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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 39499/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI GORIZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione di sospensione della patente di guida.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Gorizia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] Alessandro responsabile dei reati di cui agli artt. 590 bis, cod. pen., e 189, commi 6 e 7, codice strada (in Grado, il 29/5/2017).

2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste ha proposto ricorso formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste obbligatoriamente dalla legge per i reati in materia di circolazione stradale.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione relativa alla sospensione della patente di guida.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Il giudice del merito è incorso nell'errore dedotto.

L'art. 189, al comma 6 e al comma 7, codice strada, nel sanzionare le condotte di chi, nelle condizioni di cui al comma 1 (incidente ricollegabile al suo comportamento), non ottemperi - rispettivamente - all'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, dispone la applicazione, in misura gradata con riferimento alla diversa gravità delle due distinte fattispecie, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di goda (da uno a tre anni, per il caso di cui al comma 6, per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, per il caso di cui al comma 7).

Trattasi, dunque, di sanzione amministrativa che consegue ex lege al reato, come già chiarito dal giudice di legittimità (sez. 4, n. 13860 del 13/2/2020, Bettegazzi, Rv. 279138) allorquando ha affermato che si tratta di una conseguenza della condanna, la cui irrogazione costituisce atto dovuto, in quanto imposto dalla norma incriminatrice (vedi anche sez. 3, n. 38471 del 30/05/2019, Stroppa, Rv. 277836, per le sanzioni amministrative di tipo ablatorio conseguenti alla condanna per il reato di cui all'art. 181, comma 2, d.

Igs. n. 42 del 2004; ovvero, sulla stessa linea, Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella, Rv. 214608).

3. La sentenza deve essere quindi annullata con rinvio al giudice di merito per la determinazione della sanzione amministrativa pretermessa, precisandosi che il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8

I. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (sez. 4, n. 6912 del 12/2/2021, Castelli, RV. 280544; n. 20990 del 30/3/2016, Khairi, RV. 266704; n. 12363 del 4/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Gorizia, in diversa composizione.

Deciso il 29 settembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 71i ,Ciampi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI GORIZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione di sospensione della patente di guida. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Gorizia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] Alessandro responsabile dei reati di cui agli artt. 590 bis, cod. pen., e 189, commi 6 e 7, codice strada (in Grado, il 29/5/2017). 2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste ha proposto ricorso formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste obbligatoriamente dalla legge per i reati in materia di circolazione stradale. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione relativa alla sospensione della patente di guida. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il giudice del merito è incorso nell'errore dedotto. L'art. 189, al comma 6 e al comma 7, codice strada, nel sanzionare le condotte di chi, nelle condizioni di cui al comma 1 (incidente ricollegabile al suo comportamento), non ottemperi - rispettivamente - all'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, dispone la applicazione, in misura gradata con riferimento alla diversa gravità delle due distinte fattispecie, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di goda (da uno a tre anni, per il caso di cui al comma 6, per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, per il caso di cui al comma 7). Trattasi, dunque, di sanzione amministrativa che consegue ex lege al reato, come già chiarito dal giudice di legittimità (sez. 4, n. 13860 del 13/2/2020, Bettegazzi, Rv. 279138) allorquando ha affermato che si tratta di una conseguenza della condanna, la cui irrogazione costituisce atto dovuto, in quanto imposto dalla norma incriminatrice (vedi anche sez. 3, n. 38471 del 30/05/2019, Stroppa, Rv. 277836, per le sanzioni amministrative di tipo ablatorio conseguenti alla condanna per il reato di cui all'art. 181, comma 2, d. Igs. n. 42 del 2004; ovvero, sulla stessa linea, Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella, Rv. 214608). 3. La sentenza deve essere quindi annullata con rinvio al giudice di merito per la determinazione della sanzione amministrativa pretermessa, precisandosi che il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 I. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (sez. 4, n. 6912 del 12/2/2021, Castelli, RV. 280544; n. 20990 del 30/3/2016, Khairi, RV. 266704; n. 12363 del 4/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Gorizia, in diversa composizione. Deciso il 29 settembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 71i ,Ciampi [OSCURATO:PERSONA]
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