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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 21460/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i separati ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorsi censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati.

Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo in punto di responsabilità, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il P se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i separati ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorsi censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati. Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo in punto di responsabilità, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il P se
Sentenza Cassazione n. 21460/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris