Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2017/2026
ECLI:EU:C:2026:311
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 aprile 2026 (
1
)
Causa C
‑
879/24
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca
« Inadempimento di uno Stato – Istituzione di un quadro comune in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna – Direttiva (UE) 2017/2397 e direttiva (UE) 2021/1233 – Articolo 39, paragrafi 3 e 4 – Obbligo di mettere in vigore misure per conformarsi a tali direttive – Mancato recepimento e/o mancata comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità giornaliera »
I.
Introduzione
1.
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi, da un lato, all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (
2
) e, dall’altro, all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi (
3
), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.
2.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità giornaliera a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza.
3.
Il ricorso per inadempimento in esame presenta due aspetti principali. Il primo riguarda l’interpretazione del criterio dell’impossibilità tecnica della navigazione interna sul territorio di uno Stato membro, di cui all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, in base al quale uno Stato membro è totalmente esentato dall’obbligo di recepimento.
4.
Il secondo aspetto è di natura procedurale e riguarda l’interpretazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Tale disposizione, introdotta dal Trattato di Lisbona, prevede un meccanismo che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di chiedere alla Corte di comminare una sanzione pecuniaria a uno Stato membro a partire dalla prima dichiarazione, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, che lo Stato membro interessato non ha adempiuto all’obbligo ad esso incombente di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa.
5.
La presente causa offre alla Corte l’opportunità di esaminare l’applicabilità del procedimento di cui all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE in una situazione in cui il legislatore dell’Unione ha adottato un approccio mirato ai fini del recepimento e lo Stato membro interessato si fonda su una disposizione specifica della direttiva in questione che esenta gli [OSCURATO:PERSONA] membri dal recepimento qualora siano soddisfatti determinati criteri. Per le ragioni che esporrò nelle mie conclusioni, ritengo che l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE non sia applicabile quando l’esistenza stessa dell’obbligo di recepimento richiede un’interpretazione da parte della Corte.
II.
Contesto normativo
A.
Direttiva 2017/2397
6.
L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397, intitolato «Ambito di applicazione», è così formulato:
«Fatto salvo l’articolo 39, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica inoltre alle persone che navigano negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui non vi sono vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e che effettuano esclusivamente:
a) percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri; o
b) percorsi su base stagionale».
7.
L’articolo 39 della direttiva 2017/2397, intitolato «Recepimento», dispone quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
(...)
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro in cui tutte le persone sono esentate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, è tenuto a mettere in vigore solo le disposizioni necessarie a garantire il rispetto dell’articolo 10 per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati di qualifica e il libretto di navigazione, dell’articolo 38 riguardo al riconoscimento dei certificati validi, nonché dell’articolo 15. Tale Stato membro mette in vigore tali disposizioni entro il 17 gennaio 2022.
Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell’Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e abbia informato la [OSCURATO:PERSONA] di aver agito in tal senso.
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro non è tenuto a recepire la presente direttiva fintanto che la navigazione interna non sia tecnicamente possibile sul suo territorio.
Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell’Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le disposizioni della presente direttiva e ne abbia informato la [OSCURATO:PERSONA]».
B.
Direttiva 2021/1233
8.
La direttiva 2021/1233 ha modificato la direttiva 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi. In particolare, l’articolo 1 della direttiva 2021/1233 ha modificato l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 e ha aggiunto un paragrafo 7 all’articolo 38 di quest’ultima.
9.
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233 prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo di tali disposizioni.
Le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
La deroga di cui all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva [2017/2397] si applica alla presente direttiva, mutatis mutandis».
III.
Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte
10.
Il 24 marzo 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, contestando a quest’ultimo di non averle comunicato le misure adottate per recepire le disposizioni elencate all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233, alla scadenza del termine di recepimento delle stesse, ossia il 17 gennaio 2022.
11.
Nella sua risposta del 25 maggio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha dichiarato di non essere tenuta a recepire queste due direttive nel proprio diritto nazionale. A tal riguardo, esso ha invocato l’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397 che, a suo avviso, la esonerava dal recepimento di tali due direttive.
12.
Non ritenendo soddisfacente la risposta del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la [OSCURATO:PERSONA] ha organizzato diverse riunioni con le autorità danesi. Tuttavia, tali riunioni non sono sfociate nella comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] di misure di recepimento.
13.
Il 28 settembre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca pareri motivati in cui rilevava che non erano state adottate le misure necessarie per il pieno recepimento della direttiva 2017/2397 e della direttiva 2021/1233 e invitava il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ad adempiere agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tali direttive entro un termine di due mesi dalla notifica di detti pareri motivati.
14.
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha risposto al parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] il 28 novembre 2023. Nella sua risposta, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha ampiamente ribadito la sua risposta alla lettera di diffida, insistendo sul fatto che esso era esentato dall’obbligo di recepire la direttiva 2017/2397 in forza dell’articolo 39, paragrafo 4, di quest’ultima e che, pertanto, non era neppure tenuto a recepire la direttiva 2021/1233. Esso ha nuovamente sostenuto che non esistevano vie navigabili interne in Danimarca.
15.
Ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non avesse recepito la direttiva 2017/2397 secondo le modalità limitate previste dall’articolo 39, paragrafo 3, della stessa, che non avesse recepito la direttiva 2021/1233 e che non avesse comunicato le misure nazionali di recepimento pertinenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame.
IV.
Valutazione
16.
Conformemente al suo articolo 1, la direttiva 2017/2397 stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione, nonché il riconoscimento di tali qualifiche negli [OSCURATO:PERSONA] membri. Mediante l’introduzione dei certificati di qualifica dell’Unione e della certificazione delle qualifiche professionali, tale direttiva mira, come risulta dal suo considerando 5, a facilitare la mobilità, a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana e dell’ambiente (
4
).
17.
Come risulta dal suo considerando 10, la direttiva 2017/2397 riconosce, tuttavia, talune eccezioni al recepimento completo per quanto concerne gli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali le vie navigabili interne non sono collegate a una via navigabile interna di un altro Stato membro, al fine di ridurre i costi. Ai sensi del considerando 15 di tale direttiva, sono riconosciute eccezioni per gli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali la navigazione interna è un’attività sporadica di interesse meramente locale o stagionale su vie navigabili senza collegamenti ad altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Sebbene in tali [OSCURATO:PERSONA] membri debba essere rispettato il principio del riconoscimento dei certificati professionali a norma di tale direttiva, l’onere amministrativo dovrebbe essere proporzionale. Tale considerando precisa, pertanto, che è giustificato consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati di trasporre soltanto le disposizioni minime necessarie al riconoscimento dei certificati professionali.
18.
Inoltre, dal considerando 16 di tale direttiva discende che, per taluni [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali la navigazione interna non è tecnicamente possibile, l’imposizione dell’obbligo di recepire tale direttiva rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato a loro carico.
19.
Tutte queste considerazioni si riflettono nell’approccio mirato per il recepimento (
5
) previsto dall’articolo 39 della direttiva 2017/2397. In sintesi, ai fini del recepimento, tale articolo suddivide gli [OSCURATO:PERSONA] membri in tre gruppi: gli [OSCURATO:PERSONA] membri tenuti a recepire integralmente la direttiva (articolo 39, paragrafo 1), gli [OSCURATO:PERSONA] membri tenuti a recepirla in misura limitata e minima (articolo 39, paragrafi 2 e 3) e gli [OSCURATO:PERSONA] membri che non sono soggetti ad alcun obbligo di recepimento (articolo 39, paragrafo 4). Le deroghe al recepimento completo si basano principalmente sull’assenza di vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro (articolo 39, paragrafi 2 e 3) e sull’impossibilità tecnica della navigazione interna (articolo 39, paragrafo 4).
20.
Più in particolare, l’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 prevede un obbligo assai limitato (o minimo) di recepimento, che concerne unicamente tre disposizioni, vale a dire gli articoli 10, 38 e 15. Tale deroga al recepimento completo si applica agli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui tutte le persone sono esentate a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva. L’esenzione riguarda le persone che navigano negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui non vi sono vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e che effettuano esclusivamente percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale (se la distanza dal punto di partenza non supera mai i 10 chilometri) o percorsi su base stagionale.
21.
L’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397 prevede una deroga totale al recepimento e si applica agli [OSCURATO:PERSONA] membri fintanto che la navigazione interna non sia tecnicamente possibile sul loro territorio.
22.
La direttiva 2021/1233 ha modificato la direttiva 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi. La modifica riguarda, in particolare, l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 38 della direttiva 2017/2397 (disposizioni che formano oggetto dell’obbligo minimo di recepimento, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397). L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233 stabilisce che la deroga prevista all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397 si applica,
mutatis mutandis
, alla direttiva 2021/1233.
23.
Effettuate tali precisazioni, esaminerò ora la questione se il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 258 TFUE e, in seguito, l’applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE alle circostanze del caso di specie.
A.
Inadempimento fondato sull’articolo 258 TFUE
1.
Argomenti delle parti
24.
[OSCURATO:PERSONA] osserva che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri tenuti a recepire la direttiva 2017/2397 in misura limitata, sulla base dell’articolo 39, paragrafo 3, di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è altresì tenuto a recepire la direttiva 2021/1233, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397. Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non ha comunicato alcuna misura di recepimento delle due direttive in parola.
25.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, solo la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta, il cui territorio non dispone di vie navigabili interne sulle quali è possibile la navigazione, sono esentati dall’obbligo di recepimento ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397. Sebbene le vie navigabili interne danesi non siano collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro, in Danimarca il trasporto per vie navigabili interne è possibile, ed è di fatto effettuato, ad esempio nei porti di Aalborg, sul Gudenå (il fiume Guden), sul fiume Odense e nel porto di Copenaghen. Il porto di Aalborg si definisce come un «porto interno», mentre il porto di Odense è descritto come un «porto canale». Sul fiume Guden, l’operatore principale effettua crociere stagionali. Nel porto di Copenaghen, un operatore offre escursioni in barca sui canali.
26.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché le condizioni previste dall’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 sono soddisfatte per taluni porti, canali e vie navigabili danesi, tale Stato membro è tenuto a recepire le due direttive in misura limitata, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397.
27.
Tale istituzione aggiunge che il riferimento del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ad altri documenti o atti giuridici che menzionano l’assenza di vie navigabili interne sul territorio danese, come la mappa delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) del 1996 (
6
) o la direttiva (UE) 2016/1629 (
7
), non è pertinente. La mappa TEN-T si limita a indicare che i porti danesi non fanno parte delle reti transeuropee. La direttiva 2016/1629 ha un ambito di applicazione diverso da quello della direttiva 2017/2397. Mentre la direttiva 2016/1629 riguarda i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, la direttiva 2017/2397 concerne le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.
28.
In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo costante giurisprudenza, l’inesistenza, in un determinato Stato membro, di una particolare attività presa in considerazione da una direttiva non può esentare questo Stato dall’obbligo che gli incombe di adottare misure che assicurino un’adeguata trasposizione dell’insieme delle disposizioni di tale direttiva (
8
).
29.
Nel suo controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca dichiara, anzitutto, che la controversia verte sulla determinazione dell’ambito di applicazione delle direttive 2017/2397 e 2021/1233. La fondamentale divergenza di vedute tra il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la [OSCURATO:PERSONA] concerne la questione se, in Danimarca, la navigazione interna sia «tecnicamente possibile», ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397. Il problema, quindi, non è se il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca abbia tempestivamente adottato misure per recepire le due direttive in parola e le abbia comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], bensì, piuttosto, se sia tenuta a recepire entrambe le direttive nel proprio diritto interno. Tale precisazione è essenziale alla luce delle domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, le cui condizioni di applicazione non sono soddisfatte.
30.
Tale Stato membro sottolinea, in primo luogo, che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare che la navigazione interna è tecnicamente possibile sul suo territorio, cosa che essa non ha fatto.
31.
In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sostiene che la genesi legislativa della direttiva 2017/2397 indica che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, Cipro e Malta sono stati espressamente esclusi dal suo ambito di applicazione fino a quasi tre settimane prima dell’accordo finale tra il Parlamento europeo e il Consiglio, il che conferma la posizione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca.
32.
In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sostiene che l’ambito di applicazione delle direttive 2017/2397 e 2021/1233 dovrebbe essere interpretato in combinato disposto con l’ambito di applicazione della direttiva 2016/1629. L’elenco delle vie navigabili interne dell’Unione di cui all’allegato I di quest’ultima direttiva non contiene alcun riferimento alle vie navigabili interne danesi. Inoltre, l’articolo 40 della direttiva 2016/1629 esclude il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca dal suo ambito di applicazione.
33.
In quarto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sottolinea che altri strumenti giuridici, quali la mappa delle vie navigabili interne e dei porti della rete centrale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1679 (
9
), o la mappa della rete delle vie navigabili e dei porti europei, che risulta dall’accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale (AGN)(
10
), confermano l’assenza di vie navigabili interne nel territorio danese.
34.
In quinto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sostiene che taluni porti o canali ai quali si riferisce la [OSCURATO:PERSONA] sono collegati al mare e non possono quindi essere qualificati come vie navigabili interne alla luce della definizione di «via navigabile interna» di cui all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2017/2397. È il caso di Limford (porto di Aalborg), del fiordo di Odense (porto di Odense) e dei canali di Copenaghen (porto di Copenaghen). Altri laghi o fiumi, come i laghi di Silkerborg, il fiume Guden e il fiume di Odense, sono utilizzati per la navigazione da diporto e per piccole imbarcazioni, a differenza delle grandi reti di fiumi e canali che la direttiva 2017/2397 mira, in via principale, a disciplinare.
35.
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sostiene che la normativa nazionale in vigore garantisce il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone titolari di certificati per la navigazione interna.
36.
Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver dimostrato, mediante prove sufficienti, che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è soggetto all’obbligo limitato di recepimento della direttiva 2017/2397, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, di quest’ultima, tenuto conto degli elementi di prova forniti in relazione ai percorsi su base stagionale e ai percorsi entro una zona geografica limitata di distanza inferiore a 10 chilometri. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca intende avvalersi della deroga di cui all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, su di essa grava l’onere di provare che soddisfa le rigorose condizioni previste in tale esenzione, cosa che non ha fatto.
37.
Per quanto riguarda la genesi legislativa della direttiva 2017/2397, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Parlamento e il Consiglio non sono giunti a una conclusione chiara sulla questione se il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta debbano essere considerati [OSCURATO:PERSONA] membri esentati dall’applicazione di tale direttiva. Nel testo definitivo adottato, tali [OSCURATO:PERSONA] membri non sono menzionati all’articolo 39, il che lascia un margine all’interpretazione di ciò che è tecnicamente possibile in ciascuno Stato membro. Inoltre, tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono destinatari di tale direttiva, ai sensi dell’articolo 41 di quest’ultima.
38.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, fondato sulla sua esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 2016/1629, dovrebbe essere respinto. L’esenzione concessa al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca in tale direttiva non si estende automaticamente alla direttiva 2017/2397, il cui ambito di applicazione è diverso, nonostante le sinergie tra i due atti giuridici. Inoltre, il considerando 27 della direttiva 2016/1629, così come gli altri strumenti giuridici invocati dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, non consentono di concludere che non esistono vie navigabili interne in tale Stato membro.
39.
Lo stesso vale per gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca per contestare la qualificazione come vie navigabili interne degli esempi di porti, vie navigabili e laghi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che tali vie navigabili siano collegate al mare, l’impatto delle condizioni marittime o la circostanza che esse non facciano parte di una grande rete fluviale non incide sulla qualificazione di ciascuna di esse come «via navigabile interna» ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2017/2397. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che, ai sensi dell’articolo 50 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (in prosieguo: l’«UNCLOS»),(
11
) relativo alla delimitazione delle acque interne, le foci dei fiumi, le baie e i porti sono qualificati come «acque interne», nozione distinta da quella di «mare territoriale».
40.
Nella sua controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ritiene, in primo luogo, che le eccezioni previste dalla direttiva 2016/1629 dovrebbero avere un impatto sull’applicazione delle eccezioni previste dalla direttiva 2017/2397. Entrambe le direttive disciplinano lo stesso settore marittimo. La nozione di vie navigabili interne dovrebbe pertanto essere interpretata allo stesso modo, al fine di evitare interpretazioni divergenti. In secondo luogo, essa ribadisce che gli esempi di vie navigabili interne forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di siffatte vie in Danimarca. I porti di Copenaghen, Aalborg e Odense (citati dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di esempio) riguardano tutti vie navigabili collegate al mare e, quindi, soggette a condizioni marittime quali le maree e l’influenza dell’acqua di mare. La delimitazione di cui all’articolo 50 dell’UNCLOS non modifica tale situazione.
2.
Analisi
41.
Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e i mutamenti avvenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte (
12
).
42.
Come risulta dal controricorso e dalla controreplica depositati dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca nel presente procedimento, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato del 28 settembre 2023, tale Stato membro non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’obbligo limitato di recepimento previsto all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233 e, conseguentemente, tale Stato membro aveva omesso di comunicarle alla [OSCURATO:PERSONA] alla scadenza di detto termine (
13
).
43.
Ciò nonostante, secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non vi è stato un inadempimento dell’obbligo di recepire tali disposizioni in quanto, in tale Stato membro, la navigazione interna non è tecnicamente possibile, sicché trova applicazione l’esenzione dal recepimento di cui all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397.
44.
Al fine di stabilire se il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca possa avvalersi dell’esenzione prevista all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, è necessario, in primo luogo, determinare l’ambito di applicazione di tale esenzione.
45.
La nozione di «via navigabile interna» è definita all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2017/2397 come «una via navigabile, diversa dal mare, aperta alla navigazione delle imbarcazioni di cui all’articolo 2».
46.
La nozione di navigazione interna «tecnicamente possibile» non è definita nella direttiva 2017/2397. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (
14
). Anche la genesi di tale disposizione può offrire elementi pertinenti per la sua interpretazione (
15
).
47.
Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 39, paragrafo 4, la nozione di navigazione «tecnicamente possibile» va inteso in relazione alle vie interne navigabili. La possibilità tecnica di navigazione è determinata dalle condizioni geografiche e dai requisiti tecnici (come la profondità delle vie navigabili e il pescaggio delle imbarcazioni) che permettono una navigazione in sicurezza (
16
). La navigazione interna può quindi essere considerata tecnicamente impossibile sia quando non esistono vie navigabili interne in uno Stato membro, sia quando esse non sono adatte alla navigazione.
48.
Per quanto riguarda il contesto della nozione di navigazione interna «tecnicamente possibile», occorre sottolineare che essa si inserisce in una deroga all’obbligo di recepimento della direttiva 2017/2397. In quanto deroga alla regola generale di recepimento, essa deve essere interpretata restrittivamente.
49.
Come già sottolineato in precedenza, la direttiva 2017/2397 stabilisce un approccio mirato al recepimento, basato sulle caratteristiche geografiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
17
), al fine di tener conto sia della situazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali non vi sono attività transfrontaliere o la navigazione interna è un’attività sporadica di interesse meramente locale o stagionale, sia della situazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali la navigazione interna non è tecnicamente possibile.
50.
Ai sensi del considerando 15 della direttiva 2017/2397, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali la navigazione interna è un’attività sporadica di interesse meramente locale o stagionale su vie navigabili senza collegamenti ad altri [OSCURATO:PERSONA] membri, l’obbligo di recepimento è limitato, al fine di garantire che l’onere amministrativo connesso al recepimento sia proporzionato. A norma del considerando 16, a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali la navigazione interna non è tecnicamente possibile non dovrebbe essere posto un onere di recepimento sproporzionato.
51.
Dal contesto in cui si inserisce l’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397 risulta che l’assenza di collegamenti alle vie navigabili di altri [OSCURATO:PERSONA] membri o l’assenza di trasporto su vie navigabili interne non è sufficiente per esentare completamente uno Stato membro dal recepimento. Allo stesso tempo, l’esistenza di un’attività minima di navigazione interna è sufficiente a far rientrare lo Stato membro interessato nell’ambito di applicazione dell’obbligo minimo di recepimento previsto all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397.
52.
Per quanto riguarda l’obiettivo dell’espressione «non (...) tecnicamente possibile» e la finalità della normativa in cui essa si inserisce, occorre ricordare che la direttiva 2017/2397 mira ad armonizzare le qualifiche professionali dei membri dell’equipaggio nel settore della navigazione interna, al fine di facilitare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana e dell’ambiente. Dal considerando 16 di tale direttiva risulta che l’esenzione dal recepimento per gli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui la navigazione interna non è tecnicamente possibile ha l’obiettivo di evitare un onere amministrativo sproporzionato a carico di tali [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale obiettivo di riduzione dell’onere amministrativo è tenuto in considerazione anche in relazione agli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali la navigazione interna è un’attività sporadica di interesse meramente locale o stagionale.
53.
Ne consegue che esistono deroghe all’obbligo di recepimento della direttiva 2017/2397 al fine di ridurre gli oneri amministrativi. Affinché l’obiettivo di riduzione dell’onere amministrativo prevalga sull’obiettivo del recepimento completo, che è quello di garantire la mobilità, la sicurezza e la tutela della vita umana e dell’ambiente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere in grado di dimostrare che non è tecnicamente possibile l’attività di navigazione interna. In presenza di un grado minimo di siffatta attività (o della possibilità tecnica di esercitarla), sorge l’obbligo minimo di recepimento della direttiva e l’esenzione totale non trova applicazione.
54.
La genesi legislativa della direttiva 2017/2397 rivela che l’obbligo di recepimento è stato oggetto di discussione prima dell’adozione definitiva. La proposta di direttiva della [OSCURATO:PERSONA] prevedeva soltanto un obbligo generale di recepimento (
18
). In occasione del dialogo interistituzionale tripartito tra il Parlamento, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], del 7 giugno 2017 (
19
), il Parlamento ha suggerito un’esenzione espressa dall’obbligo di recepire la direttiva nel [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, nella Repubblica di Cipro e nella Repubblica di Malta «fino a quando la navigazione interna non sia tecnicamente possibile sul loro territorio». Tuttavia, nel testo definitivo adottato non è stato introdotto alcun riferimento nominativo a questi tre [OSCURATO:PERSONA] membri.
55.
In assenza di un riferimento nominativo espresso, non vi è prova, a differenza di quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, del fatto che la navigazione interna non sia tecnicamente possibile in tale Stato membro. Di converso, ciò dimostra che il legislatore non è giunto a una conclusione su tale aspetto e che, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha rimesso all’interprete la definizione di ciò che è tecnicamente possibile.
56.
Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la navigazione interna è possibile ed è effettivamente effettuata, ad esempio nel porto di Aalborg, sul fiume Guden, sul fiume Odense e nel porto di Copenaghen. In particolare, per quanto concerne il fiume Guden e il fiume Odense, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che esiste un servizio stagionale di crociere.
57.
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non contesta l’esistenza di attività su tali vie navigabili, ma si oppone alla qualificazione di queste ultime come vie navigabili interne. Essa afferma che il porto di Aalborg, il fiume Odense e il porto di Copenaghen sono collegati al mare e sono soggetti a condizioni marittime quali le maree e l’influenza dell’acqua di mare. Essi non possono quindi essere qualificati come vie navigabili interne, in quanto la nozione di «via navigabile interna» ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2017/2397 si riferisce a una via navigabile «diversa dal mare».
58.
Non concordo con l’interpretazione della nozione di «via navigabile interna» di cui alla direttiva 2017/2397 proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca. Occorre sottolineare che, ai fini di tale direttiva, la definizione di «via navigabile interna» è particolarmente ampia. L’espressione «diversa dal mare» non osta a che una via navigabile
collegata
al mare o sfociante nel mare sia qualificata come «via navigabile interna» ai fini di tale direttiva, purché detta via sia aperta alla navigazione delle imbarcazioni di cui all’articolo 2 della direttiva in parola.
59.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale interpretazione trova sostegno nell’UNCLOS. Pur concordando sul fatto che detta interpretazione trovi riscontro nella delimitazione delle vie navigabili interne rispetto al mare territoriale operata nell’UNCLOS (
20
), devo sottolineare che, ai fini della direttiva 2017/2397, l’articolo 3, punto 1, di quest’ultima stabilisce una definizione autonoma di «via navigabile interna». Tale definizione è sufficiente per accogliere un’interpretazione ai sensi della quale una via navigabile collegata al mare rientra nell’ambito di applicazione della nozione di «via navigabile interna» ai sensi di tale direttiva (
21
).
60.
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha affermato che altri esempi, come i laghi di Silkeborg, il fiume Guden o il fiume Odense, non sono navigabili dalle imbarcazioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2017/2397. Tali laghi e fiumi sono utilizzati da piccole imbarcazioni e per una navigazione stagionale e non sono collegati alla rete navigabile di un altro Stato membro, il che li distingue dalle grandi reti fluviali e di canali che tale direttiva mira, in via principale, a disciplinare.
61.
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’inesistenza, in un determinato Stato membro, di una particolare attività presa in considerazione da una direttiva non può esonerare questo Stato dall’obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari che assicurino un’adeguata trasposizione dell’insieme delle disposizioni di tale direttiva (
22
). La trasposizione di una direttiva non si impone solo laddove essa sia priva d’oggetto per ragioni geografiche (
23
). Tuttavia, ciò non avviene nel caso del il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca. L’applicabilità della direttiva 2017/2397 non è subordinata alla condizione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di «grandi reti fluviali e canali», espressione che, peraltro, non è utilizzata in tale direttiva. L’assenza di attività transfrontaliere e il carattere sporadico della navigazione interna non equivalgono a un’impossibilità tecnica della navigazione interna, che costituisce l’unico motivo di esenzione di uno Stato membro dal recepimento, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, di tale direttiva.
62.
Di converso, la direttiva 2017/2397 prevede disposizioni specifiche per gli [OSCURATO:PERSONA] membri che non dispongono di vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e nei quali la navigazione è meramente stagionale, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, di tale direttiva. Gli esempi di vie navigabili citati dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non sono sufficienti a dimostrare che il recepimento delle direttive sia privo d’oggetto per ragioni geografiche o che la navigazione «non sia tecnicamente possibile». Essi dimostrano, piuttosto, che la navigazione interna è un’attività sporadica, il che giustifica un obbligo minimo di recepimento ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, di tale direttiva.
63.
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sostiene altresì che la sua esenzione dal recepimento della direttiva 2017/2397 può essere dedotta dall’esenzione dal recepimento della direttiva 2016/1629, di cui essa beneficia.
64.
La direttiva 2016/1629 fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. Essa prevede, nel suo allegato I, un elenco delle vie navigabili interne dell’Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2 e 3. Tale elenco non contiene alcun riferimento a vie navigabili interne danesi. Inoltre, l’articolo 40 della direttiva 2016/1629 esclude espressamente una serie di [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dall’obbligo di recepimento.
65.
La giustificazione dell’esclusione dal recepimento ai sensi della direttiva 2016/1629 è esposta al considerando 27 di tale direttiva. Tale considerando afferma che «Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovenia e Finlandia, non hanno vie navigabili interne oppure la navigazione interna non viene utilizzata in misura significativa». Per questo motivo, l’obbligo di recepire e attuare tale direttiva «sarebbe (...) sproporzionato e superfluo» per detti [OSCURATO:PERSONA] membri.
66.
Riconosco l’esistenza di analogie tra l’ambito di applicazione e le definizioni di cui alla direttiva 2016/1629 e alla direttiva 2017/2397. Inoltre, la direttiva 2016/1629 opera una classificazione delle vie navigabili interne dell’Unione, che non include la Danimarca. Si potrebbe sostenere che, in assenza di una classificazione delle vie navigabili interne ai sensi della direttiva 2017/2397, è possibile fare riferimento alla classificazione prevista dalla direttiva 2016/1629.
67.
Tuttavia, il problema dell’applicazione della classificazione delle vie navigabili interne prevista dalla direttiva 2016/1629 alla direttiva 2017/2397 è che, come indicato all’articolo 4 della direttiva 2016/1629, tale classificazione è effettuata «
[a]i fini della presente direttiva
» (ossia la direttiva 2016/1629). Sebbene le condizioni geografiche di uno Stato membro restino le stesse, le considerazioni del legislatore dell’Unione sulle quali si fonda l’applicabilità di un determinato strumento giuridico possono essere diverse. A differenza della direttiva 2016/1629, nella direttiva 2017/2397 il legislatore ha adottato un approccio mirato al recepimento, fondato su considerazioni diverse da quelle su cui si basava la direttiva precedente.
68.
Dall’assenza di una classificazione delle vie navigabili interne danesi nel contesto della direttiva 2016/1629 non si può quindi dedurre che non esistano vie navigabili interne in Danimarca. A differenza di quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dal considerando 27 di quest’ultima direttiva non è possibile trarre una conclusione diversa. Tale considerando menziona due giustificazioni alternative per l’esenzione di alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri dall’obbligo di recepimento, ossia il fatto che essi «non hanno vie navigabili interne oppure la navigazione interna non viene utilizzata in misura significativa». Tale considerando corrobora l’argomento secondo cui, in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, la navigazione interna può essere tecnicamente possibile ma non è effettuata in misura significativa.
69.
Occorre altresì rilevare che l’articolo 40 della direttiva 2016/1629, escludendo espressamente 11 [OSCURATO:PERSONA] membri, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dai suoi destinatari, esenta detti [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di recepire la direttiva in questione. Tuttavia, tale esenzione non può essere automaticamente estesa alla direttiva 2017/2397, che non esclude espressamente alcuno Stato membro dai suoi destinatari.
70.
Infatti, in forza dell’articolo 41 della direttiva 2017/2397, tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono destinatari di quest’ultima, senza eccezioni.
71.
Inoltre, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], la materia disciplinata dalle due direttive è diversa. La direttiva 2016/1629 fissa i requisiti tecnici applicabili alla navigazione interna, mentre la direttiva 2017/2397 stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone coinvolte nella conduzione di imbarcazioni sulle vie navigabili dell’Unione e per il riconoscimento di tali qualifiche negli [OSCURATO:PERSONA] membri.
72.
La differenza di oggetto tra le due direttive dimostra che le considerazioni che hanno indotto il legislatore a esentare taluni [OSCURATO:PERSONA] membri dall’obbligo di recepire la direttiva 2016/1629, in materia di requisiti tecnici, non sono prevalse in relazione all’obbligo di recepire la direttiva 2017/2397, concernente il riconoscimento reciproco. Sebbene il legislatore dell’Unione abbia ritenuto che il recepimento dei requisiti tecnici nella direttiva 2016/1629 con riferimento alle navi , sarebbe stato sproporzionato per gli [OSCURATO:PERSONA] membri che «non hanno vie navigabili interne» o nei quali «la navigazione interna non viene utilizzata in misura significativa», considerazioni diverse sono risultate pertinenti per quanto concerne il riconoscimento reciproco disciplinato dalla direttiva 2017/2397, che ha stabilito un approccio mirato per il suo recepimento.
73.
[OSCURATO:PERSONA] riconosce che esiste una «sinergia» tra le due direttive per quanto concerne la situazione specifica degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali la navigazione interna non è significativa e in cui non esistono vie navigabili interne collegate ad altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
74.
La particolare situazione di tali [OSCURATO:PERSONA] membri, tuttavia,
trova già espressione
nel riconoscimento, da parte del legislatore dell’Unione, di un obbligo limitato di recepimento ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397.
75.
Per ragioni sostanzialmente identiche, non si può trarre un argomento diverso dall’assenza di riferimenti alla Danimarca nelle mappe delle reti transeuropee per il trasporto su vie navigabili interne (
24
). Il fatto che le vie navigabili interne danesi non facciano parte della rete globale e centrale del trasporto su vie navigabili interne ai sensi del regolamento 2024/1679 non incide sull’ambito di applicazione della direttiva 2017/2397. Come già sottolineato, la direttiva 2017/2397 prevede disposizioni specifiche per gli [OSCURATO:PERSONA] membri che non dispongono di vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e che non fanno parte di una rete centrale.
76.
Da quanto precede risulta che al l [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca incombe un obbligo limitato di recepire la direttiva 2017/2397, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397 e all’articolo 2 della direttiva 2021/1233.
77.
Pertanto, non avendo adottato, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato del 28 settembre 2023, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tali disposizioni e, conseguentemente, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle stesse.
B.
Inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE
1.
Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE
a)
Argomenti delle parti
78.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], lo scopo dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE è indurre gli [OSCURATO:PERSONA] membri a recepire le direttive adottate secondo una procedura legislativa entro i termini fissati dal legislatore dell’Unione e quindi, garantire la reale efficacia della legislazione dell’Unione.
79.
Nel caso di specie, la direttiva 2017/2397 è stata adottata secondo la procedura legislativa ordinaria e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti, in forza dell’articolo 39, paragrafo 3, di tale direttiva e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2021/1233, di adottare e pubblicare, entro il 17 gennaio 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive e di comunicarle senza indugio alla [OSCURATO:PERSONA]. Le condizioni per l’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE sarebbero pertanto soddisfatte.
80.
Nel suo controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca contesta l’applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Il fulcro della questione sollevata nel presente procedimento è un disaccordo di merito sulla circostanza se, in Danimarca, la navigazione interna sia possibile o meno, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397. Pertanto, il problema non è se il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca abbia adottato le misure necessarie per conformarsi a tali direttive e se le abbia comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], bensì se tali direttive siano applicabili al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca. Tenuto conto dell’oggetto della controversia, l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE non sarebbe applicabile nel presente procedimento.
81.
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sostiene che, secondo una giurisprudenza costante (
25
), l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE non si applica nell’ambito di un ricorso vertente sulla correttezza del recepimento, qualora lo Stato membro interessato abbia già informato la [OSCURATO:PERSONA] in merito a detto recepimento. Dall’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE è escluso, pertanto, un ricorso nel contesto del quale l’accertamento di una violazione richieda un’interpretazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti di una direttiva.
82.
Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha informato la [OSCURATO:PERSONA], prima della scadenza del termine di recepimento, segnatamente con lettera del 19 agosto 2021, nonché mediante notifica nel sistema THEMIS, di essere esentata dal recepimento ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca si è conformato all’obbligo di «comunicare le misure di attuazione di una direttiva» ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Infatti, tale obbligo deve essere inteso nel contesto dell’atto da recepire. L’articolo 260, paragrafo 3, TFUE non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad effettuare un recepimento che vada al di là di quanto richiesto dall’atto legislativo pertinente.
83.
A sostegno della sua posizione, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca aggiunge che l’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397 non indica con esattezza quali [OSCURATO:PERSONA] membri siano esentati. L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui soltanto la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta sono esentate dal recepimento si basa su un’interpretazione di tale disposizione.
84.
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sostiene che, se l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE dovesse trovare applicazione nel caso di specie, ciò la priverebbe della possibilità di difendere la sua interpretazione dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397 dinanzi alla Corte senza incorrere nel rischio di vedersi infliggere sanzioni pecuniarie.
85.
Nella replica, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, secondo cui il fulcro del problema nel caso di specie è un «disaccordo nel merito» quanto alla portata dell’articolo 39, paragrafo 4, non è corretta. La Corte non è tenuta a valutare il contenuto delle misure di recepimento, in quanto queste ultime non sono state comunicate.
86.
[OSCURATO:PERSONA] contesta altresì l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca secondo cui esso si è conformato all’obbligo di comunicazione. La comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] delle misure di recepimento non può riguardare «qualunque misura», ma deve essere pertinente (
26
). I documenti presentati dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non soddisfano tale criterio.
b)
Analisi
87.
È opportuno ricordare che l’articolo 260, paragrafo 3, primo comma, TFUE prevede che la [OSCURATO:PERSONA], quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell’articolo 258 TFUE reputando che lo Stato membro non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato membro che essa consideri adeguato alle circostanze. Conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, se la Corte constata l’inadempimento, può irrogare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.
88.
Per quanto riguarda la portata dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha statuito che occorre accogliere un’interpretazione di tale disposizione che, da un lato, consenta sia di salvaguardare le prerogative attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione che di tutelare i diritti della difesa nonché la posizione procedurale riconosciuta agli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza dell’applicazione del combinato disposto dell’articolo 258 TFUE e dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE e, dall’altro lato, permetta alla Corte di esercitare la sua funzione giurisdizionale consistente nell’esaminare, nell’ambito di un unico procedimento, se lo Stato membro interessato abbia adempiuto i propri obblighi di comunicazione delle misure di trasposizione della direttiva in causa e, se del caso, nel valutare la gravità dell’inadempimento in tal modo constatato e nell’infliggere la sanzione pecuniaria da essa ritenuta più adeguata alle circostanze del caso di specie (
27
).
89.
In questo contesto, la Corte ha interpretato i termini «obbligo di comunicare le misure di attuazione», figuranti all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, nel senso che riguardano l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di comunicare informazioni sufficientemente chiare e precise in merito alle misure di attuazione di una direttiva e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a indicare, per ciascuna disposizione di detta direttiva, le misure nazionali che ne assicurano l’attuazione (
28
). Tuttavia, non spetta alla Corte, nell’ambito del procedimento giurisdizionale avviato in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, esaminare se le misure nazionali comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] garantiscano un recepimento corretto delle disposizioni della direttiva di cui trattasi (
29
).
90.
L’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, include, quindi, non soltanto la situazione di totale inattività da parte di uno Stato membro al fine di conformarsi all’obbligo «procedurale» di comunicazione, ma anche l’inadempimento dell’obbligo sostanziale di fornire alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni chiare e precise sulle misure di recepimento di ciascuna disposizione di una direttiva. L’ipotesi del recepimento non corretto, tuttavia, è esclusa, e deve essere esaminata nell’ambito del procedimento ordinario di cui all’articolo 258 TFUE (
30
).
91.
Nel caso di specie, è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non abbia comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna misura di recepimento in riferimento all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397. Dal punto di vista della [OSCURATO:PERSONA], l’applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE è evidente. [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, invece, è di opinione diversa, in quanto esso non era tenuto a recepire la direttiva, in forza dell’articolo 39, paragrafo 4, di quest’ultima. In verità, il 19 agosto 2021, ben prima della scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] di ritenersi esentato dall’obbligo di recepire la direttiva, conformemente a tale disposizione (
31
).
92.
La questione che si pone è se una situazione di tal genere possa essere qualificata come un inadempimento dell’«obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva» ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
93.
Per rispondere a tale questione, occorre tener conto del metodo di recepimento della direttiva oggetto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e delle condizioni che disciplinano le deroghe all’obbligo di recepimento. La direttiva 2017/2397 non prevede un obbligo uniforme di recepimento per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Come già spiegato in precedenza (
32
), esiste un approccio mirato al recepimento, in base al quale la portata del relativo obbligo spazia dal recepimento completo, limitato e minimo all’assenza di recepimento, a seconda del fatto che, nel caso concreto, siano soddisfatti determinati criteri.
94.
L’approccio mirato al recepimento stabilito da tale direttiva non dispensa gli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’obbligo di fornire alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni chiare e precise (
33
). Tuttavia, il contenuto di tali informazioni dipende necessariamente dalla portata degli obblighi di recepimento incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri, a seconda della disposizione invocata.
95.
La mia analisi di cui sopra, relativa all’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, dimostra che la determinazione della portata dell’obbligo di recepimento ai sensi della direttiva 2017/2397 non è ovvia. Essa esige un’interpretazione delle condizioni enunciate all’articolo 39, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2017/2397. Se l’ambito di applicazione dell’articolo 39, paragrafo 3, di tale direttiva può essere determinato con riferimento all’articolo 2, paragrafo 5, della stessa, quello dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397 richiede un’interpretazione del criterio astratto ai sensi del quale la navigazione interna non è «tecnicamente possibile».
96.
Qualora la Corte condivida la mia opinione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l’onere della prova in relazione all’applicabilità nel caso di specie dell’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397, ma non all’applicabilità dell’articolo 39, paragrafo 4, di quest’ultima, ciò non comporta automaticamente l’applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Infatti, il presente procedimento esige che la Corte determini, anzitutto, la portata degli obblighi di recepimento previsti da tale direttiva.
97.
La questione se il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca fosse legittimato a fondarsi sull’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397 per ritenersi esentata dal recepimento riguarda, in definitiva, la
correttezza
del recepimento di tale direttiva che, secondo la giurisprudenza della Corte (
34
), può essere decisa soltanto ai sensi dell’articolo 258 TFUE, senza che l’inadempimento comporti l’imposizione immediata di sanzioni ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
98.
Nell’ambito di un siffatto approccio mirato e specifico al recepimento, quando l’esenzione totale dall’obbligo di recepimento si basa su criteri astratti, il mancato recepimento della direttiva da parte di uno Stato membro che ritiene di soddisfare tali criteri non è semplicemente il risultato di un’omissione. Esso è, invece, il risultato dell’
interpretazione
da esso accolta della portata dell’esenzione. La
validità
di tale interpretazione deve essere esaminata dalla Corte nell’ambito di un procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
99.
La situazione sarebbe diversa se gli [OSCURATO:PERSONA] membri ai quali è applicabile l’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397 fossero menzionati espressamente. In una situazione di tal genere, non vi sarebbe alcuna
controversia sostanziale
quanto alla questione se lo Stato membro rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’esenzione. Se il testo definitivo menzionasse soltanto la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], sono gli unici territori nei quali la navigazione interna non è «tecnicamente possibile» non vi sarebbe alcun dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non è esentato dall’obbligo di recepimento della direttiva.
100.
Tuttavia, non è stata questa la scelta del legislatore. Il significato dell’attuale formulazione dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua replica, «
è suscettibile di interpretazione per quanto concerne ciò che è tecnicamente possibile in ciascuno Stato membro
» (il corsivo è mio).
101.
Occorre altresì riconoscere che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sia stato esentato nelle fasi iniziali della procedura legislativa aggiunge un elemento di incertezza alla portata dell’esenzione, che richiede quindi un’interpretazione.
102.
In caso di controversia sull’interpretazione di ciascuna delle opzioni di recepimento previste da tale direttiva, spetta alla Corte pronunciarsi sull’opzione applicabile. Tale questione, lungi dall’essere evidente, richiede anzitutto che sia pronunciata una sentenza chiarificatrice nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 258 TFUE (
35
). Qualora lo Stato membro interessato abbia omesso di conformarsi a tale sentenza, solo in tal caso sarebbe possibile imporre sanzioni ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE.
103.
Ammettere l’applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE in una situazione del genere sarebbe inconciliabile con la finalità di tale disposizione. La Corte ha dichiarato che l’obiettivo perseguito dall’introduzione del meccanismo di cui all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE è non solo di stimolare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a porre fine quanto prima a un inadempimento che, in mancanza di una misura siffatta, tenderebbe a persistere, ma anche di snellire e accelerare il procedimento di imposizione delle sanzioni pecuniarie per inadempimenti dell’obbligo di comunicare una misura nazionale di attuazione di una direttiva adottata secondo la procedura legislativa (
36
).
104.
Nel contesto del presente procedimento, la procedura sanzionatoria accelerata non può essere utilizzata al fine di indurre lo Stato membro interessato a recepire la direttiva, né al fine di semplificare e accelerare la procedura. Tali obiettivi potrebbero essere perseguiti soltanto in presenza di un
obbligo di recepimento chiaro e pacifico
. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, ciò non avviene in una situazione in cui il legislatore ha completamente esentato gli [OSCURATO:PERSONA] membri dal recepimento allorché soddisfino criteri astratti che esigono un’interpretazione.
105.
Qualora la Corte constati l’esistenza di un inadempimento, allo Stato membro interessato deve essere offerta
la possibilità di conformarsi
alla sentenza della Corte dopo che quest’ultima si è pronunciata sulla corretta interpretazione della portata dell’obbligo di recepimento. Ciò vale a maggior ragione nell’ambito del presente procedimento, in cui, prima della scadenza del termine di recepimento, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha sostenuto la tesi secondo cui esso non dispone di vie navigabili interne ed è quindi esentato dall’obbligo di recepire la direttiva 2017/2397 sulla base dell’articolo 39, paragrafo 4, di quest’ultima (
37
).
106.
Anche il contesto normativo in cui si inserisce l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, nel quale rientra il procedimento per inadempimento di cui all’articolo 258 TFUE, avvalora l’interpretazione da me proposta. A tal riguardo, si deve rilevare che il procedimento previsto da quest’ultima disposizione riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di contestare la posizione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] in una fattispecie determinata, con riferimento alle misure volte a garantire un recepimento corretto della direttiva di cui trattasi, senza tuttavia essere esposti fin da subito al rischio di vedersi inflitta una sanzione pecuniaria. Tale sanzione può essere irrogata, a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, solo laddove lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che comporta l’esecuzione di una previa sentenza che constati l’inadempimento (
38
).
107.
In altri termini, uno Stato membro deve avere la possibilità di far valere il proprio punto di vista sulla portata dell’obbligo di recepimento allorché quest’ultimo dipenda da criteri fissati dal legislatore e di contestare la posizione divergente della [OSCURATO:PERSONA], senza che sulla sua testa penda la minaccia incombente di sanzioni immediatamente comminabili. Se così non fosse, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, l’efficacia del procedimento precontenzioso potrebbe essere compromessa.
108.
Il rischio di sanzioni pecuniarie e anche il momento a partire dal quale le sanzioni possono essere applicate determinano una differenza significativa tra una sentenza ex articolo 258 TFUE e una sentenza ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Come sottolineato nella dottrina, mentre ai sensi dell’articolo 258 TFUE una somma forfettaria può essere imposta soltanto dopo la seconda sentenza di cui all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, «ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una somma forfettaria può essere imposta in relazione a un periodo anteriore alla pronuncia della (prima e unica) sentenza della Corte» (
39
). Comminare sanzioni a uno Stato membro a decorrere da tale «prima e unica» sentenza a causa del mancato recepimento di una direttiva in presenza di un’eccezione al recepimento
incorporata
in tale direttiva potrebbe pregiudicare la credibilità del sistema sanzionatorio.
109.
A titolo di osservazione finale, desidero sottolineare che, nel presente procedimento, a differenza di quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la situazione è diversa da quella in cui la Corte si è pronunciata su casi di omessa comunicazione di misure di recepimento nonostante la contestazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, del loro obbligo di recepimento, a causa dell’asserita irrilevanza di talune disposizioni delle direttive in questione.
110.
È vero che dalla giurisprudenza della Corte risulta che una siffatta valutazione effettuata da uno Stato membro non può manifestamente essere sufficiente per liberare quest’ultimo dall’obbligo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad una direttiva o dal suo obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le misure di trasposizione di tale direttiva (
40
).
111.
Tuttavia, il presente procedimento non verte sulla contestazione, da parte di uno Stato membro, della rilevanza delle disposizioni di una direttiva che esso sarebbe di regola tenuto a recepire. Esso verte su una direttiva che prevede uno specifico approccio mirato per il recepimento, in cui l’esenzione totale dal recepimento è
integrata
in una disposizione suscettibile di interpretazioni differenti.
112.
Per tutte queste ragioni, ritengo che l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE non trovi applicazione nelle circostanze di cui al presente procedimento, in quanto esiste una controversia sostanziale sulla portata dell’obbligo di recepimento della direttiva 2017/2397 e, più in particolare, sull’interpretazione del criterio astratto di esenzione di uno Stato membro dal recepimento, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, di tale direttiva. Di conseguenza, la domanda della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE non dovrebbe essere accolta.
2.
Sanzioni pecuniarie
a)
Argomenti delle parti
113.
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di infliggere al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sia un importo forfettario che una penalità giornaliera, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza, sulla base dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, dopo aver constatato che tale Stato membro è venuto meno all’obbligo ad esso incombente di comunicare le misure di recepimento delle direttive 2017/2397 e 2021/1233. 2
114.
[OSCURATO:PERSONA] quantifica l’importo di tali sanzioni sulla base della gravità della violazione, della sua durata e della necessità di garantire che la sanzione abbia efficacia dissuasiva, onde evitare recidive, conformemente alla comunicazione 2023/C-2/01(
41
) sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione.
115.
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca contesta l’imposizione di sanzioni pecuniarie che, a suo avviso, sarebbero inadeguate nelle circostanze del caso di specie. Ad esso dovrebbe essere offerta la possibilità di adottare provvedimenti per conformarsi alla sentenza della Corte nel caso in cui il primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 258 TFUE sia accolto. Tuttavia, qualora la Corte ritenga che debba essere inflitta una sanzione pecuniaria, soltanto una penalità giornaliera sarebbe appropriata e avrebbe effetto soltanto a partire da una data successiva a quella della sentenza.
b)
Analisi
116.
Non reputo necessario prendere posizione sul calcolo esatto delle sanzioni pecuniarie, poiché ritengo che l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE non sia applicabile nelle circostanze del caso di specie. Tuttavia, vorrei effettuare alcune osservazioni, nell’ipotesi in cui la Corte non condivida la mia posizione.
117.
È giocoforza constatare che gli autori dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al fine di conseguire l’obiettivo perseguito da tale disposizione, hanno previsto due tipi di sanzioni pecuniarie, vale a dire la somma forfettaria e la penalità.
118.
In proposito, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’applicazione dell’una o dell’altra di queste due misure dipende dall’idoneità di ciascuna a conseguire l’obiettivo perseguito in relazione alle circostanze del caso di specie. Anche se la pronuncia di una penalità sembra particolarmente adeguata a spingere uno Stato membro a porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura del genere, avrebbe tendenza a persistere, la condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia persistito per un lungo periodo (
42
).
119.
Per quanto concerne l’opportunità di infliggere una sanzione pecuniaria nel caso di specie, occorre ricordare che spetta alla Corte, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso ad essa sottoposto, nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appare necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie adeguate, in particolare per prevenire la reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione (
43
).
120.
Nella presente causa, per le ragioni che ho ampiamente spiegato nella mia analisi di cui sopra, l’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è dovuto alla sua
interpretazione erronea
della portata dell’obbligo di recepimento della direttiva 2017/2397 ad esso incombente. Tale questione deve essere preliminarmente risolta dalla Corte, e allo Stato membro interessato dovrà essere offerta l’opportunità di conformarsi alla sentenza della Corte. L’imposizione di sanzioni pecuniarie non avrebbe pertanto alcuna funzione dissuasiva, e non sarebbe in grado di evitare il ripetersi, in futuro, di violazioni analoghe del diritto dell’Unione.
121.
In subordine, qualora la Corte ritenga opportuno infliggere una sanzione pecuniaria, suggerisco, conformemente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, di infliggere soltanto una penalità giornaliera.
122.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento della penalità, spetta alla Corte, in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, fissare la data in cui il pagamento è esigibile (
44
). Tenuto conto delle circostanze specifiche della presente causa (
45
), appare opportuno che la penalità giornaliera sia inflitta a partire da una data successiva alla pronuncia della sentenza, determinata dalla Corte (
46
), fino a quando lo Stato membro non abbia posto fine all’inadempimento accertato (
47
). Fissare tale data dopo la data di pronuncia della sentenza consentirebbe al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca di conformarsi all’interpretazione dell’articolo 39, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2017/2397 accolta dalla Corte.
V.
Sulle spese
123.
A norma dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Poiché, secondo la mia proposta, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sono rimasti entrambi soccombenti su un capo, occorre disporre che le loro spese siano compensate.
VI.
Conclusione
124.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di:
1) dichiarare che, avendo omesso di adottare, alla scadenza del termine fissato nei pareri motivati della [OSCURATO:PERSONA] europea del 28 settembre 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi o, in ogni caso, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] europea, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni;
2) respingere il ricorso quanto al resto;
3) condannare la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca a sopportare ciascuno le proprie spese.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
GU 2017, L 345, pag. 53.
3
GU 2021, L 274, pag. 52.
4
V., in generale, Grimaldi, M.,
[OSCURATO:PERSONA] waterway transport: the European legal framework,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 2023, pagg. da 132 a 212.
5
V. considerando 43 della direttiva 2017/2397.
6
Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU 1996, L 228, pag. 1).
7
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU 2016, L 252, pag. 118).
8
Sentenze del 14 giugno 2007,
[OSCURATO:PERSONA]/Belgio
(C‑422/05, EU:C:2007:342, punto 59) e del 14 gennaio 2010,
[OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca
(C‑343/08, EU:C:2010:14, punti da 39 a 42).
9
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L 2024/1679).
10
Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 2072, pag. 313.
11
Concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 1982 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1833, pag. 3).
12
Sentenze del 30 gennaio 2002,
[OSCURATO:PERSONA]/Grecia
(C‑103/00, EU:C:2002:60, punto 23) e del 25 aprile 2024,
[OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori)
(C‑147/23, EU:C:2024:346, punto 28).
13
Nella mia analisi che segue, nella misura in cui la direttiva 2021/2397 modifica disposizioni in relazione alle quali esiste un obbligo limitato di recepimento in forza dell’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/1233, farò riferimento, per agevolare la lettura, unicamente a quest’ultima direttiva.
14
V. sentenze del 17 novembre 1983,
Merck
(292/82, EU:C:1983:335, punto 12) e del 12 febbraio 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑490/24, EU:C:2026:89, punto 23).
15
Sentenza dell’11 novembre 2025,
Danimarca/Parlamento e Consiglio (Salari minimi adeguati)
(C‑19/23, EU:C:2025:865, punto 106 e giurisprudenza ivi citata).
16
V. Jessen, H. «EU Law and [OSCURATO:PERSONA]» in Jessen, H. e Werner, M.J. (a cura di),
EU [OSCURATO:PERSONA],
Beck, Hart, Nomos, 2016, pag. 54 e van Dorsser, C., «Existing waterway infrastructures and future needs» in Wiegmans, B. and Konings, R. (a cura di),
[OSCURATO:PERSONA] waterway transport – Challenges and prospects,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pagg. da 99 a 124, in particolare pag. 99.
17
V.
supra
, paragrafo 19 delle presenti conclusioni.
18
V. articolo 35 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (COM (2016) 82 final, del 18 febbraio 2016).
19
Documento di lavoro del Segretariato generale del Consiglio, Bruxelles, 9 giugno 2017.
20
L’articolo 8, paragrafo 1, dell’UNCLOS stabilisce che, con l’eccezione di quanto disposto nella parte IV della convenzione (che riguarda gli [OSCURATO:PERSONA] con arcipelaghi), «le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale fanno parte delle acque interne dello Stato». Da tale disposizione discende che le vie navigabili interne sono acque interne, definite per contrapposizione rispetto al mare territoriale. V. Bangert, K., «[OSCURATO:PERSONA]» in
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]) e Churchill, R.R. E Lowe, A.V.,
[OSCURATO:PERSONA] of the Sea
, 3
a
ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/Manchester, 1999, pag. 60, in cui si spiega che le acque interne sono le acque che «si trovano verso terra rispetto alla linea di base da cui sono misurati il mare territoriale e le altre zone marittime» [traduzione libera].
21
Ciò non osta a una diversa qualificazione giuridica da parte dello Stato membro interessato in contesti diversi dalla direttiva 2017/2397. V. Coelho, N.F. e Raakjaer, J., «Governance of inland port classification: insights from the Limfjord in Denmark» WMU Journal of [OSCURATO:PERSONA], Vol. 25, 2025, pag. 119..
22
Sentenza del 14 gennaio 2010,
[OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca
(C‑343/08, EU:C:2010:14, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
23
Ibidem, punto 42.
24
V. allegato I del regolamento (CE) 2024/1679.
25
IL [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca richiama la sentenza dell’8 luglio 2019,
[OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità)
(C‑543/17, EU:C:2019:573, punto 55).
26
Sentenza dell’8 luglio 2019,
[OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità)
(C‑543/17, EU:C:2019:573, punti da 51 a 54).
27
Sentenze dell’8 luglio 2019,
[OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità)
(C‑543/17, EU:C:2019:573, punto 58) e del 16 luglio 2020,
[OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Antiriciclaggio)
(C‑550/18, EU:C:2020:564, punto 55).
28
Sentenze dell’8 luglio 2019,
[OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità)
(C‑543/17, EU:C:2019:573, punto 59) e del 16 luglio 2020,
[OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Antiriciclaggio)
(C‑550/18, EU:C:2020:564, punto 56). La Corte ha dichiarato che, al fine di rispettare l’imperativo di certezza del diritto e di garantire il recepimento completo delle disposizioni della direttiva di cui trattasi sull’intero territorio interessato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a indicare, per ciascuna disposizione di detta direttiva, la misura nazionale o le misure nazionali che ne assicurano l’attuazione. Una volta effettuata siffatta comunicazione, se del caso accompagnata dalla presentazione di una tabella di concordanza, incombe alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare, al fine di chiedere l’irrogazione, a carico dello Stato membro interessato, di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, che talune misure di attuazione sono manifestamente mancanti o non riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato.
29
Ibidem.
30
V. Prete, L., «
[OSCURATO:PERSONA] proceedings in EU Law
», [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aan den Rijn, 2017, pagg. da 239 a 290; Prete, L., «
[OSCURATO:PERSONA] and Sanctions under Article 260 TFEU: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
», in Montaldo, S., Costamagna, F. e Miglio, A. (a cura di)
EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag. 71, in particolare pag. 75
et seq
.
31
La pertinente lettera inviata dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca alla [OSCURATO:PERSONA] fa parte del fascicolo della causa dinanzi alla Corte.
32
V.
supra
, paragrafo 19 delle presenti conclusioni.
33
Ciò risulta anche dal considerando 43 della direttiva 2017/2397.
34
V.
supra
, paragrafo 90 delle presenti conclusioni.
35
V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità)
(C‑543/17, EU:C:2019:573, paragrafo 71).
36
Sentenze dell’8 luglio 2019,
[OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità)
(C‑543/17, EU:C:2019:573, punto 52) e del 6 marzo 2025,
[OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (Direttiva sugli informatori)
(C‑152/23, EU:C:2025:147, punto 78).
37
Nella sua lettera del 19 agosto 2021, dopo aver fatto riferimento all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha concluso che «di conseguenza, non si ritiene possibile comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni richieste, in quanto le comunicazioni elencate nell’allegato alla lettera sono tutte connesse ad attività relative a vie navigabili interne e alla formazione di personale di navigazione interna non presenti in Danimarca».
38
Sentenza dell’8 luglio 2019,
[OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità)
(C‑543/17, EU:C:2019:573, punto 57).
39
Prete, L. e Smulders, B., «The age of maturity of infringement proceedings» (2021) Vol. 58,
[OSCURATO:PERSONA]
, pagg. da 285 a 332, in particolare pag. 329 [traduzione libera]. V. anche Wendenburg, A., «The one-stage infringement procedure (Article 260(3) TFEU and the irrelevance of political crises in [OSCURATO:PERSONA] in the recent case law of the CJUE», (2021) Vol. 54
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
, in particolare pag. 3.
40
Sentenza del 6 marzo 2025,
[OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (Direttiva sugli informatori)
(C‑152/23, EU:C:2025:147, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).
41
GU 2023 C 2, pag. 1.
42
Sentenza del 16 luglio 2020,
[OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Antiriciclaggio)
(C‑550/18, EU:C:2020:564, punto76).
43
Sentenza del 16 luglio 2020,
[OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Antiriciclaggio)
(C‑550/18, EU:C:2020:564, punto 78).
44
Sentenza dell’8 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) (C‑543/17, EU:C:2019:573, punto 91).
45
Circostanze alla luce delle quali, per le ragioni che ho già esposto in precedenza (paragrafi 87 e segg. delle presenti conclusioni), si deve ritenere che l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE non trovi applicazione.
46
Tenuto conto dell’obbligo limitato di recepimento, di cui all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2017/2397, di un numero minimo di disposizioni, un termine di alcuni mesi a seguito della pronuncia della sentenza potrebbe essere sufficiente.
47
Una penalità può essere inflitta soltanto qualora l’inadempimento persista alla data fissata dalla Corte.