - che il secondo motivo, volto a censurare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso a pag. 3 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - che il terzo motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. nonché il vizio di motivazione, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere formulata per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il quarto motivo, che eccepisce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, sono generici e manifestamente infondati, perché formulati senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), che, avendo dato conto di come il fatto commesso fosse espressione della maggiore pericolosità sociale dimostrata dall'imputato aduso a commettere furti, si è fedelmente attenuta all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690); che l'ulteriore censura circa la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata, in quanto, tenuto conto della recidiva ex art. 99, comma 3, cod. pen., il reato verrà a prescriversi il 19/07/2025; - che il quinto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi la motivazione ostesa a pag. 4 della sentenza impugnata]; che, inoltre, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596); - che il motivo nuovo, con il quale si è fatta richiesta di applicazione dell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, trattandosi di norma processuale che attiene all'operato del giudice dell'esecuzione; che il motivo nuovo che attiene all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato desumendosi dalla motivazione rassegnata in punto di mancata esclusione della recidiva, come il commesso reato fosse espressione di un comportamento abituale, avendo egli commesso più reati della stessa indole. Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm
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